CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28289/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per più reati di falso in atto pubblico per induzione e di false dichiarazioni sulla propria identità. Ritenuto che i motivi di ricorso appaiono generici nella misura in cui non si confrontano con la motivazione della sentenza, la quale ha evidenziato in mnaiera logica ed esaustiva le ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e della prevalenza delle pur concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03