CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 34292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso 255/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dapprima dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso, e poi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura a margine della memoria di costituzione del nuovo difensore; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 366/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 20/10/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. con la quale, in data 6/11/2020, il tribunale aveva rigettato la domanda, proposta dal ricorrente nei confronti della figlia [OSCURATO:PERSONA], per la restituzione della somma di C. 30.000,00 in quanto versata alla stessa a titolo di mutuo o, in subordine, di donazione nulla per difetto di forma. 1.2. La corte, in particolare, ha ritenuto che era emersa la prova solo della dazione della somma di C. 30.000,00, come emerge dalla dichiarazione con la quale [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dato atto di ricevere in contanti dal padre l'importo di C. 30.000,00, senza null'altro specificare. 1.3. Non era stato, invece, provato il "titolo" di tale versamento, non avendo l'appellante dimostrato, né chiesto di dimostrare, che la somma versata dovesse essergli restituita. 1.4. Né, ha aggiunto la corte, risulta provato dall'attore che il versamento era stato fatto con animus donandi, non potendo a tal fine rilevare la "coincidenza argomentativa fra le parti", che avevano concordato sull'esistenza di una donazione (non importa se di modico valore o meno), poiché la "qualificazione giuridica dei fatti" esula dal principio, invocato dall'appellante, di non contestazione, che opera solo sul piano probatorio escludendo dal tema d'indagine i fatti che non siano stati specificamente contestati. 1.5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 16/12/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, notificata, come emerge dalla relazione agli atti, il 14.18/10/2021. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 18/1/2022. 1.7. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte Ric. 2022 n. 255 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 in cui la corte d'appello ha escluso che fosse stata fornita la prova della donazione senza, tuttavia, illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto che le allegazioni concordemente rese dalle parti in ordine alla sussistenza della stessa rilevavano esclusivamente ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie e non anche ai fini della prova dei fatti che la integrano. 2.2. La convenuta, infatti, ha osservato il ricorrente, aveva espressamente affermato che il denaro non proveniva dai conti correnti del padre ma costituiva, ma senza produrre alcun testamento, un legato del nonno [OSCURATO:PERSONA] a lei destinato. 2.3. D'altra parte, ha aggiunto il ricorrente, dalla testimonianza resa dall'unica persona che, madre della convenuta e moglie dell'attore, era presente alla dazione, emerge che quest'ultimo aveva chiamato la figlia per "regalarle dei soldi che erano del nonno". 3.1. Il motivo è infondato. Il ricorrente, in effetti, pur deducendo il vizio del difetto di motivazione, ha lamentato, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno escluso che la convenuta avesse ricevuto dall'attore la somma di C. 30.000 a titolo di donazione (in ipotesi nulla, per difetto di forma e, quindi, con l'obbligo di restituzione). 3.2. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di quella asseritamente riveniente dalla mancata contestazione dei fatti ex adverso dedotti, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine Ric. 2022 n. 255 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio (nel caso in esame neppure invocato come tale) consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014). 3.3. L'omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass.n. 16467 del 2017). 3.4. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della Ric. 2022 n. 255 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall'art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 15. La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (e cioè il titolo del versamento della somma di denaro dall'attore alla convenuta) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient'affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che non era emersa la circostanza che la somma era stata versata dal padre alla figlia a titolo di donazione. Ed una volta escluso, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5, c.p.c.) per aver del tutto omesso l'esame di una o più circostanze decisive, che l'attore avesse dimostrato, in fatto, la donazione dedotta quale causa del versamento eseguito in Ric. 2022 n. 255 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 favore della convenuta, non si presta, evidentemente, a censure, in diritto, la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dall'attore, in quanto volta, appunto, alla restituzione della somma versata sul presupposto che il titolo fosse, appunto, una donazione ma nulla per difetto di forma. 4. Il ricorso dev'essere, quindi, respinto in quanto manifestamente infondato. 5. Le spese dì lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processualì per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 3.200,00, dì cui C, 200,00 per esborsì, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bi