CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25547/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del Sindaco e le-gale rappresentante pro tempore, con sede municipale in Termoli (86039– CB), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, rappresentato e difeso, in forza di Deliberadi G.C. n. 168 del 28/07/2021 ed in virtù di procura speciale alle liti stesain calce al ricorso e rilasciata su foglio separato (che i difensori produconocome allegato ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 123/2001), dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 58E04 H096V), del Foro di Bari, pec: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. DSL FBA80S12 B519D), del Foro di Campobasso, pec: [OSCURATO:EMAIL], unitamente ai quali ha elettivamente domiciliato presso lo StudioPlacidi in Roma (00197) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 30. I difensori dichia-rano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai sensi degliartt. artt. 133, 134, 170 comma 3 e 176 comma 2 cpc, agli indirizzi dipec: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL], comunicati all'Ordine ai sensi della l. n. 2/2009 o al numero di[OSCURATO:TELEFONO].Numero registro generale 24671/2021Numero sezionale 3255/2026Numero di raccolta generale 25547/2026Data pubblicazione 18/09/2026RicorrentecontroAcea [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede legale in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 2, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente delC.d.A. Ing. [OSCURATO:PERSONA], C.F. ([OSCURATO:PERSONA] 59P13 C346U), rappresentata e di-fesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68P04 C9331) del Foro di Ro-ma, giusta procura stesa su foglio separato da intendersi riportata in calceal controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiara di vo-ler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] e al fax. 06. 42885738.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n° 187 deposita-ta il 26 maggio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:SOCIETA]. – premesso di aver un credito di euro 1.839.663,90 neiconfronti del Comune di Termoli per riequilibrio economico derivante dalladifferenza tra costi e ricavi del servizio di gestione, manutenzione e poten-ziamento della depurazione delle acque reflue – otteneva un decreto in-giuntivo contro l'ente locale, ma se lo vedeva opporre dall'intimato che invia pregiudiziale sollevava eccezione di difetto di giurisdizione.2.- A seguito della sentenza del Tribunale di Larino, con la quale veni-va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, Acea proponevaappello.Numero registro generale 24671/2021Numero sezionale 3255/2026Numero di raccolta generale 25547/2026Data pubblicazione 18/09/2026L'impugnazione veniva accolta dalla Corte territoriale di Campobassocon la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte dichiarava lagiurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti davanti al Tribunale.3.- Osservava il secondo giudice che le domande riguardavano i mag-giori corrispettivi asseritamente dovuti dall'ente locale in base all'art. 27della Convenzione 18 gennaio 1999, nonché i costi sostenuti per interventidi riparazione e manutenzione straordinaria.Si trattava, dunque, di una lite che aveva ad oggetto il pagamento diun maggior corrispettivo.Non era, dunque, concepibile un esercizio di potere discrezionale, datoche la controversia rientrava nel tema dell'eccessiva onerosità sopravve-nuta e del conseguente riequilibrio economico del rapporto negoziale.4.- Ricorre per cassazione il Comune di Termoli, affidando il gravamead un unico articolato motivo illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria, nel qualeconclude per la reiezione dell'impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo ed unico motivo il Comune si duole della erroneità del-la sentenza per motivi attinenti alla giurisdizione (ex art. 360 n° 1 cod.proc. civ.) e della violazione e falsa applicazione dell'art. 133, primo com-ma, lettera c), del cod. proc. amm. (ex art. 360 n° 3 cod. proc. civ.).In base al combinato disposto degli artt. 26 e 27 della Convenzione, ilriconoscimento del riequilibrio economico presupponeva un'attività ammi-nistrativa di preliminare verifica dei costi documentati e di successiva ap-provazione del rendiconto annuale da parte del competente organo comu-nale, sicché la relativa determinazione costituirebbe espressione di un po-tere autoritativo di natura tecnico-discrezionale della PA, come deciso daNumero registro generale 24671/2021Numero sezionale 3255/2026Numero di raccolta generale 25547/2026Data pubblicazione 18/09/2026Cass., sez. un., 20 settembre 2019, n° 23540 e da Cons. stato, Ad. Plen.,12 aprile 2016, n° 7, nonché da varie altre decisioni di merito del giudiceamministrativo.Peraltro, a dire del ricorrente, se i principi espressi dalla Cassazione edal Consiglio di Stato devono valere quando la tutela invocata presupponea monte l'avvenuta assunzione di un provvedimento amministrativo, amaggior ragione dovrebbero valere nella presente vicenda, nella qualel'assunzione di tali provvedimenti era stata preclusa dalla condotta dellastessa società istante, atteso che i rendiconti presentati da Acea eranopervenuti solo parzialmente e con documentazione insufficiente.6.- Sulla questione di giurisdizione proposta col motivo di ricorso nonrisultano specifici precedenti di questa Corte.Si registrano, invero, pronunce anteriori in materia di riparto di giuri-sdizione nell'ipotesi in cui venga in rilievo l'approvazione di un conto traprivato e PA, ma non esattamente nei termini di cui alla presente vicenda(Cass., sez. un., 3 aprile 2009, n° 8113; Cass. sez. un., 12 giugno 2019,n° 15749; Cass., sez. un., 23 gennaio 2024, n° 2321; Cass., sez. un., 22maggio 2025, n° 13762).In tutte le decisioni – sulla base dell'art. 133, primo comma, lettera c),del cod. proc. amm. (sia nel testo attuale, sia in quello vigente rationetemporis) – si è ritenuto quanto segue: (a) le controversie in materia dipubblici servizi (quale effettivamente è quella per cui è lite) appartengonoal giudice amministrativo, salvo che la vertenza concerna indennità, cano-ni o altri corrispettivi; (b) queste ultime controversie sono solo quelleaventi contenuto meramente patrimoniale; (c) per contro, ove la lite coin-volga il contenuto dell'atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi della PAe del concessionario, ponendo in discussione il rapporto stesso “nel suoaspetto genetico e funzionale”, allora la giurisdizione spetta al giudiceamministrativo, anche in mancanza dell'impugnativa di un atto o di unprovvedimento dell'autorità.Numero registro generale 24671/2021Numero sezionale 3255/2026Numero di raccolta generale 25547/2026Data pubblicazione 18/09/2026Ora, l'odierna questione, sottoposta all'attenzione del Collegio, involgeanche una questione interpretativa, concernente gli artt. 26 e 27 del Capi-tolato speciale.Infatti, il ricorrente ha fatto osservare che, stando agli artt. 26 e 27della Concessione (debitamente trascritti a pagina 11 del ricorso), il credi-to per il riequilibrio dei costi/ricavi dipende da una preliminare verificadell'ente locale, consistente nell'approvazione dei rendiconti presentati dalGestore.Pertanto, a seconda dall'interpretazione che venga data ai due citatiarticoli della Convenzione, l'esame del rendiconto può alternativamenteterminare con un provvedimento amministrativo privo di ogni carattere di-screzionale, oppure in un atto che costituisce espressione dell'autorità del-la PA.Infatti, tenendo conto dei precedenti di legittimità citati, ove si ritengache gli artt. 26 e 27 del Capitolato speciale disciplinano tale attività di ve-rifica in senso esclusivamente passivo, come semplice presa d'atto dei ri-cavi e, soprattutto, dei costi indicati dalla parte privata, senza possibilitàdi alcun sindacato da parte del Comune, la causa andrebbe rimessa algiudice ordinario.Al contrario, ove si osservi che essi attribuiscono alla parte pubblicauna potestà di controllo delle singole voci del rendiconto, che culmina conuna approvazione, necessariamente implicante un'attività discrezionale divalutazione delle singole poste attive e passive (come, del resto, potrebbedesumersi dalla formula dello stesso art. 27, nel quale il superamento deicosti rispetto ai ricavi è predicata come meramente ipotetica: “Se per ipo-tesi i costi di gestione dovessero superare i ricavi…”), la controversia an-drebbe rimessa al giudice amministrativo.7.- In conclusione, la causa deve essere rimessa al [OSCURATO:PERSONA] l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.Numero registro generale 24671/2021Numero sezionale 3255/2026Numero di raccolta generale 25547/2026Data pubblicazione 18/09/2026 P.Q.Mdispone la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale asse-gnazione alle Sezioni Unite.Così deciso in Roma l'11 settembre 2026, nell'adunanza cameraledella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino