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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2015

Cassazione n. 22160/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORVEGLIANZA di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Torino con provvedimento del 13 gennaio 2026 harespinto la domanda di concessione della misura dell’affidamento in prova avanzata daRomano Angelo e ha dichiarato inammissibile l’ulteriore istanza di detenzione domiciliare.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando con il primomotivo la violazione degli artt. 666 cod. proc. pen e 47 L. 354/75 e vizio di motivazione.In particolare, il Tribunale ha deciso senza avere a disposizione la relazione socio-familiare di UEPE, pur avendone disposto l’acquisizione.La decisione impugnata si fonda principalmente sui precedenti penali e sulle pendenze,in particolare alla condanna del 15 febbraio 2024, all’avviso orale del Questore in data 23febbraio 2016 e alla revoca di una precedente misura alternativa.Nessun rilievo è poi stato dato alla evoluzione della personalità successiva ai fatti per iquali ha riportato condanna.3.

Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 47 ter Ord. pen e vizio dimotivazione.Il Tribunale ha omesso di vagliare l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 tercomma 1 lett. b) L. 354/75 che sarebbe stata ammissibile ponendosi la soglia massima aquattro anni, ovvero l’art. 47 quinquies comma 7 che consente l’applicazione al padre.4.

Il ricorrente ha depositato memoria in data 4 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1 Il primo motivo è palesemente infondato.Con insegnamento che qui si intende ribadire, questa Corte ha affermato che in tema diaffidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l'onere di acquisire diufficio la relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto, salvo che dettaacquisizione risulti superflua in quanto l'osservazione non riguardi un lasso di tempoconsistente e il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativanell'attestare l'inidoneità della misura richiesta per l'accertata pericolosità del condannato, danon richiedere ulteriori approfondimenti. (Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, dep. 2016,Padovani, Rv. 266209 - 01).Pertanto, le doglianze sul punto sono infondate poiché dall’impianto motivazionale delprovvedimento impugnato emerge con chiarezza che il compendio degli elementi adisposizione del Tribunale era già sufficiente ad orientare verso una conclamata pericolositàsociale del condannato senza necessità di ulteriori approfondimenti di natura socio familiare.La disamina del percorso del condannato è stata approfondita e ha avuto particolaredi lavoro; non da ultimo, poi, il provvedimento impugnato ha fatto cenno alla commissione inepoca posteriore ai fatti di interesse, di ulteriori reati, nonché alla pendenza di ulterioriprocedimenti.Dunque, la valutazione operata dal Tribunale lungi dal fondarsi solo sul pregresso haavuto ad oggetto tutto il percorso del condannato, anche successivo ai reati la cui pena è inespiazione.1.2 Anche il secondo motivo è palesemente infondato.La richiesta di detenzione domiciliare è stata avanzata di sensi dell’art. 47 ter comma 1bis Ord. pen e rispetto a tale ipotesi il detenuto se ne pone al di fuori per i limiti di pena;quanto alle ulteriori ipotesi di concessione della detenzione domiciliare le stesse non hannofatto oggetto di istanza al Tribunale che pertanto non si è pronunciato; dunque nessun viziodi motivazione per omissione è riscontrabile, laddove appunto il provvedimento non abbiadato risposta ad una istanza mai formulata.2.Quanto alla memoria la stessa non viene presa in considerazione in quanto tardiva; aisensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., "tutte le parti possono presentare motivi nuovi,memoria e fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica".Costituisce ius receptum il principio, proprio con riferimento ai termini previsti per lememorie ex art. 611 cod. proc. pen., che il deposito tardivo esime la Corte di cassazionedall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 6, n. 11630 del 27/2/2020, A., Rv. 278719;conf.

Sez.1, n. 28299 del 27/5/2019, R., Rv. 276414; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.,Rv. 274040; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673;).Nel giudizio camerale di legittimità ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. le memorie ele produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinquegiorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e,pertanto, non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazionedelle spese. (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 02)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORVEGLIANZA di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino con provvedimento del 13 gennaio 2026 harespinto la domanda di concessione della misura dell’affidamento in prova avanzata daRomano Angelo e ha dichiarato inammissibile l’ulteriore istanza di detenzione domiciliare.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando con il primomotivo la violazione degli artt. 666 cod. proc. pen e 47 L. 354/75 e vizio di motivazione.In particolare, il Tribunale ha deciso senza avere a disposizione la relazione socio-familiare di UEPE, pur avendone disposto l’acquisizione.La decisione impugnata si fonda principalmente sui precedenti penali e sulle pendenze,in particolare alla condanna del 15 febbraio 2024, all’avviso orale del Questore in data 23febbraio 2016 e alla revoca di una precedente misura alternativa.Nessun rilievo è poi stato dato alla evoluzione della personalità successiva ai fatti per iquali ha riportato condanna.3. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 47 ter Ord. pen e vizio dimotivazione.Il Tribunale ha omesso di vagliare l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 tercomma 1 lett. b) L. 354/75 che sarebbe stata ammissibile ponendosi la soglia massima aquattro anni, ovvero l’art. 47 quinquies comma 7 che consente l’applicazione al padre.4. Il ricorrente ha depositato memoria in data 4 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1 Il primo motivo è palesemente infondato.Con insegnamento che qui si intende ribadire, questa Corte ha affermato che in tema diaffidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l'onere di acquisire diufficio la relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto, salvo che dettaacquisizione risulti superflua in quanto l'osservazione non riguardi un lasso di tempoconsistente e il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativanell'attestare l'inidoneità della misura richiesta per l'accertata pericolosità del condannato, danon richiedere ulteriori approfondimenti. (Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, dep. 2016,Padovani, Rv. 266209 - 01).Pertanto, le doglianze sul punto sono infondate poiché dall’impianto motivazionale delprovvedimento impugnato emerge con chiarezza che il compendio degli elementi adisposizione del Tribunale era già sufficiente ad orientare verso una conclamata pericolositàsociale del condannato senza necessità di ulteriori approfondimenti di natura socio familiare.La disamina del percorso del condannato è stata approfondita e ha avuto particolaredi lavoro; non da ultimo, poi, il provvedimento impugnato ha fatto cenno alla commissione inepoca posteriore ai fatti di interesse, di ulteriori reati, nonché alla pendenza di ulterioriprocedimenti.Dunque, la valutazione operata dal Tribunale lungi dal fondarsi solo sul pregresso haavuto ad oggetto tutto il percorso del condannato, anche successivo ai reati la cui pena è inespiazione.1.2 Anche il secondo motivo è palesemente infondato.La richiesta di detenzione domiciliare è stata avanzata di sensi dell’art. 47 ter comma 1bis Ord. pen e rispetto a tale ipotesi il detenuto se ne pone al di fuori per i limiti di pena;quanto alle ulteriori ipotesi di concessione della detenzione domiciliare le stesse non hannofatto oggetto di istanza al Tribunale che pertanto non si è pronunciato; dunque nessun viziodi motivazione per omissione è riscontrabile, laddove appunto il provvedimento non abbiadato risposta ad una istanza mai formulata.2.Quanto alla memoria la stessa non viene presa in considerazione in quanto tardiva; aisensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., "tutte le parti possono presentare motivi nuovi,memoria e fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica".Costituisce ius receptum il principio, proprio con riferimento ai termini previsti per lememorie ex art. 611 cod. proc. pen., che il deposito tardivo esime la Corte di cassazionedall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 6, n. 11630 del 27/2/2020, A., Rv. 278719;conf. Sez.1, n. 28299 del 27/5/2019, R., Rv. 276414; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.,Rv. 274040; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673;).Nel giudizio camerale di legittimità ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. le memorie ele produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinquegiorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e,pertanto, non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazionedelle spese. (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 02)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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