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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 29418/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza resa dal Gup del Tribunale di Avellino, ha confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi di prova sull'asserto spaccio e alle questioni poste nei motivi di appello; alla mancata applicazione dell'art. 131-bis; alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile in quanto generico.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Napoli (pp. 7-8, in relazione alla responsabilità), il ricorrente ha riprodotta censure già adeguatamente vagliate e disattese (con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito.

Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Giova poi ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, l'impianto giustificativo (p. 8) in ordine al 1:rattamento sanzionatorio (con riguardo alle richieste attenuanti generiche e all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza resa dal Gup del Tribunale di Avellino, ha confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli elementi di prova sull'asserto spaccio e alle questioni poste nei motivi di appello; alla mancata applicazione dell'art. 131-bis; alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Napoli (pp. 7-8, in relazione alla responsabilità), il ricorrente ha riprodotta censure già adeguatamente vagliate e disattese (con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Giova poi ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, l'impianto giustificativo (p. 8) in ordine al 1:rattamento sanzionatorio (con riguardo alle richieste attenuanti generiche e all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 29418/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris