Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1380/2018
ECLI:EU:C:2018:38
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CC0683
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 25 gennaio 2018 (
1
)
Causa C‑683/16
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V.
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Colonia, Germania)]
«Politica comune della pesca – Conservazione delle risorse biologiche del mare – Tutela dell’ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Competenza esclusiva dell’Unione europea»
1.
Una misura come il divieto generale di utilizzare determinate tecniche e attrezzature da pesca all’interno di aree naturali protette, con l’obiettivo di tutelare l’ecosistema marino nel suo insieme, rientra, ai fini dei Trattati UE, nell’ambito della conservazione delle risorse biologiche del mare ai sensi della politica comune della pesca (in prosieguo: la «PCP») oppure nell’ambito della politica ambientale?
2.
Questa è, in sintesi, la questione principale sollevata nel presente procedimento.
I.
Contesto normativo
A.
Regolamento (UE) n. 1380/2013
3.
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (
2
), contiene disposizioni intese ad attuare la PCP.
4.
Il considerando 25 di tale regolamento prevede quanto segue:
«La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
3
), la direttiva 92/43/CEE (
4
) e la direttiva 2008/56/CE (
5
), impongono determinati obblighi agli [OSCURATO:PERSONA] membri rispettivamente in materia di zone di protezione speciale, zone speciali di conservazione e zone marine protette. Tali misure potrebbero rendere necessaria l’adozione di misure contemplate dalla PCP. È pertanto opportuno autorizzare gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare, nelle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione, le misure di conservazione necessarie per adempiere gli obblighi previsti dai suddetti atti dell’Unione se tali misure non pregiudicano gli interessi di altri [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di pesca. Qualora tali misure possano pregiudicare gli interessi di altri [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di pesca, il potere di adottarle dovrebbe essere accordato alla Commissione e si dovrebbe ricorrere alla cooperazione regionale tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati».
5.
L’articolo 4, paragrafo 1 («Definizioni»), del regolamento n. 1380/2013, dispone quanto segue:
«(…)
5)
“peschereccio unionale”: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;
(…)
22)
“Stato membro avente un interesse di gestione diretto”: uno Stato membro che ha un interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un’attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro interessato o, nel [OSCURATO:PERSONA], da un’attività di pesca tradizionale in alto mare;
(…)».
6.
L’articolo 11 («Misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa ambientale dell’Unione») del medesimo regolamento così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno il potere di adottare misure di conservazione, che non interessano i pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, applicabili alle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione e che sono necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 2008/56/CE, dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE o dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali misure siano compatibili con gli obiettivi stabiliti all’articolo 2 del presente regolamento, rispondano all’obiettivo del[la] pertinente normativa unionale che essi intendono attuare, e non siano meno vincolanti delle misure del diritto dell’Unione.
2. Qualora uno Stato membro (“lo Stato membro che ha preso l’iniziativa”) ritenga che occorra adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 e qualora altri [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 46, su richiesta, tali misure. A tal fine si applica l’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 6, mutatis mutandis.
(…)».
B.
Direttiva 92/43
7.
L’articolo 6 della direttiva 92/43 (comunemente nota come la «direttiva Habitat»), dispone quanto segue:
«1. Per le zone speciali di conservazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
(…)».
C.
Direttiva 2004/35/CE
8.
La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (
6
), istituisce un quadro basato sul principio «chi inquina paga» per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.
II.
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
9.
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è un’associazione ambientalista riconosciuta, abilitata ad esperire ricorsi giurisdizionali in Germania. Il 30 luglio 2014 la stessa ha chiesto al Bundesamt für Naturschutz (Ente federale tedesco per la conservazione della natura; in prosieguo: l’«Ente federale») di vietare, sulla base del diritto nazionale, tecniche di pesca marittima a strascico e l’impiego di reti da posta ancorate, in talune aree «Natura 2000» (
7
) ubicate nella zona economica esclusiva del Mare del Nord e del [OSCURATO:PERSONA] appartenente alla Germania (in prosieguo: «le misure di cui trattasi nel procedimento principale»).
10.
Secondo il giudice a quo, in tali zone la pesca marittima avviene mediante l’impiego di svariate tecniche. Alcune di esse implicano l’utilizzo di attrezzature da pesca a strascico mobili, il che arreca un pregiudizio a scogliere e a banchi di sabbia, e l’impiego di reti da imbrocco e di reti da posta impiglianti di tipo fisso, che comporta la contestuale cattura di marsovini e uccelli marittimi.
11.
In un primo momento l’Ente federale ha respinto la suddetta istanza con decisione del 29 ottobre 2014, e ha successivamente respinto il reclamo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] con decisione del 19 dicembre 2014. Lo stesso ha addotto di non essere competente ad adottare le misure richieste. A suo parere, le misure in questione rientrano, in linea di principio, nella competenza esclusiva dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Nella misura in cui interessano la pesca marittima da parte di pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri nella zona economica esclusiva tedesca, secondo l’Ente federale dette misure dovrebbero essere adottate dalle istituzioni dell’Unione, conformemente agli articoli 11 e 18 del regolamento n. 1380/2013.
12.
Il 27 gennaio 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la suddetta decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Colonia, Germania). Nutrendo dubbi in ordine alla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione, tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 11 del regolamento[n. 1380/2013] debba essere interpretato nel senso che esso osta a misure di uno Stato membro applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, che siano necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di tale Stato ai sensi dell’articolo 6 della direttiva[92/43], che interessino pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri e mediante le quali sia totalmente vietata, nelle zone Natura 2000, la pesca professionale mediante attrezzi da pesca comportanti lo strascico nel fondo e le reti da posta ancorate (“reti da imbrocco e reti da posta impiglianti”).
In particolare:
a)
se l’articolo 11 del regolamento [n. 1380/2013] debba invece essere interpretato nel senso che la nozione di “misure di conservazione” include i metodi di pesca menzionati nella questione pregiudiziale sub 1);
b)
se l’articolo 11 del regolamento [n. 1380/2013] debba invece essere interpretato nel senso che la nozione di “pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri” include anche quei pescherecci di un altro Stato membro che viaggino battendo bandiera dello Stato membro Repubblica federale di Germania;
c)
se l’articolo 11 del regolamento [n. 1380/2013] debba invece essere interpretato nel senso che la nozione per cui “rispondano all’obiettivo del[la] pertinente normativa unionale” include anche le misure adottate dallo Stato membro che si limitino a favorire gli obiettivi posti dalla normativa dell’Unione ivi citata.
2)
Se l’articolo 11 del regolamento [n. 1380/2013] debba invece essere interpretato nel senso che esso osta a misure di uno Stato membro applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, che siano necessarie ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva [2004/35], riguardo alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale. .
3)
Nell’ipotesi in cui venisse data risposta negativa a una sola o alle due questioni pregiudiziali che precedono, se la competenza esclusiva dell’Unione europea nel settore della conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE osti all’adozione delle summenzionate misure da parte dello Stato membro».
13.
Nel presente procedimento hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], l’Ente federale, i governi spagnolo, polacco e portoghese, nonché la Commissione. [OSCURATO:PERSONA], l’Ente federale, i governi tedesco, spagnolo e portoghese, nonché la Commissione hanno inoltre svolto osservazioni orali all’udienza tenutasi il 22 novembre 2017.
III.
Analisi
A.
Sulla prima questione pregiudiziale
14.
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013 debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro l’adozione di misure, applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, che siano necessarie ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 6 della direttiva 92/43, qualora tali misure incidano su pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, vietando la pesca realizzata mediante attrezzatura per la pesca a strascico e altresì mediante reti da posta ancorate. A tal fine il giudice a quo chiede alla Corte, in particolare, di chiarire il significato delle espressioni «misure di conservazione», «pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri» e «rispondano all’obiettivo del[la] pertinente normativa unionale», contenuti nella disposizione in parola.
15.
In proposito, l’Ente federale, i governi tedesco, spagnolo e polacco nonché la Commissione propongono di rispondere alla questione in senso affermativo. A loro avviso, poiché le misure come un divieto generale di utilizzare determinate tecniche di pesca nelle aree Natura 2000 possono incidere su pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, la possibilità di adottarle sarebbe riservata esclusivamente alla Commissione. Tali parti sostengono, in particolare, che la nozione di «misure di conservazione» di cui all’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013 comprende misure come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.
16.
Per contro, il governo portoghese e la [OSCURATO:PERSONA] sono dell’avviso che la questione debba essere risolta in senso negativo. In particolare, essi sostengono che, in ragione del loro obiettivo ambientale, misure come quelle di cui trattasi nel procedimento principale esulano dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1380/2013 e, di conseguenza, possono essere unilateralmente adottate da uno Stato membro.
17.
Nei paragrafi che seguono spiegherò i motivi per cui concordo con la prima posizione. A mio giudizio, misure come quelle di cui trattasi nel procedimento principale rientrano, per loro natura, nell’ambito della conservazione delle risorse biologiche del mare ai sensi della PCP. Pertanto, conformemente all’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013, uno Stato membro non può adottare una misura di tal sorta con riferimento alle aree della propria zona economica esclusiva, qualora la misura stessa pregiudichi i diritti di pesca di altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
1.
Introduzione: sulla politica della pesca e sulla politica ambientale
18.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE, l’Unione ha competenza esclusiva per la conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca. Invece, gli altri aspetti della PCP e l’ambiente rientrano, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettere d) ed e), TFUE, nelle aree di competenza concorrente dell’Unione.
19.
Uno degli argomenti chiave dedotti dal governo portoghese e dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della loro tesi è che il regolamento n. 1380/2013, essendo stato adottato sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, può riguardare unicamente misure relative alla pesca ma non altresì misure adottate allo scopo di tutelare l’ambiente.
20.
Tuttavia, un argomento molto simile è stato già respinto dalla Corte nella sentenza Mondiet (
8
). In tale causa la Corte era invitata ad esaminare, tra le altre questioni, la legittimità di una disposizione che, a fini di tutela ambientale, introduceva il divieto di impiegare determinate tecniche e attrezzature da pesca incluse in una misura dell’Unione adottata sulle basi giuridiche della PCP.
21.
Nella sua sentenza la Corte ha rilevato che la disposizione in questione istituiva determinate misure tecniche per la conservazione delle risorse del mare ed era stata adottata allo scopo di tutelare i fondali di pesca. La Corte non ha considerato che il fatto che tale disposizione perseguiva anche un fine ambientale rendesse necessaria un’ulteriore base giuridica per la sua adozione. La suddetta Corte ha osservato che, ai sensi dell’allora articolo 130 R, paragrafo 2, del Trattato CEE (attualmente sostituito, in sostanza, dall’articolo 11 TFUE), le esigenze connesse con la salvaguardia dell’ambiente costituivano una componente delle altre politiche della Comunità. La Corte ha quindi dichiarato che il semplice fatto che una misura comunitaria tenga conto di tali esigenze non significa che la stessa debba rientrare nell’azione della Comunità in materia di ambiente (
9
).
22.
A mio parere, tali considerazioni sono pienamente applicabili alle misure di cui trattasi nel procedimento principale. Il contenuto di dette misure riguarda, per sua stessa natura, la PCP e specialmente la conservazione delle risorse biologiche del mare. Tali misure vieterebbero l’utilizzo di determinate tecniche e attrezzature di pesca, disciplinando quindi le possibili modalità di svolgimento delle attività di pesca in determinate zone, incidendo di conseguenza sui quantitativi delle risorse biologiche marine pescate in tali zone.
23.
È vero che le misure in questione interesserebbero anche specie diverse da quelle oggetto di pesca e, più in generale, l’intero ecosistema delle zone di cui trattasi. Tuttavia, tale aspetto non è sufficiente per escludere le misure citate dall’ambito della PCP. Al riguardo, è sufficiente rilevare che tutte le specie animali – incluse le specie marine oggetto di pesca – possono vivere, riprodursi e svilupparsi solamente quando il loro ecosistema è sufficientemente conservato. Qualsiasi alterazione significativa delle componenti viventi e/o non viventi di un ecosistema marino può avere un impatto sugli stock ittici presenti in tali zone. Questo è il motivo per cui il regolamento n. 1380/2013 mira ad applicare alla gestione della pesca un approccio
basato sugli ecosistemi
, al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini e di evitare, per quanto possibile, il degrado dell’ambiente marino (
10
).
24.
Diversamente dal governo portoghese, non sono del parere che la sentenza della Corte nella causa Kramer e a. (
11
) debba essere interpretata nel senso che, in forza della medesima, solo le misure riguardanti le risorse del mare sfruttabili commercialmente rientrerebbero nell’ambito della PCP. A prescindere dal fatto che tale sentenza risale ad un periodo in cui l’allora Trattato CEE non conteneva disposizioni specifiche in materia ambientale (né tantomeno una che stabilisse il principio di integrazione attualmente previsto dall’articolo 11 TFUE (
12
)), la Corte ha semplicemente dichiarato che l’elemento determinante affinché una misura di conservazione possa rientrare nella PCP è che essa risulti indispensabile, in avvenire «per consentire (…) lo sfruttamento ottimale e costante delle risorse ittiche» (
13
). Per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, ritengo che tale condizione sia soddisfatta nel caso delle misure di cui trattasi nel procedimento principale.
25.
Siffatta interpretazione è confermata dal considerando 25 del regolamento n. 1380/2013, in cui si riconosce che le direttive 2009/147, 92/43 e 2008/56 impongono determinati obblighi agli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di zone di protezione speciale e che, al fine di adempiere tali obblighi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero essere indotti ad adottare «misure contemplate dalla PCP».
26.
Dopo tutto, alla base dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE vi è l’idea che il contemperamento dell’obiettivo puramente economico dello sfruttamento ottimale delle risorse del mare con l’altro più orientato all’ambiente relativo alla conservazione e alla gestione duratura di tali risorse e, di conseguenza, degli ecosistemi marini nel loro insieme, dovrebbe essere intrapreso a livello dell’Unione. Se gli [OSCURATO:PERSONA] membri potessero unilateralmente adottare misure idonee ad incidere in modo immediato e diretto sul «dove, come e quanto» possano essere svolte le attività di pesca, l’efficacia e la coerenza della PCP verrebbero vanificate, dando luogo a una frammentazione e distorsione del mercato dell’Unione nel suo insieme.
27.
È importante tenere presente che, secondo costante giurisprudenza, una misura dell’Unione che persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante, se una di esse è identificabile come principale o preponderante, mentre l’altra è solo accessoria (
14
). Pertanto, il fatto che il regolamento n. 1380/2013 sia basato unicamente sull’articolo 43, paragrafo 2, TFUE non significa che lo stesso non possa contenere disposizioni di natura accessoria che, in ragione del loro contenuto o della loro finalità, rientrano (o semplicemente incidono su) altre politiche dell’Unione, ad esempio legate alla tutela dell’ambiente. Ciò è ancor più vero in relazione alle disposizioni che, come l’articolo 11 del regolamento citato, mirano a regolare il rapporto tra strumenti adottati in diversi campi di attività dell’Unione.
28.
Così, anche se si dovesse ritenere che una disposizione come l’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013 abbia principalmente un contenuto ambientale o che persegua primariamente una finalità ambientale, ciò non significa che non possa essere inclusa in uno strumento giuridico fondato soltanto sulla base giuridica propria della pesca. Invero, si potrebbe considerare tale disposizione come avente carattere accessorio, riguardante l’ambiente e legittimamente inclusa in uno strumento che persegue i più ampi obiettivi di politica della pesca.
29.
Tale considerazione non significa, ovviamente, che una disposizione equivalente o simile all’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013 possa non venire inclusa in uno strumento che persegue un più ampio obiettivo di politica ambientale e che quindi si basa (unicamente o anche) sull’articolo 192 TFUE. In altri termini, misure come quelle previste dalla [OSCURATO:PERSONA] possono essere finalizzate a proteggere l’ecosistema marino nel suo insieme (e non soltanto o principalmente le risorse del mare sfruttabili sotto il profilo commerciale), ma ciò non significa che non siano validamente disciplinate dall’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013. Se tale disposizione è legittima – e nessuna delle parti ha sostenuto il contrario – allora non vedo come le norme ivi contenute possano essere disattese.
30.
Alla luce di quanto precede, le misure di cui trattasi nel procedimento principale rientrano nell’ambito della PCP e, in particolare, della conservazione delle risorse biologiche del mare, e non già nell’ambito della politica ambientale dell’Unione. Poiché la prima è un’area di competenza esclusiva dell’Unione, tali misure possono essere adottate unicamente dalle istituzioni di quest’ultima, a meno che l’Unione non deleghi i necessari poteri alle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri o le autorizzi in tal senso.
31.
È in questo contesto che esaminerò i problemi specifici sollevati dal giudice del rinvio. Sebbene, come sostiene l’Ente federale, alcuni di essi non siano determinanti al fine di rispondere alla prima questione pregiudiziale, esaminerò ciascuno di essi per ragioni di completezza.
2.
La nozione di «misure di conservazione»
32.
L’articolo 7 del regolamento n. 1380/2013 contiene un elenco non esaustivo di misure da considerarsi come «misure di conservazione» ai sensi del regolamento medesimo. Dette misure ricomprendono le «misure necessarie per il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell’Unione adottata a norma dell’articolo [11]» (
15
). Esse includono inoltre «misure tecniche» come «le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le norme che ne disciplinano l’uso», le «specifiche relative alla costruzione degli attrezzi da pesca», nonché «limitazioni o divieti dell’utilizzo di determinati attrezzi da pesca, e delle attività di pesca, in zone o periodi specifici» (
16
). La nozione di «misura tecnica» è altresì definita all’articolo 4, paragrafo 1, puto 20, del regolamento come «la misura che disciplina, attraverso l’istituzione di condizioni per l’uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca, la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell’ecosistema risultanti dalle attività di pesca».
33.
Pertanto, dalla stessa formulazione del regolamento n. 1380/2013 si desume che le misure come quelle di cui trattasi nel procedimento principale – che disciplinano e vietano l’uso di determinate tecniche e attrezzature di pesca – rientrano nella nozione di «misure di conservazione» ai sensi del regolamento medesimo.
3.
La nozione di «pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri»
34.
Di seguito, il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire il significato dell’espressione «pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri».
35.
Al riguardo, osservo anzitutto che l’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, del regolamento n. 1380/2013 definisce i pescherecci dell’Unione con riferimento sia alla bandiera del peschereccio, sia al paese di immatricolazione dello stesso. In secondo luogo, anche l’articolo 19 del medesimo regolamento, che riguarda le misure degli [OSCURATO:PERSONA] membri per la conservazione degli stock ittici nelle acque dell’Unione, si riferisce ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro di cui trattasi. In terzo luogo, un riferimento ai due suddetti criteri sembra desumersi altresì dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento, secondo cui «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri registrano le informazioni relative alla proprietà, alle caratteristiche delle navi e degli attrezzi nonché alle attività dei pescherecci unionali battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento». Sembra pertanto che, al fine di stabilire la nazionalità di un peschereccio, il regolamento n. 1380/2013 prenda come riferimento sia la bandiera, sia il luogo di immatricolazione di quest’ultimo.
36.
È importante sottolineare che le due nozioni dovrebbero, di norma, coincidere. Invero, ai sensi dell’articolo 91 («Nazionalità delle navi») della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (
17
)«[o]gni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, dell’immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera». L’articolo 94 («Obblighi dello Stato di bandiera») della medesima Convenzione aggiunge poi che ogni Stato «esercita efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera» e, in particolare, «tiene un registro delle navi che contenga i nomi e le caratteristiche delle navi che battono la sua bandiera» e «esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione, su tutte le navi che battono la sua bandiera (…) in relazione alle questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi». Nel rispetto delle suddette norme di diritto internazionale pubblico, la Corte ha costantemente affermato che una nave deve avere, in linea di massima, una sola nazionalità, vale a dire quella dello Stato nel quale è registrata (
18
).
37.
Di conseguenza, l’espressione «pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri» di cui all’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013, dovrebbe essere interpretata nel senso che si riferisce ai pescherecci registrati in – e dunque battenti bandiera di – [OSCURATO:PERSONA] membri diversi da quello che esercita la propria sovranità o giurisdizione nelle acque di cui trattasi.
38.
In tale contesto, vorrei aggiungere che, secondo il regime di cui all’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013, la nazionalità dei pescherecci interessati dalle misure di conservazione necessarie per il rispetto della normativa dell’Unione in materia ambientale è un elemento fondamentale. Invero, ai sensi del paragrafo 1 di tale disposizione, le misure di conservazione che riguardano unicamente i pescherecci nazionali possono essere adottate dallo Stato membro interessato di propria iniziativa, purché siano soddisfatte le condizioni rilevanti. Per contro, le misure di conservazione che possono incidere anche sui pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero essere adottate dalla Commissione, conformemente alle procedure specifiche stabilite agli articoli 11, paragrafi da 2 a 6, e 18 del regolamento n. 1380/2013 (
19
).
39.
Tale requisito dell’influenza sui pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri è specificato all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1380/2013, che si riferisce agli «altri [OSCURATO:PERSONA] membri [che] abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale (…) [le] misure [di cui trattasi] influirebbero». Tale espressione, a sua volta, è definita dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del suddetto regolamento, nei seguenti termini: «“Stato membro avente un interesse di gestione diretto”: uno Stato membro che ha un interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un’attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro interessato (…)».
40.
Da tale disposizione discende che, come hanno correttamente rilevato l’Ente federale e la Commissione, l’azione da parte di quest’ultima ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1380/2013 è richiesta, di norma, qualora le misure di conservazione interessino i pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri che esercitano attività di pesca nella zona di cui trattasi o che, pur non esercitando (o non ancora) tale attività di pesca in detta zona, hanno il diritto di farlo.
4.
La nozione di «rispond[ere] all’obiettivo del[la] pertinente normativa unionale»
41.
Da ultimo, il giudice del rinvio chiede inoltre alla Corte di chiarire la nozione di «rispond[ere] all’obiettivo del[la] pertinente normativa unionale» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013. In particolare, il giudice nazionale si chiede se tale espressione implichi che le misure di conservazione di cui trattasi debbano, di per sé, essere sufficienti al fine di conseguire gli obiettivi della pertinente normativa dell’Unione o se, invece, sia sufficiente che si limitino semplicemente a contribuire al conseguimento di detti obiettivi.
42.
Il problema sollevato da tale questione è probabilmente più di carattere terminologico che non sostanziale.
43.
Mi sembra che, qualora una o più misure specifiche vengano adottate allo scopo di proteggere l’ambiente, solo raramente le autorità potrebbero avere la certezza che gli obiettivi perseguiti saranno pienamente e sicuramente conseguiti attraverso tali misure. Invero, spesso è difficile valutare l’efficacia delle misure stabilite ex ante, e il risultato più o meno positivo dell’applicazione delle stesse può dipendere da una varietà di fattori, alcuni dei quali non possono essere interamente controllati o previsti in anticipo. Ciò è particolarmente vero allorché un’azione è considerata necessaria al fine di affrontare un fenomeno le cui cause possano essere plurime, diverse e forse persino parzialmente controverse in un’ottica scientifica. Inoltre, gli obiettivi ambientali sono frequentemente obiettivi di lungo periodo raggiungibili soltanto attraverso l’adozione di una serie di misure che potrebbero necessitare di un adeguamento nel corso del tempo, in funzione degli sviluppi della situazione.
44.
È vero che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013 menziona altresì le misure di conservazione «che sono
necessarie
» per il rispetto della normativa ambientale dell’Unione (
20
), il che può dare l’impressione che le misure ivi contemplate siano solamente quelle che risultano
indispensabili
per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
45.
L’uso di tale termine, tuttavia, si può spiegare facendo riferimento al fatto che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire un equilibrio fra due serie di obiettivi, a volte confliggenti: gli obiettivi della PCP (come enunciati all’articolo 39 TFUE e all’articolo 2 del regolamento n. 1380/2013) e gli obiettivi ambientali perseguiti dalle disposizioni dell’Unione cui rimanda l’articolo 11, paragrafo 1.
46.
La necessità che gli [OSCURATO:PERSONA] membri effettuino tale ponderazione emerge chiaramente quando tutte le condizioni stabilite dall’articolo 11, paragrafo 1, per l’adozione di misure di conservazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono esaminate congiuntamente. Da un lato, tale disposizione afferma che le misure di cui trattasi devono essere «compatibili con gli obiettivi stabiliti all’articolo 2 del [medesimo] regolamento». Dall’altro, la disposizione menzionata aggiunge che le misure in questione devono anche essere idonee a «rispond[ere] all’obiettivo del[la] pertinente normativa unionale che essi intendono attuare».
47.
In altri termini, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013 chiede agli [OSCURATO:PERSONA] membri di sottoporre le misure previste ad un esame della proporzionalità. Una fase fondamentale di tale esame consiste, secondo una giurisprudenza costante (
21
), nel verificare che dette misure siano
opportune e necessarie
– intese come misure capaci di offrire un contributo positivo e non trascurabile – ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali perseguiti dall’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56, dall’articolo 4 della direttiva 2009/147 e dall’articolo 6 della direttiva 92/43.
48.
Pertanto, la nozione di «rispond[ere] all’obiettivo del[la] pertinente normativa unionale» di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013 significa che le misure di conservazione in questione devono fornire un contributo positivo e non trascurabile ai fini della realizzazione degli obiettivi ambientali perseguiti dalle disposizioni ivi contenute.
5.
Conclusioni sulla prima questione
49.
Per concludere in ordine alla presente questione vorrei sottolineare ancora una volta che le misure di cui trattasi nel procedimento principale rientrano, per natura, nell’ambito di applicazione dell’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013. È innegabile che: i) le misure di cui trattasi nel procedimento principale sono considerate, almeno dalla [OSCURATO:PERSONA], come necessarie per assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti nell’articolo 6 della direttiva 92/43 e che ii), tali misure, vietando l’uso di determinate tecniche di pesca da parte di tutti i pescherecci operanti in talune zone protette, possono colpire gli interessi in materia di pesca di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dalla Germania (
22
).
50.
Alla luce di tali considerazioni ritengo che la Corte debba rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013 deve essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di adottare misure, applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, che siano intese a rispettare gli obblighi derivanti dall’articolo 6 della direttiva 92/43, qualora tali misure incidano sui pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, vietando la pesca realizzata mediante attrezzatura per la pesca a strascico, e altresì mediante reti da posta ancorate.
B.
Sulla seconda questione pregiudiziale
51.
Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013 osti a misure di uno Stato membro applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione che siano necessarie ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2004/35.
52.
Tale questione, quale formulata dal giudice del rinvio, appare eccessivamente vaga e, di fatto, non può trovare una risposta adeguata. Chiaramente, l’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013 non può essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di adottare, in relazione alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione,
qualsiasi misura
che possa essere ritenuta necessaria al fine di rispettare gli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva 2004/35.
53.
La questione deve quindi essere riformulata. In sostanza, con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013 osti a misure di uno Stato membro, applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione,
come le misure di cui trattasi nel procedimento principale
, anche qualora le stesse siano considerate necessarie al fine di rispettare gli obblighi incombenti allo Stato stesso in forza della direttiva 2004/35.
54.
In primo luogo, confesso che non mi sembra del tutto chiaro come misure quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale possano considerarsi necessarie affinché la Germania rispetti gli obblighi derivanti dalla direttiva 2004/35.
55.
Il principio fondamentale di tale direttiva è che l’operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale, allo scopo di ridurre la loro esposizione a tale responsabilità. A tal fine, la direttiva 2004/35 mira a istituire una disciplina comune per la prevenzione e riparazione del danno ambientale a costi ragionevoli per la società (
23
).
56.
È importante osservare che, nel considerando 13, la direttiva spiega che «[a] non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la responsabilità civile [stabilita dalla direttiva]. Affinché quest’ultima sia efficace è necessario che vi siano uno o più inquinatori individuabili, il danno dovrebbe essere concreto e quantificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare l’inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni di taluni singoli soggetti».
57.
Eppure, il tipo di danno che la [OSCURATO:PERSONA] intende prevenire mediante l’adozione delle misure di cui trattasi nel procedimento principale sembra proprio uno di quelli a carattere diffuso e generale. Gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] sembrano basarsi sulla premessa che qualsiasi uso delle tecniche e delle attrezzature di pesca controverse causa inevitabilmente danni all’ecosistema marino delle zone protette.
58.
Inoltre, i principali obblighi sostanziali derivanti dalle disposizioni della direttiva 2004/35 sono indirizzati agli operatori economici piuttosto che alle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
59.
In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] invoca gli articoli 12 e 13 della direttiva, che impongono essenzialmente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di porre in atto i) procedure amministrative che permettano alle persone interessate di inoltrare alle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri una richiesta di azione ai sensi della direttiva stessa in presenza di un danno ambientale o di una minaccia imminente di tale danno, e ii) procedure di riesame che consentano alle persone interessate di impugnare l’azione o la mancanza di azione da parte delle autorità. Ciononostante, come indicano chiaramente i considerando da 24 a 26, tali procedure dovrebbero essere intese come mezzi di applicazione o di esecuzione della direttiva. In altri termini, la portata delle suddette procedure rimane circoscritta all’oggetto della direttiva 2004/35 il quale, come enuncia l’articolo 1 di quest’ultima, è quello di istituire un quadro per la responsabilità ambientale basato sul principio «chi inquina paga».
60.
Non esiste quindi alcun fondamento per interpretare gli articoli 12 e 13 della direttiva 2004/35 nel senso che gli stessi obbligano gli [OSCURATO:PERSONA] membri a instaurare un sistema di procedure amministrative e di riesame che consenta ai singoli di chiedere alle autorità di intervenire nei confronti di qualsiasi attività umana idonea a produrre un qualsivoglia effetto sull’ambiente.
61.
Dubito inoltre che la direttiva 2004/35 sia applicabile alla fattispecie in forza dell’articolo 5, che permette agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in determinate circostanze, di chiedere agli operatori di adottare «le misure di prevenzione necessarie». Tali misure possono essere richieste unicamente «
per reagire
a un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia
imminente
di danno ambientale» (
24
). Inoltre, come ho menzionato in precedenza, tale danno dovrebbe essere «concreto e quantificabile» nonché imputabile ad uno o più «inquinatori individuabili».
62.
In ogni caso – malgrado la questione relativa all’applicabilità della direttiva 2004/35 a una situazione come quella oggetto del procedimento principale – sono dell’avviso che la risposta alla seconda questione pregiudiziale derivi dalla soluzione proposta per la prima questione. Se le misure di cui trattasi nel procedimento principale devono, per loro natura, essere ricondotte all’area della conservazione delle risorse biologiche del mare nell’ambito della PCP, tali misure possono essere adottate solamente se e in quanto lo consentano le norme in materia di PCP. L’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013 costituisce la disposizione chiave al riguardo.
63.
Tuttavia, l’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013 stabilisce che, nei limiti in cui le misure di cui trattasi interessino anche i pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, solo la Commissione è abilitata ad adottarle. Inoltre, le misure di conservazione che possono essere adottate ai sensi dell’articolo 11 sono soltanto quelle necessarie per rispettare gli obblighi stabiliti da tre disposizioni specifiche della normativa ambientale dell’Unione: l’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56, l’articolo 4 della direttiva 2009/147 e l’articolo 6 della direttiva 92/43. Nessuna disposizione della direttiva 2004/35 è menzionata nell’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013.
64.
Come osserva la Commissione, non vi sono elementi per ritenere che tale elenco di disposizioni debba essere ritenuto meramente indicativo. Al contrario, il tenore letterale dell’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013 suggerisce che detto elenco sia esaustivo. Invero, il fatto di menzionare unicamente le tre citate disposizioni (e non altre) sarebbe stata una scelta curiosa se il legislatore dell’Unione avesse inteso introdurre una clausola di portata più generale per disciplinare i rapporti tra la PCP e la normativa ambientale dell’Unione globalmente considerata.
65.
Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013 non può, a mio giudizio, essere applicato per analogia a misure che risultino necessarie per rispettare altre disposizioni della normativa dell’Unione in materia ambientale. Poiché autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad agire in via eccezionale in un’area di competenza esclusiva dell’Unione, tale disposizione costituisce l’eccezione ad una regola generale e dovrebbe essere interpretata restrittivamente (
25
).
66.
Per tali ragioni, ritengo che l’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013 debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro adotti misure, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, anche qualora siano considerate necessarie al fine di rispettare gli obblighi incombenti allo Stato stesso in forza della direttiva 2004/35.
C.
Sulla terza questione pregiudiziale
67.
Poiché la terza questione è stata formulata unicamente per il caso in cui la prima e/o la seconda questione venissero risolte in senso negativo, non è necessario rispondere ad essa. Dopo tutto, è ampiamente dimostrato da quanto precede che le misure di cui trattasi nel procedimento principale rientrano, per natura, nell’area della conservazione delle risorse biologiche del mare ai sensi della PCP e quindi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE, nella competenza esclusiva dell’Unione.
68.
Pertanto, in mancanza di un’esplicita disposizione di diritto dell’Unione che autorizzi o deleghi gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare le misure di cui trattasi, questi ultimi non dispongono di tale potere.
IV.
Conclusione
69.
In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Colonia, Germania) nei seguenti termini:
–
l’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, vieta ad uno Stato membro di adottare misure, applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, che siano necessarie ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualora tali misure incidano sui pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, vietando la pesca realizzata mediante attrezzatura per la pesca a strascico, e altresì mediante reti da posta ancorate;
–
misure come il divieto di pesca mediante attrezzatura per la pesca a strascico, e altresì mediante reti da posta ancorate, rientrano nella nozione di «misure di conservazione» ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013;
–
l’espressione «pescherecci di altri [OSCURATO:PERSONA] membri» di cui all’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013 si riferisce ai pescherecci registrati in — e dunque battenti bandiera di — [OSCURATO:PERSONA] membri diversi da quello che esercita la propria sovranità o giurisdizione nelle acque di cui trattasi;
–
l’espressione «rispondano all’obiettivo del[la] pertinente normativa unionale» di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013 significa che le misure di conservazione devono fornire un contributo positivo e non trascurabile ai fini della realizzazione degli obiettivi ambientali perseguiti dalle disposizioni ivi contenute;
–
l’articolo 11 del regolamento n. 1380/2013 osta a che uno Stato membro adotti misure, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, anche qualora le stesse siano considerate necessarie affinché lo Stato membro rispetti gli obblighi allo stesso incombenti in forza della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
)
GU 2013, L 354, pag. 22
.
(
3
) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (
GU 2010, L 20, pag. 7
).
(
4
) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (
GU 1992, L 206, pag. 7
).
(
5
) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (
GU 2008, L 164, pag. 19
).
(
6
)
GU 2004, L 143, pag. 56
.
(
7
) V. articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/43: «È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale».
(
8
) Sentenza del 24 novembre 1993, Mondiet,
C‑405/92
,
EU:C:1993:906
.
(
9
) Sentenza del 24 novembre 1993, Mondiet,
C‑405/92
,
EU:C:1993:906
, punti da
17
a
28
. V., inoltre, conclusioni dell’avvocato generale Gulman nella medesima causa,
EU:C:1993:822
, paragrafi da
12
a
17
. Tali principi sono stati confermati anche dalla successiva giurisprudenza della Corte: v., ad esempio, sentenza del 19 settembre 2002, Huber,
C‑336/00
,
EU:C:2002:509
, punto
33
.
(
10
) V., in particolare, articoli 2, paragrafo 3, 4, paragrafo 1, punto 9, e considerando 13 del regolamento n. 1380/2013.
(
11
) Sentenza del 14 luglio 1976, Kramer e a.,
3/76, 4/76 e 6/76
,
EU:C:1976:114
.
(
12
) Tale principio è stato introdotto per la prima volta nei trattati attraverso l’Atto unico europeo nel summenzionato articolo 130 R, paragrafo 2, del Trattato CEE.
(
13
) Sentenza del 14 luglio 1976, Kramer e a.,
3/76, 4/76 e 6/76
,
EU:C:1976:114
, punti da
56
a
59
.
(
14
) V. sentenza dell’11 giugno 2014, Commissione/Consiglio,
C‑377/12
,
EU:C:2014:1903
, punto
34
e giurisprudenza ivi citata.
(
15
) Articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1380/2013.
(
16
) Articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento n. 1380/2013.
(
17
) Conclusa a [OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore il 16 novembre 1994. V. decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (
GU 1998, L 179, pag. 1
).
(
18
) V., in particolare, sentenze del 24 novembre 1992, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑286/90
,
EU:C:1992:453
, punto
13
, e del 2 dicembre 1992, Commissione/Irlanda,
C‑280/89
,
EU:C:1992:481
, punto
24
.
(
19
) V., inoltre, considerando 25 del regolamento n. 1380/2013.
(
20
) Il corsivo è mio.
(
21
) La Corte ha costantemente affermato che il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri che agiscano nell’ambito del diritto dell’Unione non superino i limiti di quanto è necessario per il conseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. V., ad esempio, sentenza del 14 giugno 2017, TofuTown.com,
C‑422/16
,
EU:C:2017:458
, punto
45
e giurisprudenza ivi citata.
(
22
) Quest’ultimo elemento è stato nuovamente confermato all’udienza dal governo tedesco.
(
23
) V. considerando 2 e 3 della direttiva in parola.
(
24
) Articolo 2, punto 10, della direttiva (il corsivo è mio).
(
25
) Il fatto che sia l’Unione a conferire agli [OSCURATO:PERSONA] membri il potere di adottare le misure di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013 diventa ancora più evidente se si confronta la versione in lingua tedesca del regolamento con le altre versioni linguistiche. Mentre la versione tedesca fa riferimento a «die Mitgliedstaaten haben das Recht» (articolo 11, paragrafo1) e «die Mitgliedstaaten … zu ermächtigen» (considerando 25), versioni come quella inglese, spagnola, francese e italiana indicano esplicitamente che è l’Unione ad
autorizzare
l’azione degli [OSCURATO:PERSONA] membri.