CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 24149/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo di convalida del sequestro probatorio, eseguito dalla polizia giudiziaria, di -un automezzo e del materiale ferroso su di esso trasportato, in quanto ritenuti, rispettivamente, cosa pertinente al reato e corpo del reato di ricettazione. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 648 cod. pen. e agli artt. 253 e 355 cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta: a) quanto alla convalida del sequestro di kg. 3790 di materiale ferroso, che, con riguardo allo stesso, «è stata esibita la documentazione che attesta da quali soggetti è stato acquistato» e che «i tre cedenti sono stati pagati con un bonifico, quindi con un mezzo tracciabile», sicché non sarebbe «chiara la ragione per la quale si possa anche solo sospettare che i 3790 Kg riportati nei formulari possano essere qualificati corne provento di altro delitto configurando quindi l'ipotesi delittuosa di ricettazione»; b) quanto alla convalida del sequestro di ulteriori kg. 7510 di materiale ferroso «privo di formulari», che, con riguardo allo stesso, «[s]ul mezzo in sequestro non è stato rivenuto nulla che lasci anche solo sospettare che possa trattarsi di merce provento di altro delitto, solo che non era accompagnata dai formulari. Ma questo non integra certamente il reato di ricettazione»; c) quanto alla convalida del sequestro dell'automezzo, di proprietà dell'impresa individuale FGP Metal di [OSCURATO:PERSONA], che «[d]urante le operazioni di controllo, la Guardia di Finanza ha espletato ogni tipo di controllo sul mezzo, senza eccepire alcunché», e che né il pubblico ministero né il Tribunale del riesame hanno chiarito «per quale ragione il mezzo è stato oggetto di sequestro ma soprattutto la natura degli ulteriori controlli che si sarebbero dovuti svolgere». Il ricorrente conclude pertanto nel senso della natura anapodittica e apparente della motivazione dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un motivo non consentito dalla legge. Si deve ricordare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01). Si deve altresì rammentare che, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento all'idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007-01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053-01; Sez. 3, n. 15177 del 24/03/2011, Rocchino, Rv. 250300-01). Ciò premesso, il Tribunale di Palermo, con argomentazioni logiche e non contraddittorie - e, pertanto, non censurabili in questa sede -, rispetto alle quali il ricorrente si limita in effetti a riproporre delle doglianze sostanzialmente analoghe a quelle che aveva già prospettato in sede di riesame, ha compiutamente indicato gli elementi che ha valorizzato ai fini dell'astratta configurazione del reato di ricettazione provvisoriamente ipotizzato e le ragioni per le quali ha ritenuto la necessità, ai fini dell'acquisizione di prove certe del fatto, dell'apprensione sia del materiale ferroso sia dell'autoveicolo utilizzato per il trasporto dello stesso. Il tutto, con una motivazione sintetica ma certamente non del tutto carente né meramente apparente. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inarnmissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am