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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 23982/2023

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roposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , per procura conferita in calce al ricorso per cassazione , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in forza di procura conferita in calce alcontroricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 262 del 20 21 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 20 gennaio 20 21 (R.G.N. 12421 /20 17 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 1 4 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.20543/2021 Cron.

Rep.

C.C. 14/04/2023 giurisdizione Opposizione agli atti esecutivi -2 - 1.–[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro l’intimazione di pagamento n. 293 2017 9041353441000 e le relative cartelle di pagamento, emesse, tra l’altro,in relazione a premi INAIL, e ha dedotto l’inesistenza della notifica dell’intimazione mediante posta elettronica certificata, la prescrizione del credito e , infine, la nullità dell’intimazione, perché carente dell’indicazione del saggio degl’interessi e deiconnessi criteri di calcolo.

Con sentenza n. 262 del 2021, depositata il 20 gennaio 2021, il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso. 1.1.–A fondamento della decisione, il giudice ha preso le mosse dal rilievo che è conforme alla legge e regolare la notifica dell’intimazione mediante posta elettronica certificata.

Quanto alle doglianze sulla «regolarità formale dei titoli opposti», sono riconducibili alle «opposizioni agli atti esecutivi» e devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni di cui all’art. 617 cod. proc. civ., richiamato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

L’opposizione, nel caso di specie, è tardiva: a fronte di un’intimazione notificata il 20 novembre 2017, il ricorso è stato depositato solo l’11 dicembre 2019. 1.2.– Quanto alle conte stazioni sul merito della pretesa e, in particolare, sulla prescrizione «ipoteticamente maturata prima della notifica della cartella», la definitività della cartella le preclude. 2.– [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Catania, con ricorso notificato il 19 luglio 2021. 3.– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Catania,notifica controricorso il 22 settembre 2021 . 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. -3 - 5.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), la cooperativa deduce violazione del combinato disposto degli artt. 617 e 155, quarto comma, cod. proc. civ. e, conseguentemente, dell’art. 112 cod. proc. civ. e prospetta, inoltre, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Avrebbe errato il Tribunale di Catania nel considerare tardiva l’opposizione agli atti esecutivi, proposta l’11 dicembre 2017 e non l’11 dicembre 2019, a fronte di una intimazione di pagamento notificata il 20 novembre 2017.

La ricorrente evidenzia che, per effetto della proroga disposta dall’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., risulta differito a lunedì 11 dicembre 2017 il termine di venti giorni per instaurare l’opposizione agli atti esecutivi.

In virtù dell’erronea declaratoria di tardività del ricorso, il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sui vizi formali dedotti, che attengono alla carenza di valore probatorio della documentazione prodotta dal concessionario in copia fotostatica e disconosciuta, all’irritualità delle raccomandate, spedite da una società privata, all’omessa indicazione del tasso d’interesse e dei criteri di calcolo. 1.2.–Con la seconda doglianza (art. 360, primo comma , n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241,e all’art. 125 cod. proc. civ., e, in particolare, censura «l’omessa sottoscrizione dell’intimazione di pagamento».

La sottoscrizione sarebbe prescritta a pena di nullità per ogni atto amministrativo e per -4 - ogni atto d’imposizione e, nel caso di specie, difetterebbero tanto la sottoscrizione quanto l’attestazione della conformità dell’atto all’originale. 2.–Il ricorso è inammissibile. 3.–Il fulcro della decisione del Tribunale di Catania risiede nel la tardività dell’azione della cooperativa, che il giudice qualifica come opposizione agli atti esecutivi, assoggettata al termine di decadenza di venti giorni (art. 617 cod. proc. civ.).

Il Tribunale di Catania, dopo avere richiamato la normativa che regola il termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi, osserva che i motivi di opposizione «vanno dichiarati inammissibili per il decorso del termine fissato dall’art. 617 c.p.c., ciò già solo tenendo conto della data in cui viene dichiarato di aver avuto notificata la intimazione (20.12.2017) rispetto alla data di deposito del ricorso (11.12.2019)»(pagina 5 della sentenza impugnata). 4.– Contro tale decisione, che h a precluso la disamina delle doglianze proposte dalla cooperativa e reiterate in questa sede anche con il secondo mezzo, l’odierna ricorrente indirizza censure di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo.

Ad avviso della cooperativa (pagina 5 del ricorso per cassazione), le statuizioni del Tribunale potrebbero essere censurate solo in sede di legittimità, in quanto, contro le sentenze che decidono sull’opposizione agli atti esecutivi, non è ammesso l’appello. 5.–È la stessa parte ricorrente ad allegare che, per «un evidente errore di trascrizione» (pagina 6 del ricorso), il giudice ha identificato nell’11 dicembre 2019, e non nell’11 dicembre 2017, la data di deposito del ricorso introduttivo.

La cooperativa soggiunge che la declaratoria di tardività dell’opposizione è il frutto della «errata percezione della data del deposito dell’atto introduttivo» (pagina 7 del ricorso per cassazione), addebitabile alla fretta (pagina 12 del ricorso, a suggello dell’illustrazione del primo mezzo). -5 - 6.– L’errore, che ha condotto a reputare tardivo il ri corso, si atteggia come un tipico errore di fatto, idoneo a costituire motivo di revocazioneed estraneo all’ambito del ricorso per cassazione, che si connota in maniera indefettibile come impugnazione a critica vincolata.

Alla stregua delle stesse deduzioni della parte ricorrente, il giudice è incorso in una falsa percezione della realtà, in un a svista materiale cheha portato ad affermare un fatto (il deposito in data 11 dicembre 2019),a dire della cooperativa incontestabilmente escluso dagli atti e daidocumenti di causa e idoneo a incidere sulla decisione. 7.–La sentenza impugnata ha delineato in maniera conforme a diritto le regole che presiedono all’instaurazione dell’opposizione agli atti esecutivi e non ha neppure considerato tardivo il ricorso sulla base di un’erronea applicazione della normativa sulla proroga del termine che scade di sabato o in un giorno festivo al successivo giorno non festivo.

Normativa che la ricorrente richiama a sostegno del motivo di ricorso, per corroborare la tempestivitàdell’opposizione.

Non si ravvisa, pertanto, la denunciata violazione di legge, che si correla a un problema esegetico e si configura come erronea ricognizione della fattispecie astratta tratteggiata dalla norma (Cass., sez.

I, 13 ottobre 2017, n. 24155).

Né si può discorrere di una falsa applicazione della legge, che si sostanzianel ricondurre la fattispecie concreta a una norma che non le si addice, poiché la fattispecie astratta da essa prevista , pur se rettamente individuata e interpretata,non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione(Cass., sez.

I, 14 gennaio 2019, n. 640).

Il vizio di falsa applicazione postula pur sempre che la fattispecie concreta sia correttamente enucleata nelle sue componenti di fatto. -6 - Non si riscontrano neppure gli estremi del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, che pure la parte ricorrente adombra nel motivo di ricorso.

Nessun ragguaglio il ricorso fornisce in ordine ai tratti distintivi del vizio denunciato.

La ricorrente no n dimostra che, sulla data di proposizione del ricorso, è sorto,nel processo , dibattito tra le parti e che la sentenza è inficiata dall’omesso esame di un fatto (la proposizione del ricorso l’11 dicembre 2017 o l’11 dicembre 2019), oggetto di disputa. 8.–Nel percorso argomentativo della sentenza oggi sottoposta al vaglio di questa Corte, riveste rilievo determinante la notevole cesura tra la data della notifica dell’intimazione (20 novembre 2017) e l’asserita data di deposito del ricorso (11 dicembre 2019), posteriore di oltre due anni e dunque ictu oculitardiva, come traspare dall’inciso «già solo tenendo conto […]».

Né la falsa percezione, rilevabile prima facie secondo la prospettazione della stessa parte ricorrente, cad e su un punto controverso o promana da un ’ errata valutazione delle risultanze processualie dunque da un errore di giudizio , che di per sé travalica i l perimetro del rimedio della revocazione (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032, per la revocazione delle pronunce di questa Corte).

Non è dato scorgere , dunque, né la violazione e la falsa applicazionedi legge né l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorso non avvalora quei vizi tipici della sentenza, che possono essere utilmente dedotti in sede di legittimità.

Alla luce delle stesse deduzioni della parte ricorrente, si riscontra una mera svista sulla data di proposizione del ricorso, che esula dalla violazione e dalla falsa applicazione della legge e dall’omesso esame di un fatto decisivo veicolato nel contraddittorio processuale, vizi specificamente allegati nell’odierno giudizio a sostegno della richiesta di riforma della decisione di primo grado. -7 - 9.– P er porre rimedio a tale errore percettivo, l’ordinamento accorda il rimedio della revocazione, proponibile, in base all’art. 395, primo comma, c.p.c. contro le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado (Cass., sez.

II, 8 giugno 2007, n. 13433, sulle sentenze inappellabili)e dunque anche contro le sentenze che decidono in materia di opposizione agli atti esecutivi (come si può arguire da Cass., sez.

VI-III, 16 luglio 2015, n. 14972).

Come ha chiarito il Giudice delle leggi, «La ratio dell’impugnazione revocatoria per errore percettivo riposa sull’assunto che l’accertamento tendenzialmente attendibile e razionalmente controllabile della verità dei fatti identifichi una delle condizioni indefettibili della giustizia del provvedimento giurisdizionale.E poiché l’attendibilità dell’enunciazione giudiziale dei fatti dedotti a fondamento della domanda di tutela giurisdizionale costituisce estrinsecazione del principio costituzionale del giusto processo, la revocazione assurge a strumento di tutela primario tutte le volte che dallastatuizione deviata dall’errore di fatto, così come definito dalla norma censurata, derivino per la parte conseguenze pregiudizievoli sul piano dell’effettivo soddisfacimento di specifici bisogni di tutela.Un’esigenza siffatta sorge di fronte ad ogni provvedimento giurisdizionale che, a prescindere dalla forma in cui si estrinsechi, abbia ad oggetto una regolamentazione, con attitudine al giudicato, di interessi protetti dall’ordinamento giuridico, il cui iter decisionale sviato dall’errore di percezione non sia rivedibile attraverso un rimedio a critica libera come l’appello, che costituisce il mezzo ordinario e illimitato di reazione all’ingiustizia della decisione e, in quanto tale, è capace di assorbire anche l’errore revocatorio» (sentenza n. 89 del 2021, punto

3.2. del “Considerato in diritto”). 10.– Ne consegue l’inammissibilità del mezzo impugnatorio a critica vincolata esperito dalla parte, che, sotto l’egida della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo, denuncia un errore -8 - percettivo immediatamente riscontrabile ex actise dunque emendabile con il diverso strumento dellarevocazione. 11.–Nulla è dovuto per le spese del presente giudizio, in quanto il controricorso risulta tardivamente notificato (fra le molte, Cass., sez.

III, 21 giugno 2017, n. 15351).

A fronte d’una notifica del ricorso che si è perfezionata , per ammissione dello stesso concessionario, il 19 luglio 2021 (pagina 2 dell’atto denominato “controricorso”),nel contesto di una controversia sottratta alla sospensione durante il periodo feriale anche per quel che attiene alle impugnazioni (ordinanza n. 14972 del 2015, cit.), il controricorso risulta notificato soltanto il 22 settembre 2021.

Non risulta rispettato, pertanto, il termine dell’art. 370 cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporisapplicabile, e il controricorso è inammissibile. 12.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso , proposto successivamente al 30 gennaio 2013,impone di dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , per procura conferita in calce al ricorso per cassazione , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in forza di procura conferita in calce alcontroricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 262 del 20 21 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 20 gennaio 20 21 (R.G.N. 12421 /20 17 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 1 4 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.20543/2021 Cron. Rep. C.C. 14/04/2023 giurisdizione Opposizione agli atti esecutivi -2 - 1.–[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro l’intimazione di pagamento n. 293 2017 9041353441000 e le relative cartelle di pagamento, emesse, tra l’altro,in relazione a premi INAIL, e ha dedotto l’inesistenza della notifica dell’intimazione mediante posta elettronica certificata, la prescrizione del credito e , infine, la nullità dell’intimazione, perché carente dell’indicazione del saggio degl’interessi e deiconnessi criteri di calcolo. Con sentenza n. 262 del 2021, depositata il 20 gennaio 2021, il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso. 1.1.–A fondamento della decisione, il giudice ha preso le mosse dal rilievo che è conforme alla legge e regolare la notifica dell’intimazione mediante posta elettronica certificata. Quanto alle doglianze sulla «regolarità formale dei titoli opposti», sono riconducibili alle «opposizioni agli atti esecutivi» e devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni di cui all’art. 617 cod. proc. civ., richiamato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. L’opposizione, nel caso di specie, è tardiva: a fronte di un’intimazione notificata il 20 novembre 2017, il ricorso è stato depositato solo l’11 dicembre 2019. 1.2.– Quanto alle conte stazioni sul merito della pretesa e, in particolare, sulla prescrizione «ipoteticamente maturata prima della notifica della cartella», la definitività della cartella le preclude. 2.– [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Catania, con ricorso notificato il 19 luglio 2021. 3.– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Agente della Riscossione per la Provincia di Catania,notifica controricorso il 22 settembre 2021 . 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. -3 - 5.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), la cooperativa deduce violazione del combinato disposto degli artt. 617 e 155, quarto comma, cod. proc. civ. e, conseguentemente, dell’art. 112 cod. proc. civ. e prospetta, inoltre, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Avrebbe errato il Tribunale di Catania nel considerare tardiva l’opposizione agli atti esecutivi, proposta l’11 dicembre 2017 e non l’11 dicembre 2019, a fronte di una intimazione di pagamento notificata il 20 novembre 2017. La ricorrente evidenzia che, per effetto della proroga disposta dall’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., risulta differito a lunedì 11 dicembre 2017 il termine di venti giorni per instaurare l’opposizione agli atti esecutivi. In virtù dell’erronea declaratoria di tardività del ricorso, il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sui vizi formali dedotti, che attengono alla carenza di valore probatorio della documentazione prodotta dal concessionario in copia fotostatica e disconosciuta, all’irritualità delle raccomandate, spedite da una società privata, all’omessa indicazione del tasso d’interesse e dei criteri di calcolo. 1.2.–Con la seconda doglianza (art. 360, primo comma , n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241,e all’art. 125 cod. proc. civ., e, in particolare, censura «l’omessa sottoscrizione dell’intimazione di pagamento». La sottoscrizione sarebbe prescritta a pena di nullità per ogni atto amministrativo e per -4 - ogni atto d’imposizione e, nel caso di specie, difetterebbero tanto la sottoscrizione quanto l’attestazione della conformità dell’atto all’originale. 2.–Il ricorso è inammissibile. 3.–Il fulcro della decisione del Tribunale di Catania risiede nel la tardività dell’azione della cooperativa, che il giudice qualifica come opposizione agli atti esecutivi, assoggettata al termine di decadenza di venti giorni (art. 617 cod. proc. civ.). Il Tribunale di Catania, dopo avere richiamato la normativa che regola il termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi, osserva che i motivi di opposizione «vanno dichiarati inammissibili per il decorso del termine fissato dall’art. 617 c.p.c., ciò già solo tenendo conto della data in cui viene dichiarato di aver avuto notificata la intimazione (20.12.2017) rispetto alla data di deposito del ricorso (11.12.2019)»(pagina 5 della sentenza impugnata). 4.– Contro tale decisione, che h a precluso la disamina delle doglianze proposte dalla cooperativa e reiterate in questa sede anche con il secondo mezzo, l’odierna ricorrente indirizza censure di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo. Ad avviso della cooperativa (pagina 5 del ricorso per cassazione), le statuizioni del Tribunale potrebbero essere censurate solo in sede di legittimità, in quanto, contro le sentenze che decidono sull’opposizione agli atti esecutivi, non è ammesso l’appello. 5.–È la stessa parte ricorrente ad allegare che, per «un evidente errore di trascrizione» (pagina 6 del ricorso), il giudice ha identificato nell’11 dicembre 2019, e non nell’11 dicembre 2017, la data di deposito del ricorso introduttivo. La cooperativa soggiunge che la declaratoria di tardività dell’opposizione è il frutto della «errata percezione della data del deposito dell’atto introduttivo» (pagina 7 del ricorso per cassazione), addebitabile alla fretta (pagina 12 del ricorso, a suggello dell’illustrazione del primo mezzo). -5 - 6.– L’errore, che ha condotto a reputare tardivo il ri corso, si atteggia come un tipico errore di fatto, idoneo a costituire motivo di revocazioneed estraneo all’ambito del ricorso per cassazione, che si connota in maniera indefettibile come impugnazione a critica vincolata. Alla stregua delle stesse deduzioni della parte ricorrente, il giudice è incorso in una falsa percezione della realtà, in un a svista materiale cheha portato ad affermare un fatto (il deposito in data 11 dicembre 2019),a dire della cooperativa incontestabilmente escluso dagli atti e daidocumenti di causa e idoneo a incidere sulla decisione. 7.–La sentenza impugnata ha delineato in maniera conforme a diritto le regole che presiedono all’instaurazione dell’opposizione agli atti esecutivi e non ha neppure considerato tardivo il ricorso sulla base di un’erronea applicazione della normativa sulla proroga del termine che scade di sabato o in un giorno festivo al successivo giorno non festivo. Normativa che la ricorrente richiama a sostegno del motivo di ricorso, per corroborare la tempestivitàdell’opposizione. Non si ravvisa, pertanto, la denunciata violazione di legge, che si correla a un problema esegetico e si configura come erronea ricognizione della fattispecie astratta tratteggiata dalla norma (Cass., sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155). Né si può discorrere di una falsa applicazione della legge, che si sostanzianel ricondurre la fattispecie concreta a una norma che non le si addice, poiché la fattispecie astratta da essa prevista , pur se rettamente individuata e interpretata,non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione(Cass., sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640). Il vizio di falsa applicazione postula pur sempre che la fattispecie concreta sia correttamente enucleata nelle sue componenti di fatto. -6 - Non si riscontrano neppure gli estremi del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, che pure la parte ricorrente adombra nel motivo di ricorso. Nessun ragguaglio il ricorso fornisce in ordine ai tratti distintivi del vizio denunciato. La ricorrente no n dimostra che, sulla data di proposizione del ricorso, è sorto,nel processo , dibattito tra le parti e che la sentenza è inficiata dall’omesso esame di un fatto (la proposizione del ricorso l’11 dicembre 2017 o l’11 dicembre 2019), oggetto di disputa. 8.–Nel percorso argomentativo della sentenza oggi sottoposta al vaglio di questa Corte, riveste rilievo determinante la notevole cesura tra la data della notifica dell’intimazione (20 novembre 2017) e l’asserita data di deposito del ricorso (11 dicembre 2019), posteriore di oltre due anni e dunque ictu oculitardiva, come traspare dall’inciso «già solo tenendo conto […]». Né la falsa percezione, rilevabile prima facie secondo la prospettazione della stessa parte ricorrente, cad e su un punto controverso o promana da un ’ errata valutazione delle risultanze processualie dunque da un errore di giudizio , che di per sé travalica i l perimetro del rimedio della revocazione (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032, per la revocazione delle pronunce di questa Corte). Non è dato scorgere , dunque, né la violazione e la falsa applicazionedi legge né l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Il ricorso non avvalora quei vizi tipici della sentenza, che possono essere utilmente dedotti in sede di legittimità. Alla luce delle stesse deduzioni della parte ricorrente, si riscontra una mera svista sulla data di proposizione del ricorso, che esula dalla violazione e dalla falsa applicazione della legge e dall’omesso esame di un fatto decisivo veicolato nel contraddittorio processuale, vizi specificamente allegati nell’odierno giudizio a sostegno della richiesta di riforma della decisione di primo grado. -7 - 9.– P er porre rimedio a tale errore percettivo, l’ordinamento accorda il rimedio della revocazione, proponibile, in base all’art. 395, primo comma, c.p.c. contro le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado (Cass., sez. II, 8 giugno 2007, n. 13433, sulle sentenze inappellabili)e dunque anche contro le sentenze che decidono in materia di opposizione agli atti esecutivi (come si può arguire da Cass., sez. VI-III, 16 luglio 2015, n. 14972). Come ha chiarito il Giudice delle leggi, «La ratio dell’impugnazione revocatoria per errore percettivo riposa sull’assunto che l’accertamento tendenzialmente attendibile e razionalmente controllabile della verità dei fatti identifichi una delle condizioni indefettibili della giustizia del provvedimento giurisdizionale.E poiché l’attendibilità dell’enunciazione giudiziale dei fatti dedotti a fondamento della domanda di tutela giurisdizionale costituisce estrinsecazione del principio costituzionale del giusto processo, la revocazione assurge a strumento di tutela primario tutte le volte che dallastatuizione deviata dall’errore di fatto, così come definito dalla norma censurata, derivino per la parte conseguenze pregiudizievoli sul piano dell’effettivo soddisfacimento di specifici bisogni di tutela.Un’esigenza siffatta sorge di fronte ad ogni provvedimento giurisdizionale che, a prescindere dalla forma in cui si estrinsechi, abbia ad oggetto una regolamentazione, con attitudine al giudicato, di interessi protetti dall’ordinamento giuridico, il cui iter decisionale sviato dall’errore di percezione non sia rivedibile attraverso un rimedio a critica libera come l’appello, che costituisce il mezzo ordinario e illimitato di reazione all’ingiustizia della decisione e, in quanto tale, è capace di assorbire anche l’errore revocatorio» (sentenza n. 89 del 2021, punto 3.2. del “Considerato in diritto”). 10.– Ne consegue l’inammissibilità del mezzo impugnatorio a critica vincolata esperito dalla parte, che, sotto l’egida della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo, denuncia un errore -8 - percettivo immediatamente riscontrabile ex actise dunque emendabile con il diverso strumento dellarevocazione. 11.–Nulla è dovuto per le spese del presente giudizio, in quanto il controricorso risulta tardivamente notificato (fra le molte, Cass., sez. III, 21 giugno 2017, n. 15351). A fronte d’una notifica del ricorso che si è perfezionata , per ammissione dello stesso concessionario, il 19 luglio 2021 (pagina 2 dell’atto denominato “controricorso”),nel contesto di una controversia sottratta alla sospensione durante il periodo feriale anche per quel che attiene alle impugnazioni (ordinanza n. 14972 del 2015, cit.), il controricorso risulta notificato soltanto il 22 settembre 2021. Non risulta rispettato, pertanto, il termine dell’art. 370 cod. proc. civ., nella formulazione ratione temporisapplicabile, e il controricorso è inammissibile. 12.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso , proposto successivamente al 30 gennaio 2013,impone di dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa i
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