CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 38269/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — A _ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si evidenziano la gravità dei fatti commessi -rapina aggravata e lesioni personali nel 2015-, la rilevanza di un altro precedente per stupefacenti nel 2013, la mancanza di revisione critica del proprio operato e l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole per via del fondato pericolo di commissione di ulteriori reati, in presenza di lontano fine pena. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 47 I. n. 354 del 1975. Il ricorrente lamenta il travisamento degli elementi di fatto decisivi; non è stato considerato l'ampio periodo di pena già espiata durante il quale è stata tenuta una condotta corretta -giusta fruizione di liberazione anticipata- e l'iniziato percorso di emenda -giusta la regolare attività lavorativa in ottica di reinserimento familiare e sociale-. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto dell'istanza è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale del soggetto recluso, tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione. Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso Sez. I 27.10.1994, ric. Bonicoli, nonchè Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata. Il Tribunale ha infatti manifestato un complessivo giudizio negativo sulla personalità del richiedente, alimentato non soltanto dalla gravità del reato in espiazione ma da ulteriori elementi di conoscenza, con particolare riguardo alla negativa relazione di sintesi sulla evoluzione della personalità . L In tal senso, la valutazione non può dirsi irragionevole nè basata su dati di fatto erronei e le doglianze del ricorrente non consentono di individuare un vizio della decisione, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione di elementi di fatto non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]