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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22651/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]/02 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Palermo ha rideterminato la pena, per il resto confermando la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i delitti, tra loro uniti dal vincolo della continuazione, di tentata truffa (artt. 56, 640 cod. pen.) e di possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter cod. pen.), commessi in Bagheria il 12 febbraio 2020.

L'imputato si sarebbe dapprima messo in contatto telefonico con [OSCURATO:PERSONA], presentandosi come medico in grado di assicurargli un lavoro previa corresponsione di una somma iniziale a titolo di "fideiussione" che gli sarebbe stata restituita dopo l'inizio dell'attività; poi, all'incontro pattuito, si sarebbe presentato come maggiore dei carabinieri, esibendo un porta-tesserino con placca in metallo recante la dicitura "Carabinieri" e dichiarandosi incaricato di riscuotere la somma.

Il definitivo impossessamento della somma non è riuscito per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, preallertate dalla persona offesa, che hanno tratto in arresto l'odierno ricorrente.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al delitto di tentata truffa: mancherebbe la concreta idoneità degli atti a determinare l'induzione in errore, dal momento che la persona offesa, insospettitasi dopo il contatto telefonico, si era rivolta alle forze dell'ordine.

2.2. Con il secondo motivo deduce analoghi vizi con riferimento al reato di cui all'art. 497-ter cod. pen.: la placca originale sarebbe stata regalata all'imputato da un ex fidanzato della sorella, e dunque mancherebbe il requisito della "illecita detenzione"; la fattispecie difetterebbe di concreta offensività, non essendosi rivelata in grado di ingannare la persona offesa.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Un primo profilo di inammissibilità è comune ad entrambi i motivi, in quanto essi costituiscono la riproposizione di analoghi motivi sollevati dinanzi alla Corte di appello, dei quali la sentenza di secondo grado dà contezza a pagina 2 della motivazione ed ai quali risponde, alle pagine da 3 a 6 della medesima motivazione, con argomenti del tutto pertinenti e logici.

E' inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

2. Con riguardo specificamente al primo motivo, la motivazione della Corte di appello è del tutto logica laddove ha effettuato una corretta valutazione ex ante dell'idoneità degli atti compiuti dal Migliorisi a procurarsi il profitto ingiusto avuto di mira.

Il ricorrente reclama una valutazione "in concreto", che però pretende si tenga conto di ciò che all'imputato non era noto al momento di commissione del fatto, e che, comunque, non era tale da rendere il reato impossibile ai sensi dell'art. 49 cod. pen.: condizione, quest'ultima, che si verifica solo quando l'inidoneità dell'azione sia assoluta, nel senso che «la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente» (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085); ovvero quando «l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali» (Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902).

La Corte di appello ha fatto invece corretta applicazione dei principi in tema di valutazione dell'idoneità degli atti nel tentativo: «l'accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02).

Il ricorrente, al momento in cui le forze dell'ordine sono intervenute, aveva fatto tutto quanto concretamente nelle proprie possibilità per realizzare l'ingiusto profitto, contattando la vittima, prospettandole un vantaggio ed inducendola a consegnare il denaro, procurando l'incontro per tale consegna e, ivi, presentandosi ed accreditandosi - anche mediante la commissione del reato di cui al capo B - come ufficiale dei carabinieri, per suffragare le affermazioni false fatte fino a quel momento, allo scopo di convincere la vittima, fino alla materiale consegna della busta contenente il denaro.

Quel che a lui in quel momento si presentava, secondo la concorde motivazione resa sul punto dalle due sentenze di merito, era una vittima bisognosa di lavoro e disponibile a pagare una somma per ottenerlo, con la promessa di restituzione una volta conseguito l'impiego; vittima le cui resistenze potevano ragionevolmente presentarsi come vincibili attraverso l'artificio consistito nel presentarsi dapprima, al telefono, come un medico amico del sanitario di fiducia della persona offesa e poi, nell'incontro personale, come un ufficiale dei carabinieri.

3. Il delitto di cui all'art. 497-ter, comma primo, parte seconda, cod. pen. è integrato dalla mera detenzione di un contrassegno riferibile ad un corpo di polizia, anche se "grossolanamente falsificato" (Sez. 5, n. 45126 del 05/06/2019, Cervignani, Rv. 277539) ovvero nemmeno più in uso (Sez. 5, n. 1808 del 17/11/2021, dep. 2022, Magini, Rv. 282472), contrassegno che simula la funzione dell'originale ed è dunque idoneo «a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali» del detentore e «sul potere connesso all'uso del segno».

In tal senso si è espressa, insieme a molte altre, Sez. 5, 23/05/2013 n. 35094, Bongiorno, Rv. 256951), che ha aggiunto: «su tale idoneità si esplica il giudizio di merito che, se congruo, è insindacabile dalla cassazione».

Orbene, l'idoneità è stata congruamente argomentata dai giudici di merito e, per quanto riguarda quello di secondo grado, anche in risposta ad un motivo di appello che, sostanzialmente, viene reiterato nell'odierno motivo di ricorso: la persona offesa non conosceva l'identità del proprio interlocutore, che si è presentato come maggiore dell'Arma dei Carabinieri ed ha accreditato la propria affermazione, e la funzione pubblica che essa postulava, attraverso l'esibizione della placca riportante l'indicazione "Carabinieri", normalmente in uso agli appartenenti all'Arma.

Sulla precisa risposta al motivo di appello, fornita dalla Corte territoriale, con riguardo all'argomento secondo il quale non potrebbe parlarsi di detenzione perché l'oggetto era stato regalato all'imputato (risposta contenuta a pagina 6 della sentenza, pienamente convincente, laddove ha ritenuto la circostanza antefatto non significativo ai fini dell'integrazione del reato), manca ogni confronto, essendosi il ricorrente limitato a riproporre la censura.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]/02 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Palermo ha rideterminato la pena, per il resto confermando la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i delitti, tra loro uniti dal vincolo della continuazione, di tentata truffa (artt. 56, 640 cod. pen.) e di possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter cod. pen.), commessi in Bagheria il 12 febbraio 2020. L'imputato si sarebbe dapprima messo in contatto telefonico con [OSCURATO:PERSONA], presentandosi come medico in grado di assicurargli un lavoro previa corresponsione di una somma iniziale a titolo di "fideiussione" che gli sarebbe stata restituita dopo l'inizio dell'attività; poi, all'incontro pattuito, si sarebbe presentato come maggiore dei carabinieri, esibendo un porta-tesserino con placca in metallo recante la dicitura "Carabinieri" e dichiarandosi incaricato di riscuotere la somma. Il definitivo impossessamento della somma non è riuscito per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, preallertate dalla persona offesa, che hanno tratto in arresto l'odierno ricorrente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al delitto di tentata truffa: mancherebbe la concreta idoneità degli atti a determinare l'induzione in errore, dal momento che la persona offesa, insospettitasi dopo il contatto telefonico, si era rivolta alle forze dell'ordine. 2.2. Con il secondo motivo deduce analoghi vizi con riferimento al reato di cui all'art. 497-ter cod. pen.: la placca originale sarebbe stata regalata all'imputato da un ex fidanzato della sorella, e dunque mancherebbe il requisito della "illecita detenzione"; la fattispecie difetterebbe di concreta offensività, non essendosi rivelata in grado di ingannare la persona offesa. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Un primo profilo di inammissibilità è comune ad entrambi i motivi, in quanto essi costituiscono la riproposizione di analoghi motivi sollevati dinanzi alla Corte di appello, dei quali la sentenza di secondo grado dà contezza a pagina 2 della motivazione ed ai quali risponde, alle pagine da 3 a 6 della medesima motivazione, con argomenti del tutto pertinenti e logici. E' inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2. Con riguardo specificamente al primo motivo, la motivazione della Corte di appello è del tutto logica laddove ha effettuato una corretta valutazione ex ante dell'idoneità degli atti compiuti dal Migliorisi a procurarsi il profitto ingiusto avuto di mira. Il ricorrente reclama una valutazione "in concreto", che però pretende si tenga conto di ciò che all'imputato non era noto al momento di commissione del fatto, e che, comunque, non era tale da rendere il reato impossibile ai sensi dell'art. 49 cod. pen.: condizione, quest'ultima, che si verifica solo quando l'inidoneità dell'azione sia assoluta, nel senso che «la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente» (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085); ovvero quando «l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali» (Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902). La Corte di appello ha fatto invece corretta applicazione dei principi in tema di valutazione dell'idoneità degli atti nel tentativo: «l'accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02). Il ricorrente, al momento in cui le forze dell'ordine sono intervenute, aveva fatto tutto quanto concretamente nelle proprie possibilità per realizzare l'ingiusto profitto, contattando la vittima, prospettandole un vantaggio ed inducendola a consegnare il denaro, procurando l'incontro per tale consegna e, ivi, presentandosi ed accreditandosi - anche mediante la commissione del reato di cui al capo B - come ufficiale dei carabinieri, per suffragare le affermazioni false fatte fino a quel momento, allo scopo di convincere la vittima, fino alla materiale consegna della busta contenente il denaro. Quel che a lui in quel momento si presentava, secondo la concorde motivazione resa sul punto dalle due sentenze di merito, era una vittima bisognosa di lavoro e disponibile a pagare una somma per ottenerlo, con la promessa di restituzione una volta conseguito l'impiego; vittima le cui resistenze potevano ragionevolmente presentarsi come vincibili attraverso l'artificio consistito nel presentarsi dapprima, al telefono, come un medico amico del sanitario di fiducia della persona offesa e poi, nell'incontro personale, come un ufficiale dei carabinieri. 3. Il delitto di cui all'art. 497-ter, comma primo, parte seconda, cod. pen. è integrato dalla mera detenzione di un contrassegno riferibile ad un corpo di polizia, anche se "grossolanamente falsificato" (Sez. 5, n. 45126 del 05/06/2019, Cervignani, Rv. 277539) ovvero nemmeno più in uso (Sez. 5, n. 1808 del 17/11/2021, dep. 2022, Magini, Rv. 282472), contrassegno che simula la funzione dell'originale ed è dunque idoneo «a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali» del detentore e «sul potere connesso all'uso del segno». In tal senso si è espressa, insieme a molte altre, Sez. 5, 23/05/2013 n. 35094, Bongiorno, Rv. 256951), che ha aggiunto: «su tale idoneità si esplica il giudizio di merito che, se congruo, è insindacabile dalla cassazione». Orbene, l'idoneità è stata congruamente argomentata dai giudici di merito e, per quanto riguarda quello di secondo grado, anche in risposta ad un motivo di appello che, sostanzialmente, viene reiterato nell'odierno motivo di ricorso: la persona offesa non conosceva l'identità del proprio interlocutore, che si è presentato come maggiore dell'Arma dei Carabinieri ed ha accreditato la propria affermazione, e la funzione pubblica che essa postulava, attraverso l'esibizione della placca riportante l'indicazione "Carabinieri", normalmente in uso agli appartenenti all'Arma. Sulla precisa risposta al motivo di appello, fornita dalla Corte territoriale, con riguardo all'argomento secondo il quale non potrebbe parlarsi di detenzione perché l'oggetto era stato regalato all'imputato (risposta contenuta a pagina 6 della sentenza, pienamente convincente, laddove ha ritenuto la circostanza antefatto non significativo ai fini dell'integrazione del reato), manca ogni confronto, essendosi il ricorrente limitato a riproporre la censura. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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