CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 21732/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.929/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 314, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n.499/2022 depositata i l 23/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Presidente Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione in via principale contro [OSCURATO:PERSONA], la società De.Da.s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza resa inter partes in grado di appello dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 499 del 23 giugno 2022; al ricorso ha resistito con controricorso nel quale ha svolto ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva; un Consigliere delegato ha redatto proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.; la proposta ha avuto il seguente tenore: Il ricorso principale è improcedibile poiché depositato non con modalità telematica il 09/01/2023, in data dunque nella quale, ai sensi dell'art. 196-quater, comma primo, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione, il deposito degli atti processuali e dei documenti, da parte dei difensori, può aver luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dal comma 4, con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche (v. Cass. Sez. U. n. 22074 del 2023; Cass. n. 10689 del 2023). Il ricorso incidentale è improcedibile poiché risulta depositata copia redatta in formato elettronico priva di attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione, di data e numero di pubblicazione (v. Cass. n. 5771 del 2023) e comunque mancante dell'attestazione di conformità. In subordine detto ricorso (incidentale) è da considerarsi inammissibile poiché: ─ tutti i motivi sui quali si fonda sono inammissibili, sia in quanto dedotti senza rispettare l’art. 366 n. 6 c.p.c., giacché non forniscono l’indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fondano (secondo i criteri indicati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex multis, Cass., Sez. Un., n. 28547 del 2008 e 7161 del 2010, nonché Cass., Sez. Un., n. 8950 del 2022), sia per l’assoluta genericità e mancanza di specificità della loro illustrazione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza d’appello (Cass. n. 4741 del 2005, il cui consolidato principio di diritto è stato ribadito, ex multis, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, in motivazione espressa, sebbene non massimata); ─ il primo motivo comunque non è dedotto nei termini indicati da Cass. Sez. U. n.n. 8053-8054 del 2014; ─ il secondo e il terzo si profilano altresì come inammissibili, risolvendosi in censure di merito relative all'accertamento dei fatti compiuto sulla base degli elementi probatori acquisiti, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità. Visto l’art. 380-bis c.p.c. nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile al ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 6, di esso; P.Q.M. propone che il giudizio sul ricorso sia definito con pronuncia di improcedibilità sia del ricorso principale che del ricorso incidentale. Dispone che la presente proposta sia comunicata ai difensori delle parti costituite A seguito della comunicazione della proposta di finzione, ha depositato istanza di definizione la parte resistente e ricorrente incidentale, la quale ha espressamente chiesto che l'Ecc.ma Corte di Cassazione voglia, ai sensi dell'art. 380-bis, II comma, c.p.c. disporre la decisione del ricorso recante R.G.N. 929/2023, in ottemperanza alla proposta formulata in data 11.09.2023 nel pieno e totale rispetto delle tempistiche normativamente previste dall’articolo 380 bis c.p.c. ; è stata fissata la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero e memorie dalle parti; nell’imminenza dell’odierna adunanza si è verificato un impedimento del Consigliere Relatore ed il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha designato in sostituzione il Presidente del Collegio. [OSCURATO:PERSONA]: il Collegio rileva che parte ricorrente principale nemmeno aveva sollecitato la decisione sui ricorsi, così mostrando di condividere la proposta, mentre parte ricorrente incidentale ha chiesto la decisione, ma pure dichiarando di condividerla; a propria volta il Collegio considera pienamente giustificata la proposta di definizione, alla cui motivazione nulla è necessario aggiungere; ne segue che, ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., il giudizio dev’essere definito nei sensi di cui alla proposta e, dunque, con la dichiarazione dell’improcedibilità di entrambi i ricorsi; la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità fra le parti costituite; il Collegio, invece, ritiene che, avendo parte resistente e ricorrente incidentale provocato la decisione del giudizio, pur condividendo la proposta, ricorrano a suo carico le condizioni per condannare al pagamento – ai sensi del terzo comma dell’art. 380 - bis c.p.c. - di una somma, che si indica in € 1000, a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara il giudizio sui ricorsi definito nei termini indicati dalla proposta di definizione anticipata e, dunque, l’improcedibilità sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali. Condanna la parte ricorrente incidentale al pagamento della somma di € 1000,00 a favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principal i e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 13/02/2024, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, co