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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1975

ECLI:EU:C:1975:6
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61974C0068

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 22 GENNAIO 1975 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, In questo procedimento posso presentarvi le mie conclusioni immediatamente e nella lingua processuale.

Esse saranno assai brevi: è infatti sufficiente considerare, come hanno osservato sia la Commissione, sia la Repubblica italiana, che la questione sollevata dal Tribunal administratif di Lione è da voi già stata risolta nella sentenza 9-74 (Casagrande c. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 1974, pag. 773 ).

Non vedo alcun motivo di suggerirvi per il il presente caso una diversa soluzione e rinvio senz'altro alle conclusioni da me esposte nel procedimento testé citato.

Adattando il dispositivo della sentenza 9/74 al tenore della questione sottopostavi dal giudice di Lione, propongo che la Corte affermi per diritto quanto segue: «Stabilendo che i figli di un cittadino di uno Stato membro, che lavori o abbia lavorato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare le scuole “alle stesse condizioni previste per i cittadini” del paese ospitante, l'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 1612/68 si riferisce non solo alle condizioni d'iscrizione, ma pure a tutti i diritti derivanti dall'ammissione». ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61974C0068 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 22 GENNAIO 1975 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , In questo procedimento posso presentarvi le mie conclusioni immediatamente e nella lingua processuale. Esse saranno assai brevi: è infatti sufficiente considerare, come hanno osservato sia la Commissione, sia la Repubblica italiana, che la questione sollevata dal Tribunal administratif di Lione è da voi già stata risolta nella sentenza 9-74 (Casagrande c. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 1974, pag. 773 ). Non vedo alcun motivo di suggerirvi per il il presente caso una diversa soluzione e rinvio senz'altro alle conclusioni da me esposte nel procedimento testé citato. Adattando il dispositivo della sentenza 9/74 al tenore della questione sottopostavi dal giudice di Lione, propongo che la Corte affermi per diritto quanto segue: «Stabilendo che i figli di un cittadino di uno Stato membro, che lavori o abbia lavorato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare le scuole “alle stesse condizioni previste per i cittadini” del paese ospitante, l'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 1612/68 si riferisce non solo alle condizioni d'iscrizione, ma pure a tutti i diritti derivanti dall'ammissione». ( 1 ) Traduzione dal francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1975 — Fons Iuris — Fons Iuris