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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2021

Cassazione n. 37176/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13755/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA] & Associati s.r.I., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2200/25/14, depositata il 17 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 2200/25/14 del 17/11/2014 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) ha accolto l'impugnazione principale proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (Mimi) e respinto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Prato (di seguito CTP) n. 25/07/12, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento era stato emesso in ragione di cessioni intracomunitarie e cessioni all'importazione erroneamente ritenute non imponibili;

2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Mimi resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza depositata in data 03/06/2021 l'Agenzia delle entrate ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta definizione delle lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, 119, conv. con modif. nella

I. 17 dicembre 2018, n. 136;

1.1. con nota del 22/07/2021 Mimi si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, depositando i documenti attestanti l'intervenuta definizione agevolata della lite; 2 Cons est.

G.M Nonno

2. va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite (Cass. n. 28311 del 07/11/2018; Cass. n. 10198 del 27/04/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma il 15 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13755/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA] & Associati s.r.I., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2200/25/14, depositata il 17 novembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 2200/25/14 del 17/11/2014 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) ha accolto l'impugnazione principale proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (Mimi) e respinto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Prato (di seguito CTP) n. 25/07/12, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2006; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento era stato emesso in ragione di cessioni intracomunitarie e cessioni all'importazione erroneamente ritenute non imponibili; 2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. Mimi resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza depositata in data 03/06/2021 l'Agenzia delle entrate ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta definizione delle lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, 119, conv. con modif. nella I. 17 dicembre 2018, n. 136; 1.1. con nota del 22/07/2021 Mimi si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, depositando i documenti attestanti l'intervenuta definizione agevolata della lite; 2 Cons est. G.M Nonno 2. va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite (Cass. n. 28311 del 07/11/2018; Cass. n. 10198 del 27/04/2018). P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma il 15 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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