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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 13663/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.860/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), difensore di sé medesimo exart. 86 c.p.c.; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (05588500826), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Gesù 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza 498/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/03/2020;letto l’atto congiunto di rinuncia al ricorso ed al controricorso con ricorso incidentale; rilevato che nel predetto atto le parti dichiarano di rinunciare ai rispettivi ricorsi e di aderire alle reciproche rinunce; ritenutoche le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con de creto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le predette adesioni.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma,il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.860/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), difensore di sé medesimo exart. 86 c.p.c.; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (05588500826), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Gesù 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza 498/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/03/2020;letto l’atto congiunto di rinuncia al ricorso ed al controricorso con ricorso incidentale; rilevato che nel predetto atto le parti dichiarano di rinunciare ai rispettivi ricorsi e di aderire alle reciproche rinunce; ritenutoche le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con de creto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le predette adesioni. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il
Decreto Cassazione n. 13663/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris