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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 38390/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 31 gennaio 2024 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha escluso la continuazione interna e confermato la condanna in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 624 bis cod. pen. commesso in Torino il 24 giugno 2023.

Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto la Corte ha dato atto che la pena era stata individuata nel minimo edittale e con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante: il ricorso si limita ad enunciati di carattere generale ed a invocare una ulteriore e non meglio precisata riduzione della pena per speciale tenuità del fatto.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 31 gennaio 2024 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha escluso la continuazione interna e confermato la condanna in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 624 bis cod. pen. commesso in Torino il 24 giugno 2023. Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto la Corte ha dato atto che la pena era stata individuata nel minimo edittale e con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante: il ricorso si limita ad enunciati di carattere generale ed a invocare una ulteriore e non meglio precisata riduzione della pena per speciale tenuità del fatto. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] id
Sentenza Cassazione n. 38390/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris