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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 14377/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 11/6/2021, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TREVISO il 24/9/2020, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha applicato la diminuente di cui all'art. 442, comma 2 cod. proc. pen. e, rideterminata la pena come indicato, revocato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 629 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il difetto di formazione della volontà da parte dell'imputato di accedere al concordato in appello.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nel motivo di ricorso il difensore deduce che l'imputato, che pure aveva rilasciato al difensore procura speciale per accedere al concordato in appello, non avrebbe avuto la volontà di accedere a tale rito in quanto non aveva la piena ed effettiva consapevolezza delle conseguenze processuali che tale scelta avrebbe comportato.

La doglianza è manifestamente infondata.

La volontà del ricorrente di accedere al rito, infatti, è stata correttamente e formalmente manifestata a mezzo del procuratore speciale e tanto era ed è sufficiente all'instaurazione e del rito e per la validità della pronuncia.

In ordine alla validità del consenSo, d'altro canto, il giudice, preso atto della validità dell'atto di procura rilasciato, non è tenuto a verificare che l'imputato sia stato compiutamente informato circa le conseguenze processuali che la scelta comporta (cfr. Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630, pure citata nel ricorso, nella quale si evidenzia che, in assenza di specifiche situazioni dalle quali possa sorgere in concreto un dubbio circa la manifestazione del consenso, la procura speciale è atto idoneo a manifestare la volontà di accedere ai riti negoziali).

L'onere di una compiuta informazione circa le conseguenze processuali del rito scelto, di contro, afferendo al rapporto di fiducia instaurato tra l'imputato e il professionista nominato, rientra tra i doveri professionale del difensore cui la procura speciale è rilasciata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/6/2021 Il Presidente iSergio [OSCURATO:PERSONA] L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 11/6/2021, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TREVISO il 24/9/2020, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha applicato la diminuente di cui all'art. 442, comma 2 cod. proc. pen. e, rideterminata la pena come indicato, revocato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 629 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il difetto di formazione della volontà da parte dell'imputato di accedere al concordato in appello. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso il difensore deduce che l'imputato, che pure aveva rilasciato al difensore procura speciale per accedere al concordato in appello, non avrebbe avuto la volontà di accedere a tale rito in quanto non aveva la piena ed effettiva consapevolezza delle conseguenze processuali che tale scelta avrebbe comportato. La doglianza è manifestamente infondata. La volontà del ricorrente di accedere al rito, infatti, è stata correttamente e formalmente manifestata a mezzo del procuratore speciale e tanto era ed è sufficiente all'instaurazione e del rito e per la validità della pronuncia. In ordine alla validità del consenSo, d'altro canto, il giudice, preso atto della validità dell'atto di procura rilasciato, non è tenuto a verificare che l'imputato sia stato compiutamente informato circa le conseguenze processuali che la scelta comporta (cfr. Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630, pure citata nel ricorso, nella quale si evidenzia che, in assenza di specifiche situazioni dalle quali possa sorgere in concreto un dubbio circa la manifestazione del consenso, la procura speciale è atto idoneo a manifestare la volontà di accedere ai riti negoziali). L'onere di una compiuta informazione circa le conseguenze processuali del rito scelto, di contro, afferendo al rapporto di fiducia instaurato tra l'imputato e il professionista nominato, rientra tra i doveri professionale del difensore cui la procura speciale è rilasciata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Presidente iSergio [OSCURATO:PERSONA] L
Sentenza Cassazione n. 14377/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris