CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10518/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi proposti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - il primo motivo deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata sulla base di un asserito travisamento per interpretazione di un elemento di prova che, però, non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che nella lettera del 12 settembre 2015 prot. 54/41 inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] di Balvano è scritto che l'imputato "ha qui esibito la propria patente di- guida in relazione al verbale al cds n. 584219126 redatto in data 7 agosto 2015 da personale di codesto Comando" (all. A al ricorso), espressione che nella sentenza della Corte d'appello diventa "l'odierno imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], consegnava ai Carabinieri del medesimo centro la sua patente di guida dichiarando che era in relazione al verbale al cds 584219126"; il ricorso censura che nella lettera dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] non c'è scritto che [OSCURATO:PERSONA] abbia "dichiarato" che la esibizione della patente avveniva in relazione al verbale citato, e su questo il ricorso ha ragione, perché effettivamente nella lettera dei Carabinieri il riferimento ad una dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] non c'è; ciò non toglie che l'interpretazione che la sentenza impugnata ha dato della espressione contenuta nella lettera dei Carabinieri ("ha qui esibito la propria patente di guida in relazione al verbale al cds n. 584219126") non è manifestamente illogica, atteso che essa parte dall'assunto che doveva pur esservi un motivo per cui [OSCURATO:PERSONA] si era determinato ad esibire la propria patente ai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], e questo motivo doveva essere stato spiegato ai Carabinieri dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed era compendiato nella espressione "in relazione al verbale al cds n. 584219126", per cui la deduzione della pronuncia di appello che sia stato l'imputato a riferire ai Carabinieri che esibiva la patente "in relazione al verbale al cds n. 584219126" non ha tratti di manifesta illogicità; - il secondo motivo deduce una nullità che non è prevista dalla legge, in quanto il mutamento della qualificazione giuridica del fatto in appello è ritenuto legittimo, a certe condizioni, dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438: "l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono"), condizioni che sussistono nel caso in esame in cui la prevedibilità della riqualificazione emergeva già dalla motivazione della sentenza della Suprema Corte - Sez. 5, sentenza n. 206 del 6/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m. - che aveva determinato la necessità del giudizio di rinvio, ed in cui il mutamento di qualificazione giuridica non ha determinato profili di novità comportanti lesioni dei diritti della difesa, atteso che la riqualificazione del concorso in un reato ex art. 110 cod. pen. nel favoreggiamento personale dello stesso ex art. 378 cod. pen. è stato giudicato più volte dalla giurisprudenza di legittimità non comportare violazioni del principio di correlazione tra accusa e sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 48577 del 14/12/2011, Campana, Rv. 251755; Sez. 6, Sentenza n. 24397 del 26/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241041); - il terzo motivo è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione, perché propone una critica alla sentenza di tipo generale che non spiega quale parte del percorso logico della sentenza impugnata (a parte il riferimento al travisamento per interpretazione della lettera della [OSCURATO:PERSONA] su cui ci si è già pronunciati al punto precedente) sarebbe affetto dalla ripetizione dei vizi già censurati nel ricorso per cassazione che ha generato la pronuncia rescindente e dalla ripetizione di argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme