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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17891/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che depositando conclusioni scritte unitamente alle nota spese chiede l'inammissibilità del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che depositando nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni 5 di reclusione.

Il ricorrente era ritenuto responsabile del delitto di omicidio stradale e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo essersi dato alla fuga alla vista di una pattuglia dei carabinieri, spingendo la vettura a velocità elevatissima e mettendo in pericolo l'incolunità dei militari che si ponevano al suo inseguimento, cagionava la morte di [OSCURATO:PERSONA], trasportato, il quale veniva sbalzato fuori dall'abitacolo dopo che il Dattola, avendo perso il controllo del veicolo, andava a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione.

I giudici di merito ritenevano integrate le aggravanti di cui all'art. 589 bis, commi 2, 5 n. 1) e 6, cod. pen., per essersi l'imputato - privo di patente perchè mai conseguita - posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere proceduto in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita.

Ritenevano altresì sussistenti le aggravanti contestate di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 e 3 cod. pen. 2.

L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, deducendo quanto segue.

Motivo unico: inosservanza o errone applicazione degli artt. 61 e 69 cod. pen.

La difesa rileva erronea applicazione della legge penale con riferimento a due diversi capi della sentenza.

Il giudice avrebbe erroneamente applicato a delitto colposo l'aggravante teleologica di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 cod. pen. in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

In assenza dell'elemento intenzionale l'aggravante in questione non può trovare applicazione, essendo necessaria la piena consapevolezza di agire per realizzare un evento funzionale all'esecuzione o all'occultamento di altro reato, non rilevando condotte di natura colposa di qualsiasi intensità.

Sarebbe pertanto illegittimo l'aggravio di mesi 4 di reclusione comminato per effetto della suddetta aggravante Erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen.

Il giudice di appello, nel ritenere applicabile l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. avrebbe dovuto procedere al giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 69 cod. pen. con le circostanze aggravanti ex art. 61, comma 1, n. 2 e 3 cod. pen.

Le parti, in udienza, hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto limitatamente alla questione riguardante il trattamento sanzionatorio.

La prima doglianza, concernente l'erroneo riconoscimento della ricorrenza dell'aggravante del nesso teleologico in relazione al delitto colposo non è stata devoluta al giudice di appello.

Pertanto, essa risulta inammissibile [cfr. Sez. 5, n. 12472 del 04/02/2020, Rv. 278886 - 01:"E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si contesti la sussistenza di un'aggravante, riconosciuta nel giudizio di primo grado e non contestata con i motivi di appello, essendosi sul punto formato il giudicato, in base al principio del "tantum devolutum, quantum appellaturn". (Conf.

Sez. 1, n. 2378 del 1983, Rv. 163151 e Sez. 4, n. 6735 del 1981, Rv. 149682)"].

Deve anche escludersi che possa farsi questione, sul punto, di una pena illegale, rilevabile d'ufficio, essendo tale la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (sulla nozione di pena illegale cfr. Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, P.G. in proc.

Tanzi, Rv. 260326 - 01).

Si è anche precisato che non configura un'ipotesi di pena illegale la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato [cfr. Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 266080 - 01:«Non configura un'ipotesi di pena illegale "ab origine" la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (nella specie: erroneo aumento della pena per le circostanze aggravanti, pur muovendo da una pena base corretta), sicchè, in tal caso, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di ricorso inammissibile. (In motivazione la S.C. ha precisato che rientra nella nozione di pena illegale "ah origine" quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali)»]. 3 --:> A

2. La seconda doglianza è invece fondata Ai sensi dell'art. 590-quater cod. pen., ove ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 589-bis, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, cod. pen., le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 cod. pen., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Nel caso in esame sono state ritenute le aggravanti di cui all'art. 589-bis commi secondo, quinto e sesto cod. pen. e le aggravanti di cui agli artt. 61, comma 1, n. 2 e 3 cod. pen.

Le aggravanti "privilegiate" del primo gruppo, ai sensi dell'art. 590- quater cod. pen. sono escluse dal giudizio di bilanciamento.

Non così, invece, per le aggravanti comuni di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 e 3 cod. pen.

L'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. non è esculsa dal giudizio di bilanciamento (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217 - 05: "In tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che la preclusione al bilanciamento opera solo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di comparazione)".

Ne consegue che, pur in presenza di aggravanti "privilegiate" dovrà operarsi il giudizio di comparazione tra l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. e le aggravanti comuni, principio recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096 - 01, così massimata: «Le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse. (Fattispecie relativa alle circostanze aggravanti "privilegiate" di cui all'art. 625 cod. pen.)».

3. Da quanto precede discende l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], altra Sezione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] altra sezione cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

Così deciso il 30 marzo 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che depositando conclusioni scritte unitamente alle nota spese chiede l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che depositando nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni 5 di reclusione. Il ricorrente era ritenuto responsabile del delitto di omicidio stradale e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essersi dato alla fuga alla vista di una pattuglia dei carabinieri, spingendo la vettura a velocità elevatissima e mettendo in pericolo l'incolunità dei militari che si ponevano al suo inseguimento, cagionava la morte di [OSCURATO:PERSONA], trasportato, il quale veniva sbalzato fuori dall'abitacolo dopo che il Dattola, avendo perso il controllo del veicolo, andava a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. I giudici di merito ritenevano integrate le aggravanti di cui all'art. 589 bis, commi 2, 5 n. 1) e 6, cod. pen., per essersi l'imputato - privo di patente perchè mai conseguita - posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere proceduto in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita. Ritenevano altresì sussistenti le aggravanti contestate di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 e 3 cod. pen. 2. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, deducendo quanto segue. Motivo unico: inosservanza o errone applicazione degli artt. 61 e 69 cod. pen. La difesa rileva erronea applicazione della legge penale con riferimento a due diversi capi della sentenza. Il giudice avrebbe erroneamente applicato a delitto colposo l'aggravante teleologica di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 cod. pen. in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. In assenza dell'elemento intenzionale l'aggravante in questione non può trovare applicazione, essendo necessaria la piena consapevolezza di agire per realizzare un evento funzionale all'esecuzione o all'occultamento di altro reato, non rilevando condotte di natura colposa di qualsiasi intensità. Sarebbe pertanto illegittimo l'aggravio di mesi 4 di reclusione comminato per effetto della suddetta aggravante Erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. Il giudice di appello, nel ritenere applicabile l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. avrebbe dovuto procedere al giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 69 cod. pen. con le circostanze aggravanti ex art. 61, comma 1, n. 2 e 3 cod. pen. Le parti, in udienza, hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto limitatamente alla questione riguardante il trattamento sanzionatorio. La prima doglianza, concernente l'erroneo riconoscimento della ricorrenza dell'aggravante del nesso teleologico in relazione al delitto colposo non è stata devoluta al giudice di appello. Pertanto, essa risulta inammissibile [cfr. Sez. 5, n. 12472 del 04/02/2020, Rv. 278886 - 01:"E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si contesti la sussistenza di un'aggravante, riconosciuta nel giudizio di primo grado e non contestata con i motivi di appello, essendosi sul punto formato il giudicato, in base al principio del "tantum devolutum, quantum appellaturn". (Conf. Sez. 1, n. 2378 del 1983, Rv. 163151 e Sez. 4, n. 6735 del 1981, Rv. 149682)"]. Deve anche escludersi che possa farsi questione, sul punto, di una pena illegale, rilevabile d'ufficio, essendo tale la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (sulla nozione di pena illegale cfr. Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, P.G. in proc. Tanzi, Rv. 260326 - 01). Si è anche precisato che non configura un'ipotesi di pena illegale la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato [cfr. Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 266080 - 01:«Non configura un'ipotesi di pena illegale "ab origine" la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (nella specie: erroneo aumento della pena per le circostanze aggravanti, pur muovendo da una pena base corretta), sicchè, in tal caso, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di ricorso inammissibile. (In motivazione la S.C. ha precisato che rientra nella nozione di pena illegale "ah origine" quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali)»]. 3 --:> A 2. La seconda doglianza è invece fondata Ai sensi dell'art. 590-quater cod. pen., ove ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 589-bis, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, cod. pen., le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 cod. pen., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. Nel caso in esame sono state ritenute le aggravanti di cui all'art. 589-bis commi secondo, quinto e sesto cod. pen. e le aggravanti di cui agli artt. 61, comma 1, n. 2 e 3 cod. pen. Le aggravanti "privilegiate" del primo gruppo, ai sensi dell'art. 590- quater cod. pen. sono escluse dal giudizio di bilanciamento. Non così, invece, per le aggravanti comuni di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 e 3 cod. pen. L'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. non è esculsa dal giudizio di bilanciamento (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217 - 05: "In tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l'applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che la preclusione al bilanciamento opera solo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di comparazione)". Ne consegue che, pur in presenza di aggravanti "privilegiate" dovrà operarsi il giudizio di comparazione tra l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. e le aggravanti comuni, principio recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096 - 01, così massimata: «Le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse. (Fattispecie relativa alle circostanze aggravanti "privilegiate" di cui all'art. 625 cod. pen.)». 3. Da quanto precede discende l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], altra Sezione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] altra sezione cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso il 30 marzo 2022 Il Consigliere est
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