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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46810/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la ritenuta responsabilità è indeducibile per rinuncia in sede di gravame da parte del ricorrente; . rilevato che generico risulta il secondo motivo, teso a censurare l'assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto non si confronta con la motivazione espressa sul punto dalla Corte di appello che ha, invece, riconosciuto dette attenuanti seppure non nella loro massima estensione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la ritenuta responsabilità è indeducibile per rinuncia in sede di gravame da parte del ricorrente; . rilevato che generico risulta il secondo motivo, teso a censurare l'assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto non si confronta con la motivazione espressa sul punto dalla Corte di appello che ha, invece, riconosciuto dette attenuanti seppure non nella loro massima estensione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/
Sentenza Cassazione n. 46810/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris