CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 luglio 2025
Cassazione n. 33134/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza resa in data 19 maggio 2026 il Tribunale di Romarigettava il reclamo proposto ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.nell’interesse della parte offesa [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto diarchiviazione emesso il 21 luglio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma.A fronte della deduzione difensiva secondo la quale il provvedimento diarchiviazione sarebbe stato emesso senza che la relativa richiesta fosse statanotificata al ricorrete, nonostante lo stesso avesse chiesto di esserne informato,il Tribunale osservava che in realtà la stessa risultava ritualmente notificata indata 14 maggio 2025 presso uno dei due domicili legali digitali forniti, e inparticolare presso la casella di posta [OSCURATO:EMAIL]; precisavaanche che, a mente dell’art. 410-bis cod. proc. pen., avverso il provvedimentodi archiviazione non era consentito il reclamo che fosse finalizzato a unarivisitazione nel merito della pronuncia, bensì esclusivamente a una verificadell’osservanza delle norme regolatrici del procedimento decisionale proprio delG.I.P.2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato,per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolandotre motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 90-bis, 408,comma 3, e 410-bis cod. proc. pen., 24, 111 e 101 Cost.Assumeva che il provvedimento impugnato aveva errato nel riteneresoddisfatto l’obbligo informativo nei confronti della parte offesa (che avevachiesto espressamente di essere informata della decisione del G.I.P.) mediantela sola notificazione al difensore, che, peraltro, al momento della notifica dellarichiesta di archiviazione non aveva ancora accettato la nomina.Deduceva che l’omessa informativa aveva determinato l’impossibilità per laparte offesa di proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio dimotivazione, assumendo che il Tribunale aveva ritenuto la vigenza del mandatofiduciario conferito dalla persona offesa al difensore senza verificare in concretola ritualità della nomina, la formalizzazione dell’accettazione del mandato e laconcreta operatività del difensore nel momento in cui la richiesta diarchiviazione era stata notificata.2.3. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 24, 111 e 101Cost. in relazione all’art. 6 CEDU, assumendo che nel caso di specie era statosacrificato ingiustamente il diritto della persona offesa a partecipareeffettivamente al procedimento, dovendosi ritenere che la mera notificazione aun difensore che in concreto non avesse informato il proprio assistito nonpoteva equivalere a effettiva conoscenza dell’atto processuale, consideratoanche che il ricorrente aveva indicato, oltre che il proprio domicilio legale,anche il proprio domicilio digitale.Il ricorso è inammissibile in quanto l’ordinanza impugnata, resa ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., non è impugnabile, salvo che per abnormità,laddove nel caso di specie non si lamenta l’abnormità del provvedimento, bensìsolo i vizi di violazione di legge e della motivazione (v., in termini,Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723 – 01, secondo cui èinammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanzaemessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della personaoffesa avverso il provvedimento di archiviazione; in motivazione, la Corte haprecisato che il ricorso per cassazione è, nella specie, proponibile solo perlamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencatinell'art. 606 cod. proc. pen. V., nello stesso senso,Sez. 5, Ordinanza n. 40127 del 09/07/2018, Radaelli, Rv. 273875 – 01; inmotivazione la Corte ha escluso che l'espressa previsione di non impugnabilitàin sede di legittimità di siffatta ordinanza si ponga in contrasto con l'art. 24Cost. e con l'art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU).Con tale ultima decisione di è osservato, in particolare, che “la legge n.103/2017 ha riconfigurato il regime di impugnabilità del provvedimento diarchiviazione, abrogando il sesto comma dell'art. 409 c.p.p., che in precedenzalo regolamentava, e modellando una inedita disciplina nell'art. 410-bis c.p.p.all'uopo introdotto dalla novella, il quale sostituisce al ricorso per cassazione ilreclamo al Tribunale in composizione monocratica. Per espressa previsione delterzo comma della disposizione da ultima richiamata, l'ordinanza con la qualeviene deciso il reclamo non è impugnabile. Ne consegue che, in virtù delprincipio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è possibile ricorrere percassazione avverso tale ordinanza e che, qualora il ricorso venga comunqueproposto, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del citato art.591 comma 1 lett. b) c.p.p.Né è sostenibile che l'espressa inoppugnabilità della suddetta ordinanza nonsia di ostacolo alla proponibilità del ricorso per cassazione avverso la medesima,in quanto l'inviolabilità del diritto di difesa sancita dall'art. 24 Cost. in ogni statoe grado del procedimento imporrebbe una lettura costituzionalmente orientatadella disposizione di cui al terzo comma dell'art. 410-bis c.p.p. nel senso perl'appunto dell'ammissibilità del rimedio. In proposito deve innanzi tutto esserericordato come l'art. 111 comma 7 Cost. elevi a rango costituzionale la garanziadel ricorso per cassazione esclusivamente con riguardo alle sentenze ed aiprovvedimenti in materia di libertà personale. Ed in tal senso, escluso perdefinizione che l'ordinanza in questione possa essere ricondotta a tale ultimacategoria, questa Corte ha altresì già avuto modo di escludere che la stessaabbia natura e carattere sostanziale di sentenza (Sez. 6, n. 17535 del 23 marzo2018, P.O. in proc. Scarcella, Rv. 272717), atteso che in generale iprovvedimenti in materia di archiviazione sono sforniti di uno specifico valoredecisorio che non sia quello rebus sic stantibus - stante la loro intrinsecarevocabilità attraverso il meccanismo previsto dall'art. 414 c.p.p. - mentre amaggior ragione quello che esita la procedura di reclamo non assume alcunstabile valore definitorio in relazione alla regiudicanda, posto che tale proceduraè attivabile esclusivamente per le ipotesi di violazione del contraddittoriopreviste dal primo comma dell'art. 410-bis c.p.p. e non già per questionilimiti costituzionali del diritto di accedere alla giurisdizione di legittimità, èpossibile invocare quello di difesa, atteso che il secondo comma dell'art. 24Cost. si limita a garantirne l'esercizio in ogni stato e grado del procedimento,senza però imporre a tal fine una determinata articolazione dei gradi in cui lostesso procedimento debba svolgersi, che, altrimenti, la stessa successivadisposizione di cui al citato settimo comma dell'art. 111 cesserebbe di averesignificato e si finirebbe per prefigurare come costituzionalmente necessaria laproponibilità di impugnazioni tendenzialmente all'infinito. Né, ancora, èipotizzabile un contrasto tra l'art. 410-bis terzo comma c.p.p. e le disposizionidella CEDU, atteso che queste (ed in particolare l'art. 2 del VII Protocolloaddizionale) espressamente prevedono la garanzia del doppio grado digiurisdizione solo in caso di "condanna", garanzia che peraltro nel caso di specieè comunque rispettata proprio attraverso la procedura di reclamo”.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini