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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04552/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica, con riferimento alla penale responsabilità per il reato ad egli ascritto di cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito in quanto del tutto reiterativo del primo motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che la motivazione della sentenza impugnata (si vedano in particolare le pagg. 5-6) non presenta alcun vizio riconducibile alle nozioni delineate nell’art. 606, comma 2, lett. b) ed e) cod. proc. pen., atteso che la Corte di appello, con logiche argomentazioni, ha ampiamente enucleato, in modo argomentato ed esente da manifesta illogicità, gli elementi probatori a sostegno della affermazione di responsabilità, in modo non censurabile in questa sede, anche tenendo conto delle specifiche doglianze articolate dalla difesa (pag. 5 in particolare quanto alla utilizzazione dei documenti del ricorrente per le false intestazioni, in assenza di denuncia di smarrimento o furto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica, con riferimento alla penale responsabilità per il reato ad egli ascritto di cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito in quanto del tutto reiterativo del primo motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che la motivazione della sentenza impugnata (si vedano in particolare le pagg. 5-6) non presenta alcun vizio riconducibile alle nozioni delineate nell’art. 606, comma 2, lett. b) ed e) cod. proc. pen., atteso che la Corte di appello, con logiche argomentazioni, ha ampiamente enucleato, in modo argomentato ed esente da manifesta illogicità, gli elementi probatori a sostegno della affermazione di responsabilità, in modo non censurabile in questa sede, anche tenendo conto delle specifiche doglianze articolate dalla difesa (pag. 5 in particolare quanto alla utilizzazione dei documenti del ricorrente per le false intestazioni, in assenza di denuncia di smarrimento o furto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 04552/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris