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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 47122/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la senetnza del 26/04/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 12 aprile 2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 368 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo inosservanza dell'art. 161 cod. proc. pen. in relazione all'art. 171 cod. proc. pen. e degli artt. 178, 179 e 180 cod. proc. pen. in relazione all'intervento e all'omessa citazione dell'imputato.

A questi è stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore nonostante abbia eletto domicilio sin dagli inizi del procedimento presso il proprio luogo di residenza, Comune di Vittoria, [OSCURATO:SOCIETA], senza mai modificare né la residenza né il domicilio, essendo stati notificati tutti gli atti al predetto domicilio con buon esito.

Eccepita la nullità della citazione, la Corte di appello, all'udienza del 5 aprile 2022 la accoglieva disponendo la citazione dell'imputato per la successiva udienza del 26 aprile 2022.

La notifica, dopo esito negativo per mancanza di numero civico, avveniva a mani dell'imputato in data 19 aprile, la cui tardività purtuttavia non era rilevata dalla Corte di appello che ha rigettato l'eccezione della irregolarità della notifica proposta dal difensore.

La Corte, all'esito negativo della citazione, avrebbe dovuto rinnovarla a mani del difensore e non ritenere validamente costituito il rapporto processuale in ragione della precedente notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., già dichiarata nulla all'udienza del 5 aprile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, consentendo di apprezzare il decorso della prescrizione del reato.

2. Dalla sentenza impugnata risulta che: - la Corte di appello, alla udienza del 5.4.2022, in accoglimento della eccezione difensiva di nullità della notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per la predetta udienza non potendo ritenersi insufficiente l'indirizzo indicato dell'imputato, disponeva la notifica del decreto di citazione per la successiva udienza del 26.4.2022; - a questa udienza, la Corte prendeva atto del verbale di vane ricerche dei CC di Vittoria in considerazione della mancanza di numero civico e della vastità della contrada indicata oltre che del mancato esito dei contatti con la madre e con moglie dell'interessato, quindi, "alla luce di quanto sopra, ritenuto che, per come ricostruito, la notifica per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] deve ritenersi regolarmente effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a causa della irreperibilità del Russo al domicilio eletto" ha disposto procedersi oltre, decidendo sulle conclusioni del P.g. e della difesa.

3. Deve condividersi l'orientamento secondo il quale, in tema di notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, una volta che ne sia stata dichiarata la nullità e ne sia stata ordinata la rinnovazione, non è possibile, sulla base di una diversa evidenza sulla domiciliazione dell'imputato, recuperare l'efficacia della notifica dichiarata invalida e da considerarsi ormai "tamquam non esset" (Sez. 4, n. 42461 del 09/05/2018, Rv. 274764-02), cosicchè la Corte non poteva far rivivere una notificazione di cui aveva dichiarato la nullità.

4. Tuttavia, deve rilevarsi il decorso del termine massimo della prescrizione alla data del 26/4/2022 (tenuto conto dei 48 gg. di sospensione per il rinvio dal 28/10/2015 al 15/12/2015) - essendo stata esclusa la contestata recidiva -, rilievo al quale consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la senetnza del 26/04/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 12 aprile 2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 368 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo inosservanza dell'art. 161 cod. proc. pen. in relazione all'art. 171 cod. proc. pen. e degli artt. 178, 179 e 180 cod. proc. pen. in relazione all'intervento e all'omessa citazione dell'imputato. A questi è stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore nonostante abbia eletto domicilio sin dagli inizi del procedimento presso il proprio luogo di residenza, Comune di Vittoria, [OSCURATO:SOCIETA], senza mai modificare né la residenza né il domicilio, essendo stati notificati tutti gli atti al predetto domicilio con buon esito. Eccepita la nullità della citazione, la Corte di appello, all'udienza del 5 aprile 2022 la accoglieva disponendo la citazione dell'imputato per la successiva udienza del 26 aprile 2022. La notifica, dopo esito negativo per mancanza di numero civico, avveniva a mani dell'imputato in data 19 aprile, la cui tardività purtuttavia non era rilevata dalla Corte di appello che ha rigettato l'eccezione della irregolarità della notifica proposta dal difensore. La Corte, all'esito negativo della citazione, avrebbe dovuto rinnovarla a mani del difensore e non ritenere validamente costituito il rapporto processuale in ragione della precedente notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., già dichiarata nulla all'udienza del 5 aprile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, consentendo di apprezzare il decorso della prescrizione del reato. 2. Dalla sentenza impugnata risulta che: - la Corte di appello, alla udienza del 5.4.2022, in accoglimento della eccezione difensiva di nullità della notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per la predetta udienza non potendo ritenersi insufficiente l'indirizzo indicato dell'imputato, disponeva la notifica del decreto di citazione per la successiva udienza del 26.4.2022; - a questa udienza, la Corte prendeva atto del verbale di vane ricerche dei CC di Vittoria in considerazione della mancanza di numero civico e della vastità della contrada indicata oltre che del mancato esito dei contatti con la madre e con moglie dell'interessato, quindi, "alla luce di quanto sopra, ritenuto che, per come ricostruito, la notifica per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] deve ritenersi regolarmente effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a causa della irreperibilità del Russo al domicilio eletto" ha disposto procedersi oltre, decidendo sulle conclusioni del P.g. e della difesa. 3. Deve condividersi l'orientamento secondo il quale, in tema di notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, una volta che ne sia stata dichiarata la nullità e ne sia stata ordinata la rinnovazione, non è possibile, sulla base di una diversa evidenza sulla domiciliazione dell'imputato, recuperare l'efficacia della notifica dichiarata invalida e da considerarsi ormai "tamquam non esset" (Sez. 4, n. 42461 del 09/05/2018, Rv. 274764-02), cosicchè la Corte non poteva far rivivere una notificazione di cui aveva dichiarato la nullità. 4. Tuttavia, deve rilevarsi il decorso del termine massimo della prescrizione alla data del 26/4/2022 (tenuto conto dei 48 gg. di sospensione per il rinvio dal 28/10/2015 al 15/12/2015) - essendo stata esclusa la contestata recidiva -, rilievo al quale consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è
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