CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 18322/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso748/2023 p roposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, difesodall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso il decreto della Corte di appello di Salerno 369/2022 del 29/12/2022. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causae ragioni d ella d ecisione Presupposto è un processo di opposizione a sanzione amministrativa di € 516, conclusosi nel 2021 con l’accoglimento dell’opposizione. Rigettata la domanda di equa riparazione, ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria. Il Ministero resiste con controricorso. Il primo motivo denuncia che è stato negato l’equo indennizzo poiché la «posta in gioco» nel processo presupposto è modesta (anche perché si è esclusa l’incidenza sul computo del valore del divieto temporaneo di 2di 3 – 748/2023 – 2 – 10 / 5 /202 4 ( 30 ) – [OSCURATO:PERSONA]. emettere assegni). Si deduce violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 2 l. 89/2001, 2697 c.c. Il secondo motivo denuncia che sia stata applicata la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio a fatti anteriori all’entrata in vigore dell’art. 2 co. 2 bis-sexies lett. g) l. 89/2001. Oltre alla violazione dell’articolo menzionato, si deduce violazione degli artt. 2 co. 6 para. 1 Cedu, 112 115 e 116 c.p.c. Il primo motivo è accolto. La presunzione relativa ex art. 2 co. 2-sexies lett. g) l. 89/2001 di insussistenza del danno per il carattere irrisorio o bagatellare della pretesa fatta valere nel processo presupposto è da applicare in coerenza con l’elaborazione giurisprudenziale anteriore alla sua introduzione legislativa. Su questa linea si esclude l'equo indennizzo nei casi in cui il processo presupposto ha ad oggetto pretese di entità minima, inferiore a € 500: cfr. Cass. 11228/2019, anche con riferimento ad ulteriori precedenti, nonché Cass. 34861/2023, cui si rinvia per un’argomentazione più ampia di quella strettamente indispensabile per decidere il caso attuale, nel quale vi è stata anche l’irrogazione di una sanzione accessoria, da computarenella posta in gioco. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso. È accolto il primo motivo di ricorso , è assorbito il secondo motivo, è cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione anche per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil primo motivo di ricorso , dichiar a a ssorbito il secondo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 3di 3 – 748/2023 – 2 – 10 /