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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08502/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 47 cod. pen. - risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato; Ritenuto che non può essere considerato errore sul fatto esimente la supposta convinzione di avere ottenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari fondata esclusivamente sulla circostanza che il difensore aveva presentato istanza in tal senso; questa Corte ha precisato che in materia di evasione l'errore rilevante ai sensi dell'art. 47 cit. deve fondarsi su un atto dell'autorità giudiziaria dal quale possa trarsi la scusabile convinzione della liceità della propria condotta (principio affermato da Sez. 6, n. 27124 del 25/05/2011, Pm in proc.

Marici, Rv. 250733 - 01, relativamente all'avvenuta notifica all'imputato di un avviso che gli comunicava la data dell'udienza fissata per il riesame della misura cautelare, atto dal quale il predetto aveva tratto il convincimento di essere stato autorizzato a intervenire all'udienza); situazione, all'evidenza, insussistente nel caso in esame; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 47 cod. pen. - risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato; Ritenuto che non può essere considerato errore sul fatto esimente la supposta convinzione di avere ottenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari fondata esclusivamente sulla circostanza che il difensore aveva presentato istanza in tal senso; questa Corte ha precisato che in materia di evasione l'errore rilevante ai sensi dell'art. 47 cit. deve fondarsi su un atto dell'autorità giudiziaria dal quale possa trarsi la scusabile convinzione della liceità della propria condotta (principio affermato da Sez. 6, n. 27124 del 25/05/2011, Pm in proc. Marici, Rv. 250733 - 01, relativamente all'avvenuta notifica all'imputato di un avviso che gli comunicava la data dell'udienza fissata per il riesame della misura cautelare, atto dal quale il predetto aveva tratto il convincimento di essere stato autorizzato a intervenire all'udienza); situazione, all'evidenza, insussistente nel caso in esame; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 08502/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris