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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 giugno 2025

Cassazione n. 02939/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16545/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentae difende -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.539/2025 depositata il 21/06/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00per compensi, per i controricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario, ed euro 5.000,00 per [OSCURATO:SOCIETA]. oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ciascuno ed agli accessori di legge.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16545/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentae difende -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.539/2025 depositata il 21/06/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00per compensi, per i controricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario, ed euro 5.000,00 per [OSCURATO:SOCIETA]. oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ciascuno ed agli accessori di legge. Così
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