CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 43673/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01WW9D8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 23/4/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 5/6/2023. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. Invero, la pena applicata al Calisti, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore generale, per cui l'imputato non può dolersene. La giurisprudenza di legittimità, invero, è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01). Nel caso di specie, non è ravvisabile l'illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per il reato continuato ascritto al ricorrente. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 31 ottobre 2024