CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 42608/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia ritenne [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all' art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver omesso, quale amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere le imposte, di presentare, per l'anno d'imposta 2015, la dichiarazione IVA con imposta evasa pari a C 53.246,00, e lo condannò alla pena di un anno di reclusione, con pena sospesa. Fu anche disposto, per quanto qui d'interesse, la confisca "della somma di euro 53.246,00, nella disponibilità della E.H.M. alla data del 30 dicembre 2016, pari all'importo complessivo dell'imposta non versata e r-\ costituente il profitto del reato di omessa dichiarazione ovvero, in caso di impossibilità, la confisca di titoli o beni, mobili o immobili, dei quali l'imputato abbia la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto del reato pari a euro 53.246,00". 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, che la statuizione relativa alla misura ablativa, che non permetteva la confisca di somme sopravvenute al 30/12/2016, non teneva conto del fatto che il profitto del reato era costituito da un risparmio di spesa per cui dovevano ritenersi confiscabili anche le somme sopravvenute nel patrimonio della società in epoca successiva alla predetta data. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in Marocco il 17/4/2024 per cui non vi è la possibilità di instaurare il contraddittorio. L'inapplicabilità della disciplina processualcivilistica in tema di interruzione del processo nel caso di morte delle parti o dei difensori impone, pertanto, di far discendere dalla morte del predetto l'inammissibilità del ricorso proposto dal Pg (Sez. 6, n. 27309 del 3/6/2010, Ferruzzi, Rv. 247782 - 01; Sez. 6, n. 6427 del 4/1/2017, Bozzato,Rv. 269108 - 01). La morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna, infatti, non consente al giudice d'appello o alla Corte di cassazione di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, atteso che l'art. 578-bis cod. proc. pen. non contempla tale specifica causa di estinzione del reato ( Sez. 3, Sentenza n. 33429 del 04/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282477 - 02). P.Q.M. Dichiara inammissibile il