CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 31297/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 14735 -2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - (incorporante "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.), in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura autenticata a ministero notar Marco de Luca in data 16.3.2015, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Piemonte, n. 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "Ramini" s.r.I., in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso il decreto dei 27.4/20.5.2015 del Tribunale di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ricorso ex art. 93 l.fall. "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. domandava l'ammissione al passivo del fallimento (dichiarato dal Tribunale di Roma in data 21.2.2013) della "Ramini" s.r.l. per l'importo di euro 1.594.024,06, in privilegio, e per l'importo di euro 54.829,98, in chirografo, ovvero in totale per l'importo di euro 1.648.854,04 (di cui euro 1.382.532,57 quale somma iscritta a ruolo, euro 146.635,92 quali interessi di mora ed euro 119.685,55 quali accessori). 2. Il giudice delegato accoglieva in parte la domanda tovvero denegava l'ammissione per l'importo di euro 190.824,48, invocato in privilegio, e per l'importo di euro 12.715,65, invocato in chirografo, in quanto opinava per il buon fondamento delle eccezioni di prescrizione sollevate al riguardo dal curatore del fallimento. 3. "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo. Deduceva che in sede di verifica dello stato passivo il curatore non era abilitato ad eccepire la prescrizione, siccome l'eccezione imponeva al giudice l'accertamento negativo di una pretesa tributaria. Deduceva altresì che le pretese creditorie erano divenute definitive, siccome portate da cartelle di pagamento ritualmente notificate alla società poi fallita e non impugnate nei termini. 4. Con decreto dei 27.4/20.5.2015 il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite. Evidenziava il tribunale che la pretesa di cui alle cartelle esattoriali concerneva crediti di natura previdenziale, sicché - sussistendo la giurisdizione dell'a.g.o. - nessun ostacolo si prefigurava a che il curatore formulasse l'eccezione di prescrizione, pur in assenza di previa impug nazione della cartella, e a che il g.d. attendesse alla relativa delibazione. Evidenziava inoltre che l'eccezione di prescrizione era fondata.Evidenziava, segnatamente, da un canto, che l'art. 3, 9° co., lett. a), della legge n. 335/1995 aveva, con decorrenza da111.1.1996, ridotto da dieci a cinque anni il termine di prescrizione; d'altro canto, che i crediti previdenziali oggetto di contestazione erano maturati nel 2007 ed il ricorrente non aveva fornito riscontro del compimento di atti interruttivi del corso della prescrizione nel quinquennio successivo. 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento della "Ramini" s.r.l. non ha svolto difese. 6. La ricorrente ha depositato memoria. 7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2953 e 2946 cod. civ. Deduce che, qualora avverso la cartella di pagamento non sia stata proposta opposizione, il g.d. dovrà senz'altro ammettere il credito al passivo così come richiesto. Deduce altresì che le cartelle di pagamento portanti i crediti azionati sono state ritualmente notificate alla "Ramini" s.r.l. e non sono state opposte, sicché in dipendenza della sopravvenuta definitività del titolo esecutivo il termine di prescrizione va identificato con quello decennale ex art. 2953 cod. civ. Deduce quindi che il termine decennale non è decorso. 8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che il Tribunale di Roma non ha tenuto conto delle relate di notifica, all'uopo depositate, delle cartelle di pagamento e della mancata proposizione da parte della s.r.l. poi fallita della opposizione ex art. 24, 50 co., del dec. Igs. n. 46/1999. Deduce che alla stregua dell'anzidetta documentazione, allegata e non esaminata, il ruolo portante i contributi non versati è divenuto definitivo ed il termine prescrizionale si identifica con quello decennale ex art. 2953 cod. civ., il cui decorso non si è compiuto. 9. I motivi di ricorso veicolano, sostanzialmente, sotto profili diversi le stesse ragioni di censura; il che ne rende opportuna la disamina contestuale; ambedue i motivi in ogni caso sono privi di fondamento e da respingere. 10. Va in premessa puntualizzato che la ricorrente non ha addotto che gli estratti di ruolo allegati alla domanda di ammissione al passivo fossero ancorati e si correlassero a titoli esecutivi giudiziali, recanti accertamenti "passati in giudicato". 11. Su tale scorta va ribadito l'insegnamento delle sezioni unite. Ovvero l'insegnamento secondo cui la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre l'opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, 5° co., del dec. Igs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cosiddetta "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, 9° co. e 10° co., della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (cfr. Cass. sez. un.4 17.11.2016, n. 23397, ove si soggiunge che lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall' 10 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del dec. leg. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010). cfr. nello stesso senso Cass. 26.4.2019, n. 11335, e Cass. 18.6.2020, n. 11814). 12., In questi termini si opini pure per la irretrattabilità del credito contributivo in dipendenza della mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24,50 co., del dec. Igs. n. 46/1999 avverso le cartelle di pagamento ritualmente notificate (cTh al riguardo altresì Cass. sez. lav. 19.4.2011, n. 8931) ed allegate alla domanda ex art. 93 I.fall. della ricorrente. E tuttavia non possono che formularsi i seguenti rilievi. Per un verso, di certo non si applica il termine di prescrizione decennale ex art. 2953 cod. civ. Per altro verso, permane impregiudicata, siccome non oggetto di puntuale censura, l'affermazione del giudice a quo secondo cui i crediti previdenziali oggetto di contestazione - ed in relazione ai quali opera la giurisdizione dell'a.g.o. - erano maturati nel 2007. Per altro verso ancora, permane del pari impregiudicata, siccome parimenti non oggetto di puntuale censura, l'affermazione del giudice a quo secondo cui la ricorrente non aveva fornito riscontro del compimento di atti interruttivi del corso della prescrizione nel quinquennio successivo al 2007. 13. Il curatore del fallimento della "Ramini" s.r.l. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.14. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020,n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.p.a. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella ca