CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 37883/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5 dicembre 2023, il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla relativa richiesta formulata dal Procuratore della Repubblica, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Rovigo in data 4 giugno 2014, confermata dalla Corte di appello di Venezia il 6 maggio 2019, irrevocabile il 20 settembre 2019. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver esaminato detta sentenza, ha così motivato: «nel merito deve quindi ritenersi che la concessione della sospensione condizionale della pena da parte del Tribunale di Rovigo debba essere revocata, posto che pena inflitta, cumulata con quella della Corte di appello di Bologna (ndr in data del 31 gennaio 2014, irrevocabile il 17 maggio 2014), supera la durata di anni due di reclusione». 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Conti, chiedendone l'annullamento per un unico motivo con cui denuncia la violazione dell'art. 648 cod. pen. Lamenta l'inammissibilità, in concreto, del rimedio esperito dall'Ufficio di procura al fine della revoca del beneficio pur concesso in presenza di cause ostative, posto che il Giudice del merito era a conoscenza (ovvero poteva conoscere) che si trattava di seconda sospensione condizionale della pena. Pertanto l'unico rimedio esperibile da parte del Pubblico ministero sarebbe stato quello dell'impugnazione della sentenza che aveva erroneamente condizionalmente sospeso la condanna. La revoca sarebbe avvenuta in violazione del principio di diritto espresso dalle Sez. U 23 aprile 2015, n. 37345, Longo, Rv. 264381, essendovi una causa ostativa al riconoscimento di detto beneficio evidente e conoscibile ex actis, costituita dalla avvenuta relativa iscrizione al S.i.c. annotata in calce alla sentenza della Corte di appello di Bologna, prodotta in allegato alla memoria depositata al Giudice dell'esecuzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 22 febbraio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito.2. Giova preliminarmente osservare che, sebbene il Giudice dell'esecuzione non vi abbia fatto espresso richiamo, la revoca della sospensione condizionale della pena è avvenuta sulla base del combinato disposto degli artt. 168, terzo comma, e 164, quarto comma, cod. pen. Ciò premesso, la ricorrente - sebbene con un argomento non del tutto pertinente (ovverosia quello dell'asserita inammissibilità del rimedio esperito dinanzi al Giudice dell'esecuzione da parte del Pubblico ministero al fine di ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena che si assume fruita contra legem - nella sostanza lamenta la mancata verifica da parte del Giudice dell'esecuzione della conoscenza, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha pronunciato la sentenza del 6 maggio 2019 della precedente sentenza, resa il 31 gennaio 2014 e, dunque, della causa ostativa, facendo espresso riferimento all'arresto espresso in Sez. U Longo. E fermo nella giurisprudenza di questa Corte, invero, il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione e che, a tal fine, il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 5, n. 23133 del 9/7/2020, Bordonaro, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del 16/1/2018, Signoretto, Rv. 272832; Sez. 1, n. 13390 del 05/03/2020, Iacopino, n. m.). È stato chiarito che il criterio discretivo, rilevante in senso ostativo alla possibilità di revoca, è quello non alla mera astratta conoscibilità della causa ostativa, bensì alla conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti: si è, invero, precisato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, provvedere all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (così Cass. Sez. U, n. 37345 del 2015, cit.).3. Nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione non ha adempiuto all'onere che gli incombeva e di tanto la ricorrente si è lamentata specificamente. Essendo stata ritenuta l'ipotesi di revoca di cui all'art. 168, terzo comma, in relazione all'art. 164, quarto comma, cod. pen., per essere stata - la sospensione condizionale della pena - concessa più di una volta, in assunta violazione dei limiti fissati dall'art. 163 cod. pen., fondatamente la ricorrente deduce che non sussiste motivazione circa la verifica della mancata conoscenza del precedente (presupposto come) ostativo da parte del giudice della cognizione che aveva concesso il nuovo beneficio sospensivo. L'ordinanza impugnata che ha, di fatto, disposto la revoca in applicazione della disciplina prevista dall'art. 168, terzo comma, e dall'art. 164 cod. pen., non ha dato atto di avere effettuato il controllo ex actis, richiesto per la verifica del presupposto dell'applicazione della disciplina succitata e del relativo esito e risulta, pertanto, inficiata dall'erronea applicazione della legge in quanto il Giudice della esecuzione ha omesso di accertare effettivamente, mediante richiamo del fascicolo del giudizio se i precedenti ostativi risultassero documentalmente noti al giudice che concesse il beneficio. Tale vizio è stato correttamente evidenziato con l'atto d'impugnazione. Si rivela pertinente, in proposito, l'arresto secondo cui il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione, senza aver previamente verificato che a quest'ultimo non fosse nota la causa ostativa, postula, diversamente essendo aspecifico, la specifica allegazione che tale conoscenza in realtà sussisteva (Sez. 3, n. 382630 del 21/5/2021, Orlandi, Rv. 282330). 4. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Rovigo per un nuovo giudizio da svolgersi nel rispetto del suindicato principio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rov