CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 07476/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28331/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliatain Roma alla via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 11E; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –resistente – nonchè [OSCURATO:PERSONA].P.A., in persona del l.r.p.t.; - intimat a - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 2410/2015depositata in data 23/04/2015; Preavviso di fermo amministrativo udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La CTR del Lazio rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della CTP di Roma che ne aveva rigettato il ricorso proposto contro il preavviso di fermo amministrativo n. 0978201200005655000 e contro gli atti presupposti, costituiti dalla cartella di pagamento n. 09720090169955062000 e dall’ avviso di accertamento, a sua volta presupposto della cartella, relativ i a Irpef per l’anno di imposta 2003. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente, in base atre motivi . L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23/02/2024. Considerato che: 1. La ricorrente propone tre motiv i di ricorso . Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 cod. proc. civ., in relazione alla notifica della cartella n. 09720090169955062000 impugnata unitamente al fermo, lamentandone la nullità in quanto il messo notificatore,recatosi presso la sua residenza in via [OSCURATO:PERSONA] 37C in Roma edaccertatane la precaria assenza, inviava la raccomandata informativa ad un indirizzo errato, via [OSCURATO:PERSONA] 37, ove evidentemente essa risultava sconosciuta. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 86 d.P.R. n. 602 del 1973 poiché il fermo non poteva essere emesso in quanto non preceduto dalla valida notificazione della cartella di pagamento. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.,deduce violazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 per nullità della notificazione dell’avviso di accertamento. 2. Il primo motivo, ammissibile in relazione alla sua specificità, avendo la ricorrente trascritto la relata di notificazione della cartella , dalla quale risulta che questa è stata effettuata mediante messo notificatore che ha accertato la temporanea assenza del destinatario, è fondato. Questa Corte ha affermato che, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, primo comma, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass.28/01/2022, n. 2621; Cass. 19/04/2018, n. 9782, Cass. 26/11/2014, n. 25079). Peraltro questa Corte ha anche avuto modo di precisare che nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice , il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiutoil che è nel caso di specie, ove con la comunicazione del fermo è stata impugnata anche la prodromica cartella, che si assume non notificata validamente(Cass. 18/12/2019, n. 33610, che riprende sul punto Cass. 28/04/2017, n. 10528; Cass.20/11/2017, n. 27485 nonché Cass. 20/11/2017 , n. 27432 resa per analoga vicenda, impugnazione di un fermo amministrativo e della presupposta cartella, tra le stesse parti dell’odierno giudizio). Ha quindi errato la CTR, a fronte della circostanza dedotta dalla ricorrente per cui la raccomandata informativa era stata inviata ad un indirizzo diverso da quello nel quale era stata effettuata la notifica e di propria residenza,a omettere tale controllo, evidenziando, invero non congruamente rispetto alla contestazione, che la parte non avesse dimostrato di aver ritirato gli avvisi delle raccomandate depositate nella sua cassetta postalee che essa non aveva presentato alcuna querela di falso. 3. Il secondo motivo, con cui la parte censura la ritenuta validità del fermo alla luce della rituale notifica della cartella prodromica al medesimo, è assorbito dal l’ accoglimento del primo, dovendo la CTR nuovamente valutare la validità della notifica della cartella. 4. Il terzo motivo, relativo alla notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta a mezzo posta, è inammissibile deducendo in realtà una serie di plurime circostanze fattuali (la correzione a penna del cronologico di spedizione, le contraddittorie indicazioni provenienti dall’estratto ruolo, la incongruenza di alcune indicazioni poste sulla raccomandata, la data di compiuta giacenza) che renderebbero incerta la data della notificazione, e che quindi, anche per l’assenza di trascrizione, riproduzione o alcuna indicazione delle modalità della notifica, appaiono avere carattere meritale, insuscettibile di costituire motivo da dedurre in sede di legittimità, ove il vizio motivazionale dell’accertamento in fatto è deducibile nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ. E’ noto che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.– quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, onere che può ritenersi insussistente laddove nel ricorso sia però puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950). Il principio di specificità è quindi compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass.14/04/2022, n. 12259). Nessuno di tali adempimenti è stato compiuto dalla contribuente, che nell’intero ricorso non fa alcun cenno alle modalità delle notificazioni e neanche alla sede processuale ove la relativa documentazione sia stata prodotta in giudizio, non mettendo la Corte nella condizione di poter vagliare, sia pure sotto il profilo di denuncia dedotto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'effettivo tenore della notificazione, con conseguente inammissibilità del motivo. Inoltre,il motivo si palesa inammissibile avendo la CTR, nella parte iniziale della motivazione, anche evidenziato che l’avviso di accertamento non era stato impugnato, con statuizione che rende la doglianza quindi estranea all’oggetto del giudizio. 5. Di conseguenza, il ricorso va accolto quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo e rigettato il terzo; va quindi cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria