CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 11164/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ORDINANZA sul ricorso7171/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - RG 7171/22 [OSCURATO:PERSONA]Coop. prov. servizi Est. Cons. Marulli avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 239/2022 depositata il 04/02/2022; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 5/03/2024dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Venezia, adita in riassunzione da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a seguito della cassazione di una sua precedente pronuncia, ha respinto il gravame della riassumente avverso la decisione che in primo grado aveva accolto l'opposizione della [OSCURATO:PERSONA] – società cooperativa sociale al decreto ingiuntivo a mezzo del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva reclamato il rimborso dell'IVA erroneamente applicata all'indennità corrisposta all'ingiunta per la cessazione del rapporto locativo ai sensi dell'art. 34 l. 27 luglio 1978, n. 392. Il giudice territoriale ha motivato il proprio assunto con la considerazione che, essendo avvenuto detto pagamento in esecuzione dell'accordo intercorso tra le parti in data 13.5.2011, esso era sorretto da un'idonea causa adquirendi, autonoma rispetto a quella di cui si discuteva nel giudizio, s ì che non ne poteva essere disposto il rimborso, non avendo [OSCURATO:PERSONA] proposto alcuna domanda intesa a confutarne la debenza in ragione dell'errore compiuto circa l'assoggettamento della corrisposta indennità all'IVA. La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dalla soccombente con due motivi di ricorso, seguiti da memoria, e resistiti avversariamente da controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ. e dei principi generali del contratto, per essersi la Corte d'Appello arrestata alla mera interpretazione letterale dell'accordo intercoso tra le parti senza RG 7171/22 [OSCURATO:PERSONA]Coop. prov. servizi Est. Cons. Marulli indagare quale fosse stata la comune intenzione delle parti e senza prendere in considerazione anche le altre pattuizioni di esso, così addivenendo ad una conclusione comportante un arricchimento per CPS,ed il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione parimenti delle medesime norme per essersi la Corte d'Appello interrogata sulla natura di detto negozio, segnatamente chiedendosi se esso abbia natura esecutiva degli obblighi a suo tempo sanciti dal Tribunale di Venezia in ordine alla misura dell'indennità ovvero natura transattiva della lite intercorsa al riguardo tra le parti, quando in ogni caso era escluso che esso potesse comportare un arricchimento per CPS, esaminabili congiuntamente, in quanto svolgenti la medesima censura, non meritano seguito dovendosene rilevarel'inammissibilità sotto un duplice profilo. 3. Va invero previamente osservato che entrambi i motivi, venendo meno al precetto della specificità del ricorso per cassazione – in ossequio al quale si raccomanda che i motivi di ricorso siano declinati in modo che in essi trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di congruenza , di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica puntuale enon generica , dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione – non si confrontano con le ragioni della decisione poiché il dissenso che essi intendono rimarcare rispetto all'esito finale della lite insiste su profili argomentativiestranei al suo tessuto motivazionale. L'errore ermeneutico cheper mezzo delle doglianze rassegnate si imputa alla decisione, in disparte da ogni altro rilievo preclusivo cui è soggetta la denuncia per cassazione, rappresenta infatti un ipot etico vizio della decisione che non ne intercetta la ratio. Il giudice d'appello ha ritenuto, infatti, di sanzionare l'irripet ibilità dell'esborso non già in RG 7171/22 [OSCURATO:PERSONA]Coop. prov. servizi Est. Cons. Marulli forza di una ricognizione esegetica dell'accordo steso tra le parti – di guisa che se ne possa fare ora ragione di discussione sotto il profilo della correttezza ermeneutica–, ma in forza di un giudizio che esula totalmente da questa sfera di valutazione , essendo inteso a valorizzare il fatto che il pagamento era intervenuto in adempimento di un obbligo contrattuale validamente assunto e che la causa adquirendi così provata non era perciò venuta meno in quanto nessuna domanda volta a paralizzarne l'efficacia era stata introdotta dalla ricorrente, rilievi questi che il ragionamento difensivo della ricorrente ha lasciato del tutto ignorati. 4. Queste considerazioni schiudono la porta anche ad una seconda ragione di inammissibilità del ricorso, rappresentabile sotto il profilo del giudicato formatosi in relazione alla portata degli obblighi risultanti dal citato accordo 13.5.2011. Va infatti ricordato che il Tribunale si era indotto ad accogliere l'opposizione all'ingiunzione , per mezzo della quale l'odierna ricorrente aveva reclamato il rimborso dell'IVA indebitamente corrisposta a controparte, sul rilievo, appunto, del fatto valorizzato dal giudice d'appello ovvero che il pagamento era intervenuto in adempimento di un obbligo negoziale validamente assunto dalla parte nel quadro degli accordi consacrati nella scrittura del 13.5.2011 e che la causa giustificativa non era stata fatta oggetto di alcuna contestazione idonea a rimuoverne la cogenza. Ora nell'impugnare detta sentenza avanti alla Corte d'Appello non consta, come si pretenderebbe oggi, che la decisione di primo grado sia stata aggredita sotto lo specifico profilo interpretativo di cui si discetta nel ricorso odierno. L'impugnativa, nell'occasione, era stata fatta piuttosto valere sul versante della contestata natura transattiva dell'accordo in questione, censurandosi appunto la decisione di primo grado per aver attribuito «all'accordo intervenuto tra le parti il 13 maggio 2011 valore di transazione», fermo poi, in ogni caso, che RG 7171/22 [OSCURATO:PERSONA]Coop. prov. servizi Est. Cons. Marulli «l'applicazione dell'IVA sull'indennità versata alla Cooperativa è pertanto dovuta ad un'erronea interpretazione della disciplina in materia di IVA e non ad un accordo tra le parti» e che « la fonte dell'obbligazione rimane la legge, non avendo l'accordo alcuna funzione novativa». E’ dunque evidente che all'atto di impugnare la sentenza di primo grado, che pure aveva debitamente enfatizzato il dato costituito dal vincolo negoziale, con ciò quindi mostrando di voler fondare il proprio costrutto argomentativo proprio sull'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nessuna delle odierne preoccupazioni ora esternate dalla ricorrente sotto il profilo ricognitivo del contenuto di quell'accordo ebbe a costituire ragione di contestazione, sì checirca il fatto che esso imponesse la prestazione di cui si discute e che non ne fosse stata impugnata l'efficacia, ogni discussione si deve ritenere ormai tramontata, tanto più considerando che se le questioni di cui fanno ora cenno i motivi, non prospettate in appello , non lo possano esseredi regola neppure in cassazione, ratione maiori non lo possono essere quando il giudizio di appello segua in veste di giudizio di rinvio alla cassazione di una precedentepronuncia. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da RG 7171/22 [OSCURATO:PERSONA]Coop. prov. servizi Est. Cons. Marulli parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno5.03.2024. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. Scotti