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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2021

Cassazione n. 33371/2022

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3/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19873/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dellegale rappresentant e pro tempore , domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che larappresenta e difende per legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 21/2021depositata in data 11.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 6.7.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; N. 19873/21 R.G.

Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l’Emilia - Romagna accolse l’ appell o d i [OSCURATO:PERSONA] l a sentenz a n. 372 /201 9 della C.T.P. di Rimini , che aveva rigettato i l ricors o propost o dal la contribuente avverso l’avviso di contestazione di sanzioni notificatoleai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 472/1997 ; con detto atto l’Agenzia delle Entratele aveva irrogato (in concorso con la società di cui infra, nonché col padre Francesco , amministratore di fatto della stessa ) la medesima sanzione inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede legale in [OSCURATO:PERSONA], di cuila predetta era amministratrice e socia per il 5% , e nei confronti della quale era stata accertata la natura di società “ esterovestita ” , con conseguente ripresa a tassazione dei maggiori ricavi non dichiarati in Italia, per l’anno 2012; riformandola sentenza di primo grado e accogliendo il sesto motivo di gravame (per quanto qui ancora interessa), il giudice d’appellorilevò che ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità solidale in capo alle persone fisiche che hanno agito per conto della prima, a meno chequeste non l’abbiano fatto nel proprio esclusivo interesse,utilizzando l’ente come schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti commessi a proprio personale vantaggio, così perseguendo un interesse proprio e diverso da quello sociale; che tuttavia, in base alle emergenze istruttorie, ciò doveva escludersi nella specie, giacché l’Ufficio non aveva mai contestato la reale esistenza e la reale operatività della società; N. 19873/21 R.G. avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i, illustrati da memoria ; [OSCURATO:PERSONA] è rimastaintimata; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 9del d. lgs . n. 472 /19 97 e dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, nonché degli artt.2727, 2729 e 2697 c.c., e ancora dell’art. 115 c.p.c., per aver la C.T.R. complessivamente errato nella valutazione delle prove, anche indiziarie, offerte dall’Ufficio in corso di causa; non si è infatti considerato, secondo l’Agenzia ricorrente, che la [OSCURATO:PERSONA] non soltanto era il soggetto ideatore ed autore delle violazioni in concorso col padre Francesco , ma ne era anche il soggetto beneficiario, giacché dal corredo istruttorio emergeva che la società era stata costituita al solo scopo di far conseguire a Francesco ed [OSCURATO:PERSONA] vantaggi per sé e per la propria famiglia; si aggiunge che le movimentazioni bancarie esaminate dalla Guardia di Finanza dimostravano un ingente flusso finanziario derivante dalla negoziazione di titoli di credito della società presso banche sammarinesi (per mano di Francesco ed [OSCURATO:PERSONA]), con successivo storno ai fornitori e ai singoli componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA];né del resto il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva saputo giustificare la necessità di affiancare ad una serie di società,tutte con sede in Italia, la predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in un Paese c.d. black list; sotto altro profilo, osserva l’Agenzia che , secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità esclusiva dell’ente ex art. 7 d.l. cit.può restare esclusa non solo ove si ravvisi la sussistenza di uno schermo societario, ma anche ove sussista il perseguimento di un interesse proprio da N. 19873/21 R.G. parte delle persone fisiche,diverso da quello sociale, ciò che la C.T.R. ha del tutto omesso di valutare; 1.2 –il motivo è inammissibile, sia perché non in linea con i dettami di cui all’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.,sia perché si risolve in una censura di merito, non proponibile in questa sede di legittimità; 1.3 - con motivazione ampia ed esaustiva, la C.T.R. emiliana – richiamando anche la giurisprudenza di legittimità sul punto (in particolare, Cass. n. 9448/2020) - ha condotto una ricognizione del dato normativo scaturente dall’art. 7, comma 1,del d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, secondo cui “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”, pure evidenziando che, ai sensi del comma 3 della stessa disposizione, le norme di cui al d.lgs. n. 472/1997 (e dunque l’art. 9, qui in rilievo) sono eventualmente applicabili nei limiti della compatibilità; ha poi proseguito evidenziando che il residuo ed eccezionale spazio ritagliato dalla stessa giurisprudenza (si richiamano, in particolare, Cass. n. 12334 e n. 12335 del 2019) alla responsabilità personale di colui che agisce per conto dell’ente, in rapporto di immedesimazione organica, presuppone l’accertamento di un esclusivo interesse egoistico (diverso da quello sociale) in capo alla stessa personafisica, tale da guidare la sua condotta e da ridurre l’ente stesso a mero schermo o paravento: ciò si verifica, secondo il giudice d’appello, quando la società sia stata fittiziamente costituita per coprire attività in realtà svolte dal singolo; N. 19873/21 R.G. la C.T.R. ha infine accertato che dette condizioni non potevano dirsi ricorrere nella specie,perché l’Ufficio non aveva mai posto in dubbio la reale esistenza ed operatività della società, solo avendole contestato la fittizia residenza estera: altro è però la cos tituzione di una società fittizia, altro è, invece, l’esterovestizione di una società realmente operante, seppur al fine di ottenere vantaggi fiscali, il che costituisce oggetto della presente controversia; pertanto,poiché la persona fisica agisce effettivamente in nome e per conto della società stessa, senza beneficiare direttamente dei pagamenti, essa non può essere assoggettataad alcuna responsabilità tributaria; ciò è tanto vero, conclude i giudice d’appello,che lo stesso Ufficio, muovendo dal medesimo accertamento, ha recuperato a tassazione ingenti somme nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]; 1.4 – ora, con la censura in esame, l’Agenzia lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme rubricate, ma ciò fa, in realtà, da un lato senza la necessaria specificità (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), requisito che postula “per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia”(ex multis, Cass. n. 17224/2020; nello stesso senso, Cass. n. 18998/2021); l’Agenzia, infatti, neppure si sofferma ( al di là di una pretesa mancata considerazione di alcuni elementi indiziari, su cui v. infra): N. 19873/21 R.G. a)sulle supposte ragioni per cui la C.T.R. avrebbe violato gli artt. 9 del d.lgs. n. 472/1997 e 7 del d.l. n. 269/2003; o ancora, b)sulla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in tema di prova indiretta (su lle cui necessaria connotazione - quanto alla p retesa erroneità del ragionamento inferenziale imputato al giudice di merito -si veda, tra le altre, Cass., Sez.

Un., n. 1785/2018, in motivazione);ovvero, c)sulla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c. , censura rimasta anzi totalmente oscura, ove con essa abbia voluto invocarsi la regola sul riparto dell’onere della prova (censura che implica che la C.T.R. abbia gravato dell’onere stesso un soggetto diverso da quello tenutovi per legge, del che non v’è traccia nel ricorso); o, infine, d)sulla pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c., la cui denunciabilità in questa sede di legittimità presuppone scansioni assai rigorose (si cui si veda, in particolare, Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020), minimamente affrontate dall’Agenzia ricorrente; dall’altro lato, l’Agenzia fa riferimento a taluni documenti ritenuti idonei a dimostrare l’interesse egoistico della [OSCURATO:PERSONA] (in antitesi rispetto a quello sociale), e principalmente la movimentazione bancaria attestante preli e vi, bonifici, ecc. , senza tuttavia indicare quando detti documenti siano stati prodotti in giudizio e dove essi siano attualmente collocati– fatta salva la loro valutazione operata nell’ambito dell’avviso di accertamento in danno della società, che si assume allegato all’atto di contestazione oggetto di questo giudizio – in evidente violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; N. 19873/21 R.G. pertanto, lacensura in esame – proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -si risolve in una inammissibile richiesta di una nuova ponderazione degli elementi istruttori, speculare e contraria rispetto a quella fatta propria dal giudice del merito, al quale essa è invece riservata: la C.T.R., con valutazione logicamente coerente, ha accertato in facto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha una reale operatività e non è fittizia, tanto vero che dei pagamenti dei propri clienti non beneficiava direttamente il soggetto-persona fisica che aveva agito per suo conto, ma proprio la società stessa; in tal guisa, la C.T.R. ha evidentemente disattesogli elementi indiziari, di segno contrario, offerti dall’Agenzia a sostegno della pretesa natura egoistica dell’interesse perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], con ponderazione non adeguatamente attinta col mezzo in esame; 2.1 –col secondo motivo, proposto in subordine, l’Agenzia denuncia l’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti:la C.T.R., a fronte delle numerose contestazioni dell’Amministrazione, oggetto del precedente motivo, nonpoteva escludere la natura artificiosa della società, nella sostanza avendo omesso di considerare gli elementi di prova offerti al riguardo dalla società stessa; 2.2 –il motivo è anch’esso inammissibile; infatti, con la denuncia circa la pretesa mancata considerazione degli elementi istruttori vengono in rilievo non già uno o più fatti storici fenomenicamente apprezzabili, denunciabili in questa sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., bensì “questioni” (v. ex multis Cass. n. 17761/2016) , N. 19873/21 R.G. peraltro neppure a ben vedere obliteratedal giudice del merito (v. supra), come invece postula la stessa Agenzia; del resto, la ricorrente – col primo motivo, già scrutinato - ha effettivamente proposto una censura astrattamente idonea ad investire questa Corte circa il preteso malgoverno (lato sensuinteso) delle risultanze istruttorie, investendo dunque le “questioni” ad esse sottese,ma ciò ha fatto in modo non pertinente, come già visto; 3.1 - in definitiva, il ricorso è inammissibile ; nulla va disposto sulle spese, l’intimata non avendo svolto difese; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d .

P .

R . n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19873/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dellegale rappresentant e pro tempore , domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che larappresenta e difende per legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 21/2021depositata in data 11.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 6.7.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; N. 19873/21 R.G. Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l’Emilia - Romagna accolse l’ appell o d i [OSCURATO:PERSONA] l a sentenz a n. 372 /201 9 della C.T.P. di Rimini , che aveva rigettato i l ricors o propost o dal la contribuente avverso l’avviso di contestazione di sanzioni notificatoleai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 472/1997 ; con detto atto l’Agenzia delle Entratele aveva irrogato (in concorso con la società di cui infra, nonché col padre Francesco , amministratore di fatto della stessa ) la medesima sanzione inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede legale in [OSCURATO:PERSONA], di cuila predetta era amministratrice e socia per il 5% , e nei confronti della quale era stata accertata la natura di società “ esterovestita ” , con conseguente ripresa a tassazione dei maggiori ricavi non dichiarati in Italia, per l’anno 2012; riformandola sentenza di primo grado e accogliendo il sesto motivo di gravame (per quanto qui ancora interessa), il giudice d’appellorilevò che ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità solidale in capo alle persone fisiche che hanno agito per conto della prima, a meno chequeste non l’abbiano fatto nel proprio esclusivo interesse,utilizzando l’ente come schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti commessi a proprio personale vantaggio, così perseguendo un interesse proprio e diverso da quello sociale; che tuttavia, in base alle emergenze istruttorie, ciò doveva escludersi nella specie, giacché l’Ufficio non aveva mai contestato la reale esistenza e la reale operatività della società; N. 19873/21 R.G. avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i, illustrati da memoria ; [OSCURATO:PERSONA] è rimastaintimata; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 9del d. lgs . n. 472 /19 97 e dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, nonché degli artt.2727, 2729 e 2697 c.c., e ancora dell’art. 115 c.p.c., per aver la C.T.R. complessivamente errato nella valutazione delle prove, anche indiziarie, offerte dall’Ufficio in corso di causa; non si è infatti considerato, secondo l’Agenzia ricorrente, che la [OSCURATO:PERSONA] non soltanto era il soggetto ideatore ed autore delle violazioni in concorso col padre Francesco , ma ne era anche il soggetto beneficiario, giacché dal corredo istruttorio emergeva che la società era stata costituita al solo scopo di far conseguire a Francesco ed [OSCURATO:PERSONA] vantaggi per sé e per la propria famiglia; si aggiunge che le movimentazioni bancarie esaminate dalla Guardia di Finanza dimostravano un ingente flusso finanziario derivante dalla negoziazione di titoli di credito della società presso banche sammarinesi (per mano di Francesco ed [OSCURATO:PERSONA]), con successivo storno ai fornitori e ai singoli componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA];né del resto il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva saputo giustificare la necessità di affiancare ad una serie di società,tutte con sede in Italia, la predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in un Paese c.d. black list; sotto altro profilo, osserva l’Agenzia che , secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità esclusiva dell’ente ex art. 7 d.l. cit.può restare esclusa non solo ove si ravvisi la sussistenza di uno schermo societario, ma anche ove sussista il perseguimento di un interesse proprio da N. 19873/21 R.G. parte delle persone fisiche,diverso da quello sociale, ciò che la C.T.R. ha del tutto omesso di valutare; 1.2 –il motivo è inammissibile, sia perché non in linea con i dettami di cui all’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.,sia perché si risolve in una censura di merito, non proponibile in questa sede di legittimità; 1.3 - con motivazione ampia ed esaustiva, la C.T.R. emiliana – richiamando anche la giurisprudenza di legittimità sul punto (in particolare, Cass. n. 9448/2020) - ha condotto una ricognizione del dato normativo scaturente dall’art. 7, comma 1,del d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, secondo cui “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”, pure evidenziando che, ai sensi del comma 3 della stessa disposizione, le norme di cui al d.lgs. n. 472/1997 (e dunque l’art. 9, qui in rilievo) sono eventualmente applicabili nei limiti della compatibilità; ha poi proseguito evidenziando che il residuo ed eccezionale spazio ritagliato dalla stessa giurisprudenza (si richiamano, in particolare, Cass. n. 12334 e n. 12335 del 2019) alla responsabilità personale di colui che agisce per conto dell’ente, in rapporto di immedesimazione organica, presuppone l’accertamento di un esclusivo interesse egoistico (diverso da quello sociale) in capo alla stessa personafisica, tale da guidare la sua condotta e da ridurre l’ente stesso a mero schermo o paravento: ciò si verifica, secondo il giudice d’appello, quando la società sia stata fittiziamente costituita per coprire attività in realtà svolte dal singolo; N. 19873/21 R.G. la C.T.R. ha infine accertato che dette condizioni non potevano dirsi ricorrere nella specie,perché l’Ufficio non aveva mai posto in dubbio la reale esistenza ed operatività della società, solo avendole contestato la fittizia residenza estera: altro è però la cos tituzione di una società fittizia, altro è, invece, l’esterovestizione di una società realmente operante, seppur al fine di ottenere vantaggi fiscali, il che costituisce oggetto della presente controversia; pertanto,poiché la persona fisica agisce effettivamente in nome e per conto della società stessa, senza beneficiare direttamente dei pagamenti, essa non può essere assoggettataad alcuna responsabilità tributaria; ciò è tanto vero, conclude i giudice d’appello,che lo stesso Ufficio, muovendo dal medesimo accertamento, ha recuperato a tassazione ingenti somme nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]; 1.4 – ora, con la censura in esame, l’Agenzia lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme rubricate, ma ciò fa, in realtà, da un lato senza la necessaria specificità (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), requisito che postula “per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia”(ex multis, Cass. n. 17224/2020; nello stesso senso, Cass. n. 18998/2021); l’Agenzia, infatti, neppure si sofferma ( al di là di una pretesa mancata considerazione di alcuni elementi indiziari, su cui v. infra): N. 19873/21 R.G. a)sulle supposte ragioni per cui la C.T.R. avrebbe violato gli artt. 9 del d.lgs. n. 472/1997 e 7 del d.l. n. 269/2003; o ancora, b)sulla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in tema di prova indiretta (su lle cui necessaria connotazione - quanto alla p retesa erroneità del ragionamento inferenziale imputato al giudice di merito -si veda, tra le altre, Cass., Sez. Un., n. 1785/2018, in motivazione);ovvero, c)sulla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c. , censura rimasta anzi totalmente oscura, ove con essa abbia voluto invocarsi la regola sul riparto dell’onere della prova (censura che implica che la C.T.R. abbia gravato dell’onere stesso un soggetto diverso da quello tenutovi per legge, del che non v’è traccia nel ricorso); o, infine, d)sulla pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c., la cui denunciabilità in questa sede di legittimità presuppone scansioni assai rigorose (si cui si veda, in particolare, Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), minimamente affrontate dall’Agenzia ricorrente; dall’altro lato, l’Agenzia fa riferimento a taluni documenti ritenuti idonei a dimostrare l’interesse egoistico della [OSCURATO:PERSONA] (in antitesi rispetto a quello sociale), e principalmente la movimentazione bancaria attestante preli e vi, bonifici, ecc. , senza tuttavia indicare quando detti documenti siano stati prodotti in giudizio e dove essi siano attualmente collocati– fatta salva la loro valutazione operata nell’ambito dell’avviso di accertamento in danno della società, che si assume allegato all’atto di contestazione oggetto di questo giudizio – in evidente violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; N. 19873/21 R.G. pertanto, lacensura in esame – proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -si risolve in una inammissibile richiesta di una nuova ponderazione degli elementi istruttori, speculare e contraria rispetto a quella fatta propria dal giudice del merito, al quale essa è invece riservata: la C.T.R., con valutazione logicamente coerente, ha accertato in facto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha una reale operatività e non è fittizia, tanto vero che dei pagamenti dei propri clienti non beneficiava direttamente il soggetto-persona fisica che aveva agito per suo conto, ma proprio la società stessa; in tal guisa, la C.T.R. ha evidentemente disattesogli elementi indiziari, di segno contrario, offerti dall’Agenzia a sostegno della pretesa natura egoistica dell’interesse perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], con ponderazione non adeguatamente attinta col mezzo in esame; 2.1 –col secondo motivo, proposto in subordine, l’Agenzia denuncia l’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti:la C.T.R., a fronte delle numerose contestazioni dell’Amministrazione, oggetto del precedente motivo, nonpoteva escludere la natura artificiosa della società, nella sostanza avendo omesso di considerare gli elementi di prova offerti al riguardo dalla società stessa; 2.2 –il motivo è anch’esso inammissibile; infatti, con la denuncia circa la pretesa mancata considerazione degli elementi istruttori vengono in rilievo non già uno o più fatti storici fenomenicamente apprezzabili, denunciabili in questa sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., bensì “questioni” (v. ex multis Cass. n. 17761/2016) , N. 19873/21 R.G. peraltro neppure a ben vedere obliteratedal giudice del merito (v. supra), come invece postula la stessa Agenzia; del resto, la ricorrente – col primo motivo, già scrutinato - ha effettivamente proposto una censura astrattamente idonea ad investire questa Corte circa il preteso malgoverno (lato sensuinteso) delle risultanze istruttorie, investendo dunque le “questioni” ad esse sottese,ma ciò ha fatto in modo non pertinente, come già visto; 3.1 - in definitiva, il ricorso è inammissibile ; nulla va disposto sulle spese, l’intimata non avendo svolto difese; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d . P . R . n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 2
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