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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 27642/2025

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale tra le parti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B.

TROMBINI N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -già ricorrente- Contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Prefettura della Provincia di Varese, in persona del Prefetto pro tempore -già intimati- relativamente alla pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] n. 11392/2025 depositata il 30/04/2025 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con ordinanza n. 11392/2025 questa Corte ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Varese del 19 dicembre 2023, che aveva respinto opposizione al decreto di espulsione emesso dal locale Prefetto in data 26 aprile 2023 proposta dal cittadino straniero.

La Corte di legittimità, nell’accogliere il ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato e disposto il rinvio della causa al Giudice di pace di Varese in persona di diverso magistrato per il riesame e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità.

Il cittadino straniero ha proposto istanza per “correzione di errore materiale” deducendo che, in applicazione del principio della soccombenza l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione delle spese di lite e che nell’ordinanza impugnata non è stato indicato specificamente che l’Amministrazione resistente in quanto soccombente doveva essere condannata al pagamento delle spese legali del giudizio di cassazione.

Ha, quindi, assunto che l’ordinanza era affetta da errore materiale e ha chiesto che venisse emendata nel seguente modo «“[…] cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Varese in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità”, voglia aggiungere “a carico di parte Resistente, da liquidarsi in favore dello Stato, attesa l’ammissione del Ricorrente al patrocinio a spese dello Stato”, o altra espressione equivalente» 2.-L’istanza di correzione va disattesa perché non ricorre, nel caso di specie, alcun errore materiale.

Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass. n.17977/2005), nella specie tale errore non ricorre e l’istanza va disattesa.

Secondo principi consolidati, quando la causa – a seguito di cassazione con rinvio - è rimessa al giudice del rinvio per le spese processuali anche del giudizio di legittimità, spetta, appunto, al giudice del rinvio provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato.

Invero, il giudice del rinvio non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. n. 16645/2025; Cass. n.15506/2018; Cass. n. 28698/2019; Cass. n. 20289/2015).

Ne consegue che, in un caso come il presente di accoglimento del ricorso originario dell’odierno istante con cassazione e rinvio anche per le spese di legittimità, è rimessa al giudice del rinvio, all’esito del giudizio di sua competenza e tenuto conto dell’esito globale del giudizio, la decisione sia in merito alla individuazione della parte soccombente tenuta a sopportare le spese di giudizio, sia in ordine alla liquidazione: pertanto, nel caso di specie, non ricorre alcun errore materiale.

Nulla va disposto sulle spese processuali del presente procedimento.

Come di recente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287, 288 e 391 bis c.p.c. – avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo – non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica (Cass. Sez.

U. n. 29432/2024).

P.Q.M Rigetta l’istanza di correzione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale tra le parti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B. TROMBINI N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -già ricorrente- Contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Prefettura della Provincia di Varese, in persona del Prefetto pro tempore -già intimati- relativamente alla pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] n. 11392/2025 depositata il 30/04/2025 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con ordinanza n. 11392/2025 questa Corte ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Varese del 19 dicembre 2023, che aveva respinto opposizione al decreto di espulsione emesso dal locale Prefetto in data 26 aprile 2023 proposta dal cittadino straniero. La Corte di legittimità, nell’accogliere il ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato e disposto il rinvio della causa al Giudice di pace di Varese in persona di diverso magistrato per il riesame e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità. Il cittadino straniero ha proposto istanza per “correzione di errore materiale” deducendo che, in applicazione del principio della soccombenza l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione delle spese di lite e che nell’ordinanza impugnata non è stato indicato specificamente che l’Amministrazione resistente in quanto soccombente doveva essere condannata al pagamento delle spese legali del giudizio di cassazione. Ha, quindi, assunto che l’ordinanza era affetta da errore materiale e ha chiesto che venisse emendata nel seguente modo «“[…] cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Varese in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità”, voglia aggiungere “a carico di parte Resistente, da liquidarsi in favore dello Stato, attesa l’ammissione del Ricorrente al patrocinio a spese dello Stato”, o altra espressione equivalente» 2.-L’istanza di correzione va disattesa perché non ricorre, nel caso di specie, alcun errore materiale. Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass. n.17977/2005), nella specie tale errore non ricorre e l’istanza va disattesa. Secondo principi consolidati, quando la causa – a seguito di cassazione con rinvio - è rimessa al giudice del rinvio per le spese processuali anche del giudizio di legittimità, spetta, appunto, al giudice del rinvio provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato. Invero, il giudice del rinvio non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. n. 16645/2025; Cass. n.15506/2018; Cass. n. 28698/2019; Cass. n. 20289/2015). Ne consegue che, in un caso come il presente di accoglimento del ricorso originario dell’odierno istante con cassazione e rinvio anche per le spese di legittimità, è rimessa al giudice del rinvio, all’esito del giudizio di sua competenza e tenuto conto dell’esito globale del giudizio, la decisione sia in merito alla individuazione della parte soccombente tenuta a sopportare le spese di giudizio, sia in ordine alla liquidazione: pertanto, nel caso di specie, non ricorre alcun errore materiale. Nulla va disposto sulle spese processuali del presente procedimento. Come di recente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287, 288 e 391 bis c.p.c. – avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo – non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica (Cass. Sez. U. n. 29432/2024). P.Q.M Rigetta l’istanza di correzione