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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 24291/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16852/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della regione pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio distaccato della Regione in [OSCURATO:PERSONA] n. 355, Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; - controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Comune di Pordenone; - intimati – - avverso la sentenza n. 17/2023 della Corte di Appello di Trieste pubblicata il 16/2/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’ud
Decreto Cassazione n. 24291/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris