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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38799/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16-01-2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni risarcitorie e alla condanna dell'imputato alla refusione delle spese relative all'esercizio dell'azione civile. lette le conclusioni rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti, la quale ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 febbraio 2023, il Tribunale di Locri condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i doppi benefici di legge, alla pena di 500 euro di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 44, comma 1, lett.

B e C del d.P.R. n. 380 del 2001 (capi 1 e 2) e art. 392 cod. pen. (capo 3), reati a loro contestati per aver realizzato opere abusive in un terreno sottoposto a vincolo idrogeologico-forestale e archeologico, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], facendosi arbitrariamente ragione da sé mediante violenza sulle cose, consistita nel demolire una parte del muro di contenimento posto a delimitazione dei confini, ciò al fine di esercitare un preteso diritto in relazione alla proprietà della porzione di terreno di cui al foglio n. 6, part. 629, sita in [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Portigliola; fatti accertati il 5 ottobre 2020.

Gli imputati venivano altresì condannati al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in favore della quale veniva riconosciuto una provvisionale pari a mille euro.

Con sentenza del 16 gennaio 2024, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ex art. 392 cod. pen. di cui al capo 3, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per carenza della condizione di procedibilità e, quanto ai reati edilizi di cui ai capi 1 e 2, assolveva gli imputati, riconoscendo la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., mentre la decisione del Tribunale veniva confermata quanto alle statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello reggina, Martelli e la Lobono, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con i primi due, tra loro sovrapponibili, la difesa censura la conferma delle statuizioni civili, osservando che la parte civile si è costituita solo con riferimento al reato di cui al capo 3, per il quale è intervenuta declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, mentre rispetto ai reati edilizi non vi è stata né costituzione di parte civile, né tantomeno richiesta di condanna al risarcimento dei danni.

Il terzo motivo, infine, è dedicato all'omessa valutazione dei motivi di appello riguardanti l'esclusione del pagamento della provvisionale e delle spese di giudizio, ribadendosi che la persona offesa si è costituita solo rispetto al capo 3.

2.1. Con memoria trasmessa il 7 giugno 2024 ("motivi nuovi o aggiunti"), l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi, allegando l'atto di costituzione di parte civile, depositato all'udienza del 9 febbraio 2022, di cui si produce il verbale, nonché la sentenza di primo grado, ciò al fine di confermare che la costituzione di parte civile e la richiesta di risarcimento del danno hanno riguardato solo il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2 r"-n C') [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, i cui motivi risultano sovrapponibili, è meritevole di accoglimento.

1. Dalla disamina del fascicolo processuale, risulta invero che la costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] è stata operata e ammessa in relazione al solo reato di cui all'art. 392 cod. pen. contestato ai ricorrenti al capo 3, tanto è vero che il Tribunale, nel ritenere provato, oltre ai reati edilizi, anche il predetto reato, ha condannato gli imputati pure al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, dando atto (cfr. pag. 8 della Sentenza di primo grado) che la richiesta risarcitoria era riferita al solo delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La Corte di appello, con la pronuncia impugnata, oltre a riconoscere la particolare tenuità del fatto rispetto alle contravvenzioni edilizie, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ex art. 392 cod. pen., perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela.

Ciò nonostante, i giudici di secondo grado hanno tuttavia confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, che invece avrebbero dovuto essere revocate, posto che l'accertata carenza della condizione di procedibilità rispetto all'unico reato per il quale vi era stata costituzione di parte civile è destinata evidentemente a riverberarsi sull'iniziale formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, di conseguenza, sul presupposto, non più sussistente, sul quale il primo giudice aveva fondato la condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore della Gimelli.

2. Alla stregua delle considerazioni svolte e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, statuizioni che devono essere pertanto revocate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16-01-2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni risarcitorie e alla condanna dell'imputato alla refusione delle spese relative all'esercizio dell'azione civile. lette le conclusioni rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti, la quale ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 febbraio 2023, il Tribunale di Locri condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i doppi benefici di legge, alla pena di 500 euro di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 44, comma 1, lett. B e C del d.P.R. n. 380 del 2001 (capi 1 e 2) e art. 392 cod. pen. (capo 3), reati a loro contestati per aver realizzato opere abusive in un terreno sottoposto a vincolo idrogeologico-forestale e archeologico, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], facendosi arbitrariamente ragione da sé mediante violenza sulle cose, consistita nel demolire una parte del muro di contenimento posto a delimitazione dei confini, ciò al fine di esercitare un preteso diritto in relazione alla proprietà della porzione di terreno di cui al foglio n. 6, part. 629, sita in [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Portigliola; fatti accertati il 5 ottobre 2020. Gli imputati venivano altresì condannati al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in favore della quale veniva riconosciuto una provvisionale pari a mille euro. Con sentenza del 16 gennaio 2024, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ex art. 392 cod. pen. di cui al capo 3, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per carenza della condizione di procedibilità e, quanto ai reati edilizi di cui ai capi 1 e 2, assolveva gli imputati, riconoscendo la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., mentre la decisione del Tribunale veniva confermata quanto alle statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello reggina, Martelli e la Lobono, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con i primi due, tra loro sovrapponibili, la difesa censura la conferma delle statuizioni civili, osservando che la parte civile si è costituita solo con riferimento al reato di cui al capo 3, per il quale è intervenuta declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, mentre rispetto ai reati edilizi non vi è stata né costituzione di parte civile, né tantomeno richiesta di condanna al risarcimento dei danni. Il terzo motivo, infine, è dedicato all'omessa valutazione dei motivi di appello riguardanti l'esclusione del pagamento della provvisionale e delle spese di giudizio, ribadendosi che la persona offesa si è costituita solo rispetto al capo 3. 2.1. Con memoria trasmessa il 7 giugno 2024 ("motivi nuovi o aggiunti"), l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi, allegando l'atto di costituzione di parte civile, depositato all'udienza del 9 febbraio 2022, di cui si produce il verbale, nonché la sentenza di primo grado, ciò al fine di confermare che la costituzione di parte civile e la richiesta di risarcimento del danno hanno riguardato solo il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2 r"-n C') [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, i cui motivi risultano sovrapponibili, è meritevole di accoglimento. 1. Dalla disamina del fascicolo processuale, risulta invero che la costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] è stata operata e ammessa in relazione al solo reato di cui all'art. 392 cod. pen. contestato ai ricorrenti al capo 3, tanto è vero che il Tribunale, nel ritenere provato, oltre ai reati edilizi, anche il predetto reato, ha condannato gli imputati pure al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, dando atto (cfr. pag. 8 della Sentenza di primo grado) che la richiesta risarcitoria era riferita al solo delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte di appello, con la pronuncia impugnata, oltre a riconoscere la particolare tenuità del fatto rispetto alle contravvenzioni edilizie, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ex art. 392 cod. pen., perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela. Ciò nonostante, i giudici di secondo grado hanno tuttavia confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, che invece avrebbero dovuto essere revocate, posto che l'accertata carenza della condizione di procedibilità rispetto all'unico reato per il quale vi era stata costituzione di parte civile è destinata evidentemente a riverberarsi sull'iniziale formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, di conseguenza, sul presupposto, non più sussistente, sul quale il primo giudice aveva fondato la condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore della Gimelli. 2. Alla stregua delle considerazioni svolte e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, statuizioni che devono essere pertanto revocate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle
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