CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 32223/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i due motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto volte a sollecitare un'alternativa ricostruzione della vicenda e ad esprimere mero dissenso in ordine al diniego della scriminate di cui all'art. 393-bis cod. pen., esclusa dalla Corte con motivazione congrua ed immune da vizi (si veda pagina 6 della sentenza in cui .si pone l'accento sulla particolare violenza della condotta tenuta dall'imputato dinanzi al legittimo controllo che stavano eseguendo i due operanti). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere est [OSCURATO:PERSONA] idente