CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14023/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 maggio 2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone del 12 settembre 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto accertamento della sua responsabilità penale. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiar P.Q.MP9Q-8-4)-'4À3