CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 10933/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di ricorso; letta la nota inviata a mezzo pec in data 24 gennaio 2023 con cui il ricorrente personalmente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro ha confermato il provvedimento di applicazione della misura cautelare degli arresti donniciliari emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari per i reati di cui agli artt. 416-ter, commi 1 e 2, cod. pen. commessi in Rende in data prossimo al 26 maggio 2019. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, ritenendo l'insussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza, per motivazione illogica e travisamento della prova, che delle esigenze cautelari, alla luce della distanza temporale tra i fatti ed il provvedimento cautelare. Successivamente, con nota in data 24 gennaio 2023, trasmessa via PEC, il ricorrente personalmente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, evidenziando la sopravvenuta carenza di interesse, per essere stata la misura custodiale sostituita, in pendenza della presente impugnazione, con una misura di tipo non custodiale come era stato richiesto con il ricorso per cassazione. 3. La suddetta dichiarazione di rinuncia assume rilievo preliminare e ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tuttavia, poiché il ricorso ha contestato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una qualsiasi misura cautelare, cioè l'esistenza tanto dei gravi indizi di colpevolezza, quanto delle esigenze cautelari (nulla avendo osservato, invece, diversamente da quanto scritto nella nota in ordine all'adeguatezza della misura cautelare applicata all'indagato) l'interesse all'impugnazione, obiettivamente inteso, non può dirsi venuto meno per effetto della sostituzione della misura con altra più blanda. Infatti, l'indagato risulta tuttora sottoposto a misura cautelare personale coercitiva, ancorché non custodiale, con conferma del giudizio di gravità indiziaria e di sussistenza di esigenze cautelari, che con il ricorso egli ha inteso porre in discussione; ne discende che la manifestazione di rinuncia, venendo ad incidere su una materia del contendere ancora astrattamente sussistente, risulta frutto del libero ripensamento del proponente, e non di una circostanza sopravvenuta che abbia fatto venir meno l'interesse al ricorso. Ciò impone l'obbligo per il ricorrente di sopportare le spese del procedimento da esso scaturito oltreché il versamento della somma indicata in dispositivo a favore della Cassa delle ammende in quanto sussiste la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023 La Consigliera