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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 48299/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 61/22 in data 06/07/2022 della Corte di appello dì Milano, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva in data 10/11/2022 con la quale i ricorrenti si sono riportati alle già rassegnate conclusioni insistendo per il loro accoglimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 9 febbraio 2021 del Tribunale di Milano che aveva condannato i sunnominati alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 100 di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 110, 633, 639-bis cod. pen. 2.

Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

I ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione ad un'erronea declaratoria di inammissibilità dell'atto d'appello.

Infatti, dalla formulazione dei medesimi, sarebbe stato possibile individuare una critica alle argomentazioni del Tribunale laddove venivano svolti richiami alle risultanze istruttorie ed / in particolarei in relazione a dichiarazioni del teste Serati.

Del tutto erroneo risulterebbe inoltre in riferimento alla presenza di questioni già esaurientemente affrontate dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati e, come tali, meritevoli di accoglimento.

2. Sostiene la Corte territoriale che l'art. 581 cod. proc. pen., per come novellato dalla

I. 103/2017, richiede esplicitamente che l'atto di impugnazione contenga l'enunciazione specifica a pena di inammissibilità dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: orientamento recepito nelle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando - come nella fattispecie - non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, essendo tale onere, a carico dell'impugnante, direttamente proporzionale al dettaglio con cui le predette ragioni sono state trattate nel provvedimento impugnato, essendosi altresì precisato che, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che, rispetto ad esso, indichi le ragioni di fatto e di diritto per cui non ne condivide la valutazione.3.

Ritiene il Collegio come l'atto di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] si ponga in posizione critica rispetto alle motivazioni del Tribunale, lamentando omissioni da parte del giudice di primo grado ed altrettante puntuali valutazioni su talune dichiarazioni rese dal teste Serati.

Il giudice di primo grado, infatti, ha trascurato aspetti decisivi sulla valutazione della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, e segnatamente ha omesso un'indagine "attenta e penetrante" sulla condotta degli agenti, coartata dalla minaccia, anche indiretta, al bene primario della vita e della personalità del soggetto, oltre a quelli ad essi direttamente collegati.

L'atto di impugnazione ha censurato apertamente la riproposizione da parte del Tribunale di una mera allegazione di pronunce giurisprudenziali solo afferenti al tema, senza tuttavia mai entrare realmente nella peculiarità del caso concreto.

Allo stesso modo era stata richiesta da parte degli appellanti una mitigazione della pena pecuniaria, con il supporto di argomentazioni espresse, valutazione che il giudice di secondo grado ha, di fatto, pretermesso.

4. Per altro verso, colgono nel segno i ricorrenti allorchè richiamano l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui (cfr., sent. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli) "il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello.

La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione.

Dunque, il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca".

Invero, l'atto di appello, nella fattispecie, non si è risolto in una mera ricostruzione dei fatti o in una doglianza generica, ma risulta ancorato a specifici motivi che enucleano la critica alla motivazione della sentenza di primo grado.

5. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio alla medesima sezione della Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che, in sede di rinvio, dovrà tener contro dei principi sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla stessa sezione della Corte d'appello di Milano, in diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 61/22 in data 06/07/2022 della Corte di appello dì Milano, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva in data 10/11/2022 con la quale i ricorrenti si sono riportati alle già rassegnate conclusioni insistendo per il loro accoglimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 9 febbraio 2021 del Tribunale di Milano che aveva condannato i sunnominati alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 100 di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 110, 633, 639-bis cod. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. I ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione ad un'erronea declaratoria di inammissibilità dell'atto d'appello. Infatti, dalla formulazione dei medesimi, sarebbe stato possibile individuare una critica alle argomentazioni del Tribunale laddove venivano svolti richiami alle risultanze istruttorie ed / in particolarei in relazione a dichiarazioni del teste Serati. Del tutto erroneo risulterebbe inoltre in riferimento alla presenza di questioni già esaurientemente affrontate dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati e, come tali, meritevoli di accoglimento. 2. Sostiene la Corte territoriale che l'art. 581 cod. proc. pen., per come novellato dalla I. 103/2017, richiede esplicitamente che l'atto di impugnazione contenga l'enunciazione specifica a pena di inammissibilità dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: orientamento recepito nelle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando - come nella fattispecie - non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, essendo tale onere, a carico dell'impugnante, direttamente proporzionale al dettaglio con cui le predette ragioni sono state trattate nel provvedimento impugnato, essendosi altresì precisato che, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che, rispetto ad esso, indichi le ragioni di fatto e di diritto per cui non ne condivide la valutazione.3. Ritiene il Collegio come l'atto di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] si ponga in posizione critica rispetto alle motivazioni del Tribunale, lamentando omissioni da parte del giudice di primo grado ed altrettante puntuali valutazioni su talune dichiarazioni rese dal teste Serati. Il giudice di primo grado, infatti, ha trascurato aspetti decisivi sulla valutazione della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, e segnatamente ha omesso un'indagine "attenta e penetrante" sulla condotta degli agenti, coartata dalla minaccia, anche indiretta, al bene primario della vita e della personalità del soggetto, oltre a quelli ad essi direttamente collegati. L'atto di impugnazione ha censurato apertamente la riproposizione da parte del Tribunale di una mera allegazione di pronunce giurisprudenziali solo afferenti al tema, senza tuttavia mai entrare realmente nella peculiarità del caso concreto. Allo stesso modo era stata richiesta da parte degli appellanti una mitigazione della pena pecuniaria, con il supporto di argomentazioni espresse, valutazione che il giudice di secondo grado ha, di fatto, pretermesso. 4. Per altro verso, colgono nel segno i ricorrenti allorchè richiamano l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui (cfr., sent. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli) "il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione. Dunque, il giudice d'appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca". Invero, l'atto di appello, nella fattispecie, non si è risolto in una mera ricostruzione dei fatti o in una doglianza generica, ma risulta ancorato a specifici motivi che enucleano la critica alla motivazione della sentenza di primo grado. 5. Le suesposte considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio alla medesima sezione della Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che, in sede di rinvio, dovrà tener contro dei principi sopra esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla stessa sezione della Corte d'appello di Milano, in diversa compos
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