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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36519/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29 novembre 2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in data 20 aprile 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628, primo comma, cod. pen..

Considerato che tutti i motivi dedotti, con i quali si censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, numero 4, cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, mancando la necessaria correlazione con le argomentazioni del provvedimento impugnato, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 e Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), dai giudici del merito (si vedano pagg. 3 e 4 sulla puntuale risposta alle doglianze difensive, sulla coerenza del narrato a quanto constatato dalle forze dell'ordine e dalla teste Aguilar e sulla esclusione della particolare tenuità del danno, anche in ragione del disagio morale subito dalla vittima); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29 novembre 2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in data 20 aprile 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628, primo comma, cod. pen.. Considerato che tutti i motivi dedotti, con i quali si censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, numero 4, cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, mancando la necessaria correlazione con le argomentazioni del provvedimento impugnato, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 e Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), dai giudici del merito (si vedano pagg. 3 e 4 sulla puntuale risposta alle doglianze difensive, sulla coerenza del narrato a quanto constatato dalle forze dell'ordine e dalla teste Aguilar e sulla esclusione della particolare tenuità del danno, anche in ragione del disagio morale subito dalla vittima); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 se
Sentenza Cassazione n. 36519/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris