CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 22660/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 07/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha conclusoper la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 7 ottobre 2025 il Tribunale di Sorveglianza di ReggioCalabria ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da [OSCURATO:PERSONA].In motivazione si afferma, in sintesi, che, pure a fronte di obiettivi progressitrattamentali (con ammissione al lavoro esterno e attribuzione della liberazione anticipata),permangono ragioni di cautela nella concessione di maggiori benefici in ragione della gravitàdella condotta illecita – non troppo lontana nel tempo – e della non scongiurata esistenza dicollegamenti con ambienti criminali.2. Avverso detta ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione – nelleforme di legge – deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione.Il ricorrente evidenzia che la decisione è meramente assertiva e non chiarisce qualisiano gli indicatori dei pretesi collegamenti con ambienti criminali, a fronte di un quadrotrattamentale altamente positivo e dell’avvenuto superamento del periodo minimo diespiazione ai fini di cui alla richiesta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.2. Il provvedimento impugnato è sostenuto da una motivazione apparente, in quantonon esplicita in modo chiaro e percepibile le ragioni del diniego del permesso premio.2.1. Va, in premessa, ribadito che, in tema di concessione del permesso premio, noncostituisce elemento ostativo, ai fini del giudizio prognostico circa la realizzazione delleprospettive cui è finalizzato l'istituto, il mancato completamento del processo di revisionecritica del vissuto criminale, potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizioin modo significativo (Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Chiochia, Rv. 284894 - 01).Nel caso in esame non è dato comprendere se il processo di revisione critica si possa omeno ritenere avviato (punto essenziale per la fruizione di un permesso che è sempliceelemento del trattamento), posto che il Tribunale indica in chiave meramente probabilistica laesistenza di rapporti con ambienti criminali senza addurre alcun concreto elemento fattualein detta direzione. Si citano condotte antecedenti alla carcerazione, non si chiarisce il ruolosvolto dal [OSCURATO:PERSONA] in una pretesa aggregazione criminale, non si indica nemmeno in modopreciso a quale epoca storica risalgono i pretesi indicatori negativi. A fronte di ciò, lo stessoTribunale non nega l’esistenza di progressi trattamentali che rappresentano la base su cuidovrebbe innestarsi la pratica della fruizione dei permessi premio.3. Va, pertanto, disposta nuova valutazione, previo annullamento della decisioneimpugnata. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza diReggio Calabria.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]