CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 39340/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha respinto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati in 'due sentenze di condanna della medesima Corte di appello, rispettivamente per il delitto ex art. 73 DPR n. 309 del 1990, commesso a Gravina il 12/11/2011, e per la calunnia, commessa in Bari il 9/12/2011. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto insussistente la continuazione tra i due reati, mancanti sia della contestuale programmazione delittuosa che della necessaria unicità dello scopo, e quindi difettando la prova che al momento dell'arresto per droga il Sinisi già avesse pensato di commettere la calunnia in danno degli operatori di polizia giudiziaria. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione trascurato di considerare che la sentenza di condanna per il reato ex art. 73 DPR n. 309 del 1990 aveva accertato anche il reato ex art. 337 cod. pen., commesso dal Sinisi contestualmente all'arresto e nei confronti delle stesse persone offese dalla successiva calunnia, sicché anche quest'ultimo delitto rientrava nella program- mazione delittuosa intesa a reagire all'arresto. 3. Il ricorso è fondato. Nel procedimento ex art. 671 cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione deve verificare l'attitudine di tutti i titoli di reato che vengono indicati nell'istanza a comporre il medesimo disegno criminoso, in quanto ciascuno di essi può concorrere a rivelare l'elemento volitivo e quello finalistico dell'istituto ex art. 81 cod. pen., sicché la pretermissione di uno di essi, potenzialmente falsando la ricostruzione sintomatica dell'elemento intenzionale dell'agente, comporta un vizio di mancanza ed illogicità della motivazione. 4. Pertanto, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari (in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013), per un nuovo esame dell'istanza di continuazione in executivis alla luce di tutti i titoli di reato dedotti nelle sentenze di condanna ivi indicate. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Così deciso il giorno 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]