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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10043/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 29/01/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] per essersi il reato estinto per prescrizione e che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano dichiarati inammissibili; sentiti gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello, dichiarata la prescrizione per una serie di reati, ha confermato la sentenza con cui: a) [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui al capo I della imputazione per aver detenuto illegalmente e ceduto 25 grammi di cocaina;b) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannati per il delitto di cui al capo L (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, formulato sulla base del contenuto di intercettazioni telefoniche nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA], in quel momento a Riccione per le vacanze di Pasqua, avrebbe chiesto ad Esposito di farsi consegnare dal fratello dello stessi Rispoli 25 euro "sani" a lui destinati, poi destinati ad essere trasformati in "spiccioli" .

Si tratta di conversazioni dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; la circostanza che nell'occasione si parlasse di cocaina, si adduce, sarebbe stata sostanzialmente dedotta dal fatto che il 21.4.2004 [OSCURATO:PERSONA], cioè il soggetto a cui i 25 grammi di cocaina sarebbe stari destinati, sarebbe stato trovato in possesso di 45 grammi di cocaina.

L'assunto difensivo, invece, è che le conversazioni dimostrerebbero l'assoluta causalità della presenza dell'imputato nel riminese, legata in realtà al week end pasquale, e in tal senso si valorizzano una serie di elementi quali la genericità del contenuto delle telefonate con tale [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di rapporti tra il Rispoli e il ricorrente, l'estraneità di questi al contesto associativo in cui i fatti dovrebbero inquadrarsi, la stessa consapevolezza dell'imputato della cosa trasportata.

La sentenza sarebbe viziata anche in relazione all'assunto secondo cui con il sintagma "25 euro" gli interlocutori avrebbero fatto riferimento a 25 grammi di cocaina, non potendo a tal fine assumere rilievo il sequestro avvenuto nei confronti di altri soggetti in un altro contesto temporale; le altre conversazioni evidenzierebbero che la sostanza stupefacente avrebbe potuto essere di diverso tipo (marijuara) e i quantitativi corrispondenti al valore indicato (25 euro), in quanto destinati ad uso personale.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

La Corte avrebbe omesso di motivare sulla richiesta di riduzione di pena sul presupposto che quella inflitta dal primo Giudice fosse illegale, perché al di sotto dei minimi edittali, e, quindi - in assenza di impugnazione della Procura della Repubblica- insuscettibile di ulteriori riduzioni.

In realtà, si argomenta, il minimo edittale per il reato per cui si procede- dopo l'intervento della Corte costituzionale - sarebbe quello di sei anni di reclusione, in vigore al momento della commissione del fatto; la pena inflitta di anni quattro e mesi quattro, "al netto" delle generiche, dunque non sarebbe illegale - perché inferiore al minimo edittale - e sarebbe suscettibile di riduzione in quella di anni quattro di reclusione.

3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando sei motivi.3.1.

Con il primo si deduce la nullità della sentenza di primo grado per omessa valutazione della memoria difensiva, che si allega, depositata nel corso del giudizio di primo grado il 17.1.2007.

Il tema attiene alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio o, comunque, del decreto che dispone il giudizio, in quanto in data 3.7.2007 le richieste di modifica della imputazione avanzate dal Pubblico Ministero e recepite dal Giudice per le indagini preliminari non sarebbero mai state "contestate" (così la memoria) all'imputato, all'epoca dei fatti detenuto e che all'udienza indicata fu assente per omessa traduzione; si aggiungeva nella memoria che il verbale dell'udienza preliminare contenente le modifiche risulterebbe illeggibile nella parte in cui il Pubblico Ministero "ha fatto richiesta di modificazione ed integrazione delle contestazioni".

3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio processuale; il tema attiene all'assenza dell'imputato all'udienza preliminare, dovuta ad una omessa traduzione e non ad una rinuncia a comparire: dunque, si sarebbe consumata una lesione dei suoi diritti.

3.3. Con il terzo motivo si deduce la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.

A fronte di motivi analitici che attenevano alla impossibilità di porre a fondamento delle captazioni la fonte confidenziale raccolta dall'ufficiale di polizia giudiziaria, la motivazione sarebbe viziata; né il vizio genetico potrebbe essere sanato dalle successive risultanze investigative, peraltro inerenti ad altri soggetti.

Si fa inoltre riferimento al decreto n. 1234 del 2004 e si pone la questione della rituale sottoscrizione di detto decreto da parte del Pubblico Ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto la motivazione sarebbe omessa,

3.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., quanto al capo L; si fa riferimento al diverso procedimento n. 36945 del 2004 R.G. originato dall'arresto dell'imputato e definito con sentenza di applicazione di pena concordata.

La tesi è che in quel procedimento si sarebbe potuto contestare il reato di cui all'art, 74 cit. in ragione del materiale acquisito, e non avendolo fatto, il successivo potere di azione sarebbe stato precluso, perchè consumato.

Sul punto la motivazione sarebbe viziata.

3.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.

Il tema è quello della assoluzione di altri tre imputati e della residuale sussistenza dell'associazione criminale, della qualifica apicale - capo promotore - per il ricorrente, del senso delle conversazioni intercettate i cui termini ben avrebbero potuto riferirsi all'attività in concreto svolta dall'imputato e dal coimputato Brescia, che lavoravano e negoziavano calzature e capi di abbigliamento.3.6.

Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e omessa motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi.

4.1. Con il primo si lamenta violazione di lecjge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato associativo.

A Brescia sarebbe stato attribuito il ruolo di stabile acquirente di sostanza stupefacente da Sequino.

Si richiama sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione e si sottolinea come l'imputato non sia stato un acquirente esclusivo, risulti avere avuto contatti solo con il promotore Sequino, le cessioni si sarebbero consumate in un breve periodo di tempo, tra il 5.7.2004 e il 16.7.2004, quando fu tratto in arresto per aver acquistato 51 grammi di marijuana, con 8,03 di principio attivo, presso l'abitazione di Sequino.

La sentenza sarebbe viziata quanto alla prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; sarebbe stata valorizzata la consapevolezza da parte dell'imputato di relazionarsi con un soggetto particolarmente "addentro" nel settore del narcotraffico, ma si tratterrebbe di una circostanza insufficiente a delineare l'intraneità al gruppo.

4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'associazione tenuto conto della intervenuta assoluzione di tre soggetti; la Corte non avrebbe motivato adeguatamente sulle ragioni per cui ciò che sarebbe residuato della originaria ipotesi associativa - un fornitore e quattro acquirenti, di cui due coniugati- consentisse di ritenere comunque esistente una rudimentale struttura associativa: la prova del vincolo sarebbe stata fatta discendere dalla freneticità e reiterazione delle condotte, cioè da elementi di per sé non rivelatori del reato associativo.

4.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e omessa motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

4.4. Con il quarto motivo si chiede l'estensione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. l'estensione dei motivi di ricorso proposti da Sequino non fondati su motivi non esclusivamente personali, compresi quelli relativi alla inutilizzabilita delle intercettazioni [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

2. È fondato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quanto al primo motivo, nei limiti di cui si dirà.In particolare, il motivo di ricorso è inammissibile nella parte relativa alla prova della responsabilità, avendo i Giudici di merito con una motivazione puntuale chiarito come- sulla base del contenuto di alcune conversazioni puntualmente riportato (cfr. sentenza di primo grado priva di numeri di pagina)- sia stata raggiunta la prova che l'imputato, su mandato di [OSCURATO:PERSONA], portò a Riccione, tra il 10 e il 12 aprile 2004, 25 grammi di sostanza stupefacente interi che avrebbero poi dovuto essere destinati allo spaccio.

Sul punto nulla di specifico è stato dedotto.

È invece fondato il motivo di ricorso relativo alla prova del tipo di sostanza stupefacente che, secondo gli assunti accusatori recepiti dal Giudici di merito, sarebbe stata cocaina.

Detta prova è stata fatta discendere non tanto dal contenuto delle conversazioni- obiettivamente non univoco - quanto, piuttosto, dal fatto che il 21.4.2004, cioè dopo circa dieci giorni, fu eseguito un sequestro di 45 grammi di cocaina nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], cioè del soggetto a cui - in relazione al fatto per cui si procede- [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto cedere la sostanza stupefacente portata a Riccione dall'imputato.

Si tratta di una motivazione viziata, non essendo stato chiarito perché la circostanza che Ferrari avesse la disponibilità di 45 grammi di cocaina il 21.4.2004 consentirebbe di ritenere che anche il traspotto di droga compiuto dall'imputato il 1.0- 12 aprile di quello stesso anno avesse ad oggetto sostanza stupefacente di tipo cocaina; la circostanza che Ferarri, cioè il soggetto a cui verosimilmente era destinata la sostanza stupefacente trasportata da Esposito, avesse la disponibilità dieci giorni dopo di cocaina non prova di per sé che la sostanza trasportata dall'imputato fosse pure essa dello stesso tipo.

Sul punto la sentenza deve essere annullata; la Corte di appello ricostruirà i fatti e valuterà, alla luce delle considerazioni esposte, se sussista la prova che oggetto del trasposto di sostanza stupefacente contestato all'Imputato fosse cocaina.

Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti.

3. È fondato anche il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Al di là del secondo motivo di ricorso , relativo alla prova della sussistenza del reato associativo, inammissibile per genericità, è fondato il primo motivo che ha valore assorbente.

La prova della partecipazione al reato associativo è stata fada sostanzialmente discendere dal quella dei reati fine, poi dichiarati estinti per prescrizione.

In particolare, Brescia sarebbe stato uno stabile acquirente da Sequino di sostanza stupefacente poi destinata ad essere rivenduta (così testualmente il Tribunale, nell'ambito di una stringata motivazione; così la Corte di appello a pag. 14 che, oltre che riprendere il contenuto delle stesse conversazioni già valorizzate dal Tribunale, ha aggiunto che la prova della responsabilità deriverebbe anche dalle frequentazioni dell'imputato con lo stesso Sequino).Quanto ai reati fine, all'imputato erano stati contestati sei fatti (capi [OSCURATO:PERSONA]- A2- A3- A6), verificatisi tra 5 e il 15 luglio 2004, da cui, secondo le sentenze di merito, emerge la prova che Brescia si rifornisse di sostanza stupefacente da Sequino.

3.2. E tuttavia, proprio in relazione al tema della configurabilità del delitto di partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 74 della legge sugli stupefacenti per il soggetto che si ponga come stabile acquirente, la Corte di cassazione ha più volte affermato che la veste di partecipe può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile ai fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico in tal modo determinando un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29.11.2015 - dep. 2016, Nappello, Rv. 265764).

Non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità degli scopi personali, né la diversità di utili, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dello svolgimento dell'intera attività criminale .

In tale contesto si è tuttavia precisato in modo condivisibile come il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile riconducibile all'affectio societatis, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica - attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e della collaboraziore tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale - che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 6, n. 51500 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bevilacqua, Rv. 275719; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, RV. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881).

Ne discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dello stabile acquirente di droga, il giudice è tenuto ad assolvere all'onere di motivazione con una particolare accuratezza ed attenzione in considerazione della peculiarità della posizione del soggetto che si trova "fisiologicamente" - in guanto controparte di un sinallagnna contrattuale - ad essere portatore di un interesse economico contrapposto rispetto a quello dell'organizzazione criminale: la ritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflitto d'interessi, sia ravvisata e dunque argomentata la coscienza e volontà del singolo di assicurare l'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e, dunque, alla permanenza in vita della societas sceleris.3.3.

La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, non avendo motivato alcunchè sui profili indicati, tenuto conto soprattutto del limitato lasso di tempo - dieci giorni - in cui il contributo sarebbe stato posto in essere dal ricorrente.

La sentenza dunque deve essere annullata; la Corte di appello farà applicazione dei principi di diritto indicati e verificherà se ed in che termini sia possibile formulare un giudizio di responsabilità per il reato associativo per Brescia.

4. Non diversamente, è fondato il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai primi due motivi di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente e che hanno valenza assorbente

4.1. Si è già detto di come con il primo motivo sia stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado per omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 17.1.2007, che si allega; si è detto di come il tema attenga alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio o comunque del decreto che dispone il giudizio in quanto, secondo l'imputato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] le richieste di modifica della imputazione avanzate dal Pubblico Ministero e recepite dal Giudice per le indagini preliminari non sarebbero mai state "contestate" (così la memoria) all'imputato, all'epoca dei fatti detenuto e che all'udienza indicata fu assente per omessa traduzione.

Si è già detto inoltre di come, con il secondo motivo, si lamenti violazione di legge e vizio processuale in relazione all'assenza dell'imputato all'udienza preliminare, dovuta ad una omessa traduzione e non ad una rinuncia a comparire, e, dunque, si sarebbe consumata una lesione dei suoi diritti.

4.2. A fronte di tali motivi, almeno in parte sovrapponibili a quelli di appello, la Corte si è limitata ad affermare che la modifica dell'imputazione fu compiuta prima della apertura del dibattimento e che il processo fu rinviato al fine di garantire il diritto di difesa.

Nulla è stato chiarito detto in ordine a quando tutto si sarebbe verificato, sul se l'imputato avesse chiesto di essere tradotto, se il verbale contenente la modifica della imputazione fu notificato all'imputato contumace.

Nulla è stato chiarito su ciò che sarebbe accaduto all'udienza preliminare.

Non avendo a disposizione gli atti necessari a verificare la fondatezza della eccezione e in presenza di una situazione obiettivamente poco chiara, la sentenza deve essere annullata con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 29/01/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] per essersi il reato estinto per prescrizione e che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano dichiarati inammissibili; sentiti gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello, dichiarata la prescrizione per una serie di reati, ha confermato la sentenza con cui: a) [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui al capo I della imputazione per aver detenuto illegalmente e ceduto 25 grammi di cocaina;b) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannati per il delitto di cui al capo L (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, formulato sulla base del contenuto di intercettazioni telefoniche nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA], in quel momento a Riccione per le vacanze di Pasqua, avrebbe chiesto ad Esposito di farsi consegnare dal fratello dello stessi Rispoli 25 euro "sani" a lui destinati, poi destinati ad essere trasformati in "spiccioli" . Si tratta di conversazioni dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; la circostanza che nell'occasione si parlasse di cocaina, si adduce, sarebbe stata sostanzialmente dedotta dal fatto che il 21.4.2004 [OSCURATO:PERSONA], cioè il soggetto a cui i 25 grammi di cocaina sarebbe stari destinati, sarebbe stato trovato in possesso di 45 grammi di cocaina. L'assunto difensivo, invece, è che le conversazioni dimostrerebbero l'assoluta causalità della presenza dell'imputato nel riminese, legata in realtà al week end pasquale, e in tal senso si valorizzano una serie di elementi quali la genericità del contenuto delle telefonate con tale [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di rapporti tra il Rispoli e il ricorrente, l'estraneità di questi al contesto associativo in cui i fatti dovrebbero inquadrarsi, la stessa consapevolezza dell'imputato della cosa trasportata. La sentenza sarebbe viziata anche in relazione all'assunto secondo cui con il sintagma "25 euro" gli interlocutori avrebbero fatto riferimento a 25 grammi di cocaina, non potendo a tal fine assumere rilievo il sequestro avvenuto nei confronti di altri soggetti in un altro contesto temporale; le altre conversazioni evidenzierebbero che la sostanza stupefacente avrebbe potuto essere di diverso tipo (marijuara) e i quantitativi corrispondenti al valore indicato (25 euro), in quanto destinati ad uso personale. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte avrebbe omesso di motivare sulla richiesta di riduzione di pena sul presupposto che quella inflitta dal primo Giudice fosse illegale, perché al di sotto dei minimi edittali, e, quindi - in assenza di impugnazione della Procura della Repubblica- insuscettibile di ulteriori riduzioni. In realtà, si argomenta, il minimo edittale per il reato per cui si procede- dopo l'intervento della Corte costituzionale - sarebbe quello di sei anni di reclusione, in vigore al momento della commissione del fatto; la pena inflitta di anni quattro e mesi quattro, "al netto" delle generiche, dunque non sarebbe illegale - perché inferiore al minimo edittale - e sarebbe suscettibile di riduzione in quella di anni quattro di reclusione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando sei motivi.3.1. Con il primo si deduce la nullità della sentenza di primo grado per omessa valutazione della memoria difensiva, che si allega, depositata nel corso del giudizio di primo grado il 17.1.2007. Il tema attiene alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio o, comunque, del decreto che dispone il giudizio, in quanto in data 3.7.2007 le richieste di modifica della imputazione avanzate dal Pubblico Ministero e recepite dal Giudice per le indagini preliminari non sarebbero mai state "contestate" (così la memoria) all'imputato, all'epoca dei fatti detenuto e che all'udienza indicata fu assente per omessa traduzione; si aggiungeva nella memoria che il verbale dell'udienza preliminare contenente le modifiche risulterebbe illeggibile nella parte in cui il Pubblico Ministero "ha fatto richiesta di modificazione ed integrazione delle contestazioni". 3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio processuale; il tema attiene all'assenza dell'imputato all'udienza preliminare, dovuta ad una omessa traduzione e non ad una rinuncia a comparire: dunque, si sarebbe consumata una lesione dei suoi diritti. 3.3. Con il terzo motivo si deduce la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate. A fronte di motivi analitici che attenevano alla impossibilità di porre a fondamento delle captazioni la fonte confidenziale raccolta dall'ufficiale di polizia giudiziaria, la motivazione sarebbe viziata; né il vizio genetico potrebbe essere sanato dalle successive risultanze investigative, peraltro inerenti ad altri soggetti. Si fa inoltre riferimento al decreto n. 1234 del 2004 e si pone la questione della rituale sottoscrizione di detto decreto da parte del Pubblico Ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto la motivazione sarebbe omessa, 3.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., quanto al capo L; si fa riferimento al diverso procedimento n. 36945 del 2004 R.G. originato dall'arresto dell'imputato e definito con sentenza di applicazione di pena concordata. La tesi è che in quel procedimento si sarebbe potuto contestare il reato di cui all'art, 74 cit. in ragione del materiale acquisito, e non avendolo fatto, il successivo potere di azione sarebbe stato precluso, perchè consumato. Sul punto la motivazione sarebbe viziata. 3.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema è quello della assoluzione di altri tre imputati e della residuale sussistenza dell'associazione criminale, della qualifica apicale - capo promotore - per il ricorrente, del senso delle conversazioni intercettate i cui termini ben avrebbero potuto riferirsi all'attività in concreto svolta dall'imputato e dal coimputato Brescia, che lavoravano e negoziavano calzature e capi di abbigliamento.3.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e omessa motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi. 4.1. Con il primo si lamenta violazione di lecjge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato associativo. A Brescia sarebbe stato attribuito il ruolo di stabile acquirente di sostanza stupefacente da Sequino. Si richiama sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione e si sottolinea come l'imputato non sia stato un acquirente esclusivo, risulti avere avuto contatti solo con il promotore Sequino, le cessioni si sarebbero consumate in un breve periodo di tempo, tra il 5.7.2004 e il 16.7.2004, quando fu tratto in arresto per aver acquistato 51 grammi di marijuana, con 8,03 di principio attivo, presso l'abitazione di Sequino. La sentenza sarebbe viziata quanto alla prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato; sarebbe stata valorizzata la consapevolezza da parte dell'imputato di relazionarsi con un soggetto particolarmente "addentro" nel settore del narcotraffico, ma si tratterrebbe di una circostanza insufficiente a delineare l'intraneità al gruppo. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'associazione tenuto conto della intervenuta assoluzione di tre soggetti; la Corte non avrebbe motivato adeguatamente sulle ragioni per cui ciò che sarebbe residuato della originaria ipotesi associativa - un fornitore e quattro acquirenti, di cui due coniugati- consentisse di ritenere comunque esistente una rudimentale struttura associativa: la prova del vincolo sarebbe stata fatta discendere dalla freneticità e reiterazione delle condotte, cioè da elementi di per sé non rivelatori del reato associativo. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e omessa motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4.4. Con il quarto motivo si chiede l'estensione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. l'estensione dei motivi di ricorso proposti da Sequino non fondati su motivi non esclusivamente personali, compresi quelli relativi alla inutilizzabilita delle intercettazioni [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. È fondato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quanto al primo motivo, nei limiti di cui si dirà.In particolare, il motivo di ricorso è inammissibile nella parte relativa alla prova della responsabilità, avendo i Giudici di merito con una motivazione puntuale chiarito come- sulla base del contenuto di alcune conversazioni puntualmente riportato (cfr. sentenza di primo grado priva di numeri di pagina)- sia stata raggiunta la prova che l'imputato, su mandato di [OSCURATO:PERSONA], portò a Riccione, tra il 10 e il 12 aprile 2004, 25 grammi di sostanza stupefacente interi che avrebbero poi dovuto essere destinati allo spaccio. Sul punto nulla di specifico è stato dedotto. È invece fondato il motivo di ricorso relativo alla prova del tipo di sostanza stupefacente che, secondo gli assunti accusatori recepiti dal Giudici di merito, sarebbe stata cocaina. Detta prova è stata fatta discendere non tanto dal contenuto delle conversazioni- obiettivamente non univoco - quanto, piuttosto, dal fatto che il 21.4.2004, cioè dopo circa dieci giorni, fu eseguito un sequestro di 45 grammi di cocaina nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], cioè del soggetto a cui - in relazione al fatto per cui si procede- [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto cedere la sostanza stupefacente portata a Riccione dall'imputato. Si tratta di una motivazione viziata, non essendo stato chiarito perché la circostanza che Ferrari avesse la disponibilità di 45 grammi di cocaina il 21.4.2004 consentirebbe di ritenere che anche il traspotto di droga compiuto dall'imputato il 1.0- 12 aprile di quello stesso anno avesse ad oggetto sostanza stupefacente di tipo cocaina; la circostanza che Ferarri, cioè il soggetto a cui verosimilmente era destinata la sostanza stupefacente trasportata da Esposito, avesse la disponibilità dieci giorni dopo di cocaina non prova di per sé che la sostanza trasportata dall'imputato fosse pure essa dello stesso tipo. Sul punto la sentenza deve essere annullata; la Corte di appello ricostruirà i fatti e valuterà, alla luce delle considerazioni esposte, se sussista la prova che oggetto del trasposto di sostanza stupefacente contestato all'Imputato fosse cocaina. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti. 3. È fondato anche il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Al di là del secondo motivo di ricorso , relativo alla prova della sussistenza del reato associativo, inammissibile per genericità, è fondato il primo motivo che ha valore assorbente. La prova della partecipazione al reato associativo è stata fada sostanzialmente discendere dal quella dei reati fine, poi dichiarati estinti per prescrizione. In particolare, Brescia sarebbe stato uno stabile acquirente da Sequino di sostanza stupefacente poi destinata ad essere rivenduta (così testualmente il Tribunale, nell'ambito di una stringata motivazione; così la Corte di appello a pag. 14 che, oltre che riprendere il contenuto delle stesse conversazioni già valorizzate dal Tribunale, ha aggiunto che la prova della responsabilità deriverebbe anche dalle frequentazioni dell'imputato con lo stesso Sequino).Quanto ai reati fine, all'imputato erano stati contestati sei fatti (capi [OSCURATO:PERSONA]- A2- A3- A6), verificatisi tra 5 e il 15 luglio 2004, da cui, secondo le sentenze di merito, emerge la prova che Brescia si rifornisse di sostanza stupefacente da Sequino. 3.2. E tuttavia, proprio in relazione al tema della configurabilità del delitto di partecipazione all'associazione per delinquere ex art. 74 della legge sugli stupefacenti per il soggetto che si ponga come stabile acquirente, la Corte di cassazione ha più volte affermato che la veste di partecipe può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile ai fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico in tal modo determinando un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29.11.2015 - dep. 2016, Nappello, Rv. 265764). Non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità degli scopi personali, né la diversità di utili, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dello svolgimento dell'intera attività criminale . In tale contesto si è tuttavia precisato in modo condivisibile come il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile riconducibile all'affectio societatis, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica - attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e della collaboraziore tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale - che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 6, n. 51500 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bevilacqua, Rv. 275719; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, RV. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881). Ne discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dello stabile acquirente di droga, il giudice è tenuto ad assolvere all'onere di motivazione con una particolare accuratezza ed attenzione in considerazione della peculiarità della posizione del soggetto che si trova "fisiologicamente" - in guanto controparte di un sinallagnna contrattuale - ad essere portatore di un interesse economico contrapposto rispetto a quello dell'organizzazione criminale: la ritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflitto d'interessi, sia ravvisata e dunque argomentata la coscienza e volontà del singolo di assicurare l'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e, dunque, alla permanenza in vita della societas sceleris.3.3. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, non avendo motivato alcunchè sui profili indicati, tenuto conto soprattutto del limitato lasso di tempo - dieci giorni - in cui il contributo sarebbe stato posto in essere dal ricorrente. La sentenza dunque deve essere annullata; la Corte di appello farà applicazione dei principi di diritto indicati e verificherà se ed in che termini sia possibile formulare un giudizio di responsabilità per il reato associativo per Brescia. 4. Non diversamente, è fondato il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai primi due motivi di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente e che hanno valenza assorbente 4.1. Si è già detto di come con il primo motivo sia stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado per omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 17.1.2007, che si allega; si è detto di come il tema attenga alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio o comunque del decreto che dispone il giudizio in quanto, secondo l'imputato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] le richieste di modifica della imputazione avanzate dal Pubblico Ministero e recepite dal Giudice per le indagini preliminari non sarebbero mai state "contestate" (così la memoria) all'imputato, all'epoca dei fatti detenuto e che all'udienza indicata fu assente per omessa traduzione. Si è già detto inoltre di come, con il secondo motivo, si lamenti violazione di legge e vizio processuale in relazione all'assenza dell'imputato all'udienza preliminare, dovuta ad una omessa traduzione e non ad una rinuncia a comparire, e, dunque, si sarebbe consumata una lesione dei suoi diritti. 4.2. A fronte di tali motivi, almeno in parte sovrapponibili a quelli di appello, la Corte si è limitata ad affermare che la modifica dell'imputazione fu compiuta prima della apertura del dibattimento e che il processo fu rinviato al fine di garantire il diritto di difesa. Nulla è stato chiarito detto in ordine a quando tutto si sarebbe verificato, sul se l'imputato avesse chiesto di essere tradotto, se il verbale contenente la modifica della imputazione fu notificato all'imputato contumace. Nulla è stato chiarito su ciò che sarebbe accaduto all'udienza preliminare. Non avendo a disposizione gli atti necessari a verificare la fondatezza della eccezione e in presenza di una situazione obiettivamente poco chiara, la sentenza deve essere annullata con rinvio
Sentenza Cassazione n. 10043/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris