Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1975
ECLI:EU:C:1975:6
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61974C0068
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 22 GENNAIO 1975 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
In questo procedimento posso presentarvi le mie conclusioni immediatamente e nella lingua processuale. Esse saranno assai brevi: è infatti sufficiente considerare, come hanno osservato sia la Commissione, sia la Repubblica italiana, che la questione sollevata dal Tribunal administratif di Lione è da voi già stata risolta nella sentenza
9-74
(Casagrande c. [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] 1974, pag. 773
). Non vedo alcun motivo di suggerirvi per il il presente caso una diversa soluzione e rinvio senz'altro alle conclusioni da me esposte nel procedimento testé citato.
Adattando il dispositivo della sentenza 9/74 al tenore della questione sottopostavi dal giudice di Lione, propongo che la Corte affermi per diritto quanto segue: «Stabilendo che i figli di un cittadino di uno Stato membro, che lavori o abbia lavorato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare le scuole “alle stesse condizioni previste per i cittadini” del paese ospitante, l'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 1612/68 si riferisce non solo alle condizioni d'iscrizione, ma pure a tutti i diritti derivanti dall'ammissione».
(
1
) Traduzione dal francese.