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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 02901/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIP TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Jqr ì Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Sassari per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato.

L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'incidente stradale e vizio di violazione di legge in ordine alla disposta sanzione accessoria del fermo amministrativo.

Il motivo inerente alla inconfigurabilità del reato aggravato dall'aver provocato un incidente stradale è inammissibile.

Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre infatti ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare il vizio denunciato non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione.

E' invece fondato il secondo motivo.

Al ricorrente è stato contestato il reato di cui all'art. 186, secondo comma, lett c) e 186 comma 2 bis CdS, che, in caso di incidente stradale, prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà di terzi.

Risulta pacificamente dagli atti ( cfr. comunicazione della notizia di reato) che il veicolo condotto dall'imputato era di proprietà del padre dell'imputato.

La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio limitatamente alla applicazione della sanzione del fermo amministrativo, con conseguente eliminazione della relativa statuizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fermo amministrativo del veicolo Audi Q 7 tg.ZA 3903G, che elimina.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 I Consi liere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIP TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Jqr ì Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Sassari per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato. L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'incidente stradale e vizio di violazione di legge in ordine alla disposta sanzione accessoria del fermo amministrativo. Il motivo inerente alla inconfigurabilità del reato aggravato dall'aver provocato un incidente stradale è inammissibile. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre infatti ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio denunciato non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione. E' invece fondato il secondo motivo. Al ricorrente è stato contestato il reato di cui all'art. 186, secondo comma, lett c) e 186 comma 2 bis CdS, che, in caso di incidente stradale, prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà di terzi. Risulta pacificamente dagli atti ( cfr. comunicazione della notizia di reato) che il veicolo condotto dall'imputato era di proprietà del padre dell'imputato. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio limitatamente alla applicazione della sanzione del fermo amministrativo, con conseguente eliminazione della relativa statuizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fermo amministrativo del veicolo Audi Q 7 tg.ZA 3903G, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 I Consi liere
Sentenza Cassazione n. 02901/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris