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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 49297/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. t Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 19 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli in relazione, per ciò che qui rileva, ai reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso dal 1995 al 2019.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto per il periodo tra il 1995 ed il 28 novembre 2000 vi sarebbe ne bis in idem con precedente pronuncia che precluderebbe l'ulteriore esercizio dell'azione penale, in quanto il ricorrente sarebbe già stato condannato per la medesima fattispecie dalla Corte di assise di Napoli con sentenza del 28 novembre 2000 in un procedimento in cui la contestazione era formulata in modo aperto; inoltre per il periodo dal 28 novembre 2000 al 15 aprile 2015, in cui il ricorrente si trovava detenuto in carcere, vi sarebbe violazione di legge perché la motivazione sulla partecipazione all'associazione sarebbe ricavata da mere congetture.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto non sarebbe stato tenuto conto delle dichiarazioni liberatorie dei collaboratori di giustizia Zaccaro e [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero riferito quanto FgeSto loro dallo stesso ricorrente in carcere, ovvero che con la malavita aveva chiuso, nonché delle intercettazioni con esito favorevole tra cui quelle da cui risulta che il ricorrente voleva effettuare investimenti economici in altre regioni per creare un futuro migliore per la propria famiglia.

Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto per il periodo dal 2015 al 2019 l'ordinanza si limita a ricavare i gravi indizi del reato associativo dalle condotte contestate come reati- fine di riciclaggio e reimpiego.

Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto la ordinanza avrebbe utilizzato un elemento di prova risalente al 1990 (un asserito ruolo nella realizzazione di un omicidio riferito al ricorrente dal collaboratore di giustizia Missi) quindi in un periodo fuori contestazione.

Con motivo nuovo depositato il 17 ottobre 2022 il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame anche per aver confermato la gravità indiziaria con riferimento al delitto di autoriciclaggio fondandola soltanto sull'esistenza di una contabilità occulta collegata ad investimenti riservati negli appalti di RFI, indizio non univoco e quindi privo di capacità dimostrativa.

3. E' stata chiesta la discussione orale.

Con requisitoria orale il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è infondato.

In esso si contesta il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi inglizi di v t 3 Io; iv colpevolezza, in quanto per il periodo tra il 1995 ed il 28 novembre 2000rCon precedente condanna della Corte di assise di Napoli pronunciata con sentenza del 28 novembre 2000 in un procedimento in cui la contestazione era formulata in modo aperto; inoltre per il periodo dal 28 novembre 2000 al 15 aprile 2015, in cui il ricorrente si trovava detenuto in carcere, vi sarebbe violazione di legge perché la motivazione sulla partecipazione del ricorrente all'associazione sarebbe ricavata da mere congetture e smentita da numerose sentenze passate in giudicato.

Il primo argomento contenuto nel ricorso sul periodo 1995 - 28 novembre 2000 è corretto in diritto, ma non è idoneo ad incidere sulla motivazione del Tribunale in punto di gravi indizi di colpevolezza.

In questo procedimento [OSCURATO:PERSONA], infatti, è raggiunto dalla contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa per un periodo di ben 24 anni, che vanno dal 1995 al 2019.

La difesa osserva correttamente che Moccia è già stato condannato per lo stesso reato - uguale anche in fatto perché si tratta della partecipazione, in ipotesi accusatoria senza soluzione di continuità, al medesimo clan camorristico - con sentenza emessa dalla Corte d'assise di Napoli il 28 novembre 2000 in un giudizio in cui la contestazione era formulata nel seguente modo: "reato accertato fino all'agosto 1994, con condotte tuttora perduranti".

In base agli indirizzi della giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Sez. 2, Sentenza n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D'Alessandro, Rv. 277788: in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi.

In motivazione la Corte ha ribadito che la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo non presuppone soltanto che il sodalizio oggetto dei diversi procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato e la perdurante operatività dell'organizzazione)l'accertamento di responsabilità ha coperto pertanto tutte le condotte commesse sino alla data della sentenza di primo grado.

Ne consegue che, per il periodo 1995 - 28 novembre 2000, la censura del ricorrente è corretta.

Non è, invece, corretto il secondo argomento contenuto nel motivo di ricorso, secondo cui anche il periodo dal 29 novembre 2000 al 15 aprile 2015 dovrebbe essere sottratto alla valutazione dei gravi indizi, perché in quel periodo di detenzione sarebbe cessata la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA], condotta che è stata ricavata da mere congetture, e che, al contrario, sarebbe smentita da sentenze passate in giudicato.

O c_co liti_ Gi-94-194C-Matta anzitutto di. osservare che, in realtà, le sentenze irrevocabili indicate alle pagine 10 e 11 del ricorso, che nella prospettazione difensiva introdurrebbero la prova della cessazione dei legami tra Moccia ed il clan, ad una prima lettura non sembrano supportare questo argomento difensivo, perché nessuna di esse afferma che il clan Moccia è stato smantellato o che esso abbia subito dei seri contraccolpi dovuti alla dissociazione di uno dei figli del fondatore, limitandosi invece ad effettuare osservazioni sulla personalità di Moccia e sulla bontà o meno della propria conversione interiore.

La stessa pronuncia della Corte di assise di Cassino che, a leggere lo stralcio riportato nel ricorso sembrerebbe sostenere l'argomento difensivo, poi invece ise si legge per intero, negli allegati al ricorso, la pagina da cui la difesa ha estrapolato la citazionet sostiene, in realtà, che la collaborazione di Moccia non ha sortito alcun effetto sostanziale di smantellamento o disarticolazione dell'organizzazione criminale.

Eliminato dunque il riferimento alla prova ex art. 238-bis cod. proc. pen, perché, come detto, un accertamento giurisdizionale sulla disarticolazione del clan in quegli anni per effetto della dissociazione di Moccia, in realtà, non esiste, va constatata la tenuta logica di una motivazione quale quella del Tribunale del riesame che ha evidenziato come Moccia si sia limitato a confessare delitti attribuibili a se stesso, ma non ha effettuato alcuna chiamata di correità se non di associati che nel frattempo erano divenuti collaboratori oppure erano deceduti, e che pertanto la sua è, in realtà, soltanto una confessione, ma non una dissociazione.

Questa considerazione, unita alla ulteriore e successiva considerazione pure riportata nell'ordinanza del Tribunale del riesame, della continuativa operatività del clan Moccia, attestata anche da successive sentenze passate in giudicato come quella del Tribunale di Napoli del 14 luglio 2011, citata a pag. 9 del provvedimento impugnato, o del Tribunale di Napoli del 26 febbraio 2016, citata sempre a pag. 9, unita alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riportate a pag. 35 e 36 della ordinanza in cui riferisce che la confessione era determinata dalla volontà di accollarsi tutti i reati evitando l'ergastolo e garantendo la libertà ai fratelli che così avrebbero continuato a gestire il clan, ed unite al comportamento di Angelo che, una volta uscito dal carcere, immediatamente riprende in mano la gestione degli affari finanziari della famiglia, attestata dalle conversazioni intercettate, rendono la deduzione del Tribunale del riesame sul perdurare della partecipazione all'associazione anche nel periodo della detenzione non una congettura, ma un ragionamento logico supportato dagli elementi probatori a disposizione del Tribunale/14~ .

2. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso.

In esso si deduce il travisamento per omissione delle dichiarazioni dei collaboratori Zaccaro e [OSCURATO:PERSONA] nonché di alcuni colloqui con i familiari intercettati in carcere, da cui sarebbe desumibile in modo chiaro l'intendimento di [OSCURATO:PERSONA] di rompere i propri rapporti con il mondo criminale.

Il motivo è infondato, perché in realtà, se si legge il provvedimento del Tribunale del riesame, si può notare come esso non abbia omesso la valutazione degli elementi di prova che la difesa sostiene essere stati pretermessi, ma li ha valutati ritenendoli subvalenti, o dando loro comunque una spiegazione non illogica.

Infatti, alle dichiarazioni del collaboratore Zaccaro è dedicata pag. 34 della ordinanza impugnata, in cui il Tribunale del riesame riporta sia le dichiarazioni da cui è stata tratta la prova dei gravi indizi di partecipazione all'associazione(anche nel periodo della detenzione "diceva che in giro ancora 100 persone libere a lui fedeli), sia quelle in cui lo stesso riferiva di aver chiuso con la malavita, che il Tribunale ha riportato ma ha valutato essere funzionali ad uno scopo preciso di mantenere il basso profilo nei rapporti con il clan.

La stessa cosa per le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riportate alla pagina successiva in modo più sintetico, ma su cui eagguackue-il Tribunale formula, comunque, questo giudizio di funzionalità ad una strategia.Le stesse conversazioni con i familiari intercettate durante i colloqui in carcere sono state valutate dal Tribunale del riesame che a pag. 36 evidenzb che solo chi aveva conservato un ruolo apicale poteva imporsi in maniera così perentoria nelle 'decisioni di affari stimati in milioni di euro.

In definitiva, il motivo non riesce a dedurre un travisamento per omissione, ma si limita ad una rilettura di emergenze probatorié_che il Tribunale ha preso in considerazione attribuendo loro un rilievo subvalente.

3. Il terzo motivo è infondato.

In esso la difesa deduce che "il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma che può avere le più diverse manifestazioni, ma occorre pur sempre che si traduca in atti specifici suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione anche in uno con altri elementi che li corroborano dell'esistenza della prova di condotte causali strumentalmente orientate verso gli obiettivi dell'associazione, ciò indipendentemente dal compimento dei singoli reati fine", per poi aggiungere "la scelta del tribunale di segmentare l'analisi dei materiali procedimentali ha comportato l'errore di confondere gli indizi di ritardo di singoli reati fine con l'addebito associativo elevato al corrente".

Nei termini in cui è stato formulato, che sono quelli che si è riportato per esteso, il motivo è inammissibile per difetto di specificità estrinseca (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non prende posizione sull'articolato contenuto della ordinanza cautelare.

In sé, infatti, dedurre la esistenza della partecipazione all'associazione dal compimento dei reati fine è operazione logicamente sostenibile ed avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, Sentenza n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376: in tema di associazione per delinquere, nella specie, di stampo mafioso, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima; per una riproposizione recente v.

Sez. 3, Sentenza n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505).

Poi nel caso in esame il Tribunale del riesame ha motivato specificamente sulla rilevanza di questi reati fine di riciclaggio e reimpiego le cui emergenze sono riportate in atti e su come essi ridondino sulla partecipazione all'associazione.

In particolare, a pag. 32 il Tribunale ha evidenziato che "tali condotte oltre ad integrare i reati contestati sono oltremodo indicativi della contestazione associativa", e poi "in tali investimenti gli imprenditori non solo partecipavano ad incontri riservati, ma contribuivano anche al riciclaggio delle somme investite dal clan, a cui rientravano a seguito dei pagamenti dei vari Sal e acconsentivano, anche in determinati casi, all'affidamento dei lavori con forme di subappalto in nero", ed ancora "gli imprenditori erano consapevoli che con le loro condotte veniva agevolato il clan grazie all'incredibile aumento della forza economica e finanziaria che veniva assicurato", ed ancora si legge nell'ordinanza "tale consapevolezza la si può dedurre non solo dalla certa conoscenza della contiguità al clan Moccia, circostanza che si desume dalla riservatezza degli incontri e dall'accortezza sempre tenuta per qualsivoglia comunicazione o dazione, ma anche dall'incredibile esborso di denaro non tracciabile che veniva di volta in volta conferito"; infine il Tribunale conclude "a ciò può aggiungersi che la zona sono stati effettuati i lavori notoriamente alla roccaforte del clan Moccia.

Il collegio, inoltre, rileva che un'attività che viene svolta con soci occulti e con una contabilità separata, notata su dei pizzini, è di per sé illecita, tanto più se esercitata da soggetti partecipi a concorrenti in clan camorristici coinvolti da decenni in affari illeciti".

Il Tribunale, quindi, non si è limitato a trarre la prova della partecipazione all'associazione per il periodo successivo alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] dai reati fine, ma ha motivato specificamenteVulla rilevanza di tali reati fine nel contesto degli affari del clan, talchè la contestazione mossa in ricorso in termini del tutto generali ed astratti ed a prescindere dalle considerazioni effettuate dal Tribunale, deve ritenersi inammissibile.

4. Il quarto motivo, in cui si sostiene che il tribunale avrebbe usato come indizio della esistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione anche nel periodo di detenzione anche una dichiarazione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che riferiva dell'intenzione dei fratello Moccia di voler uccidere l'ultimo responsabile dell'omicidio del loro padre ancora in vita, e che si tratterebbe di fatto risalente al 1990, si osserva che al di là del problema dell'autosufficienza del ricorso, perché nel motivo non vi è una allegazione del verbale del collaboratore sul punto perché il giudice dell'impugnazione possa apprezzare se la circostanza dell'erronea indicazione della data è vera oppure no, va rilevato che in ogni caso nel percorso logico del Tribunale si tratta di elemento che, anche cadesse, sarebbe inidoneo a disarticolare l'impianto della ordinanza impugnata.

5. Il motivo nuovo, invece, è inammissibile in quanto non afferente ad alcuno dei motivi di ricorso principale.

Esso è dedicato, infatti, ai gravi indizi del delitto di riciclaggio, ma nessuno dei quattro motivi di ricorso era dedicato ad esso.Anche il terzo motivo di ricorso, che è l'unico in cui si parla dei reati fine dell'associazione deduce la non possibilità di ricavare l'associazione dai reati fine, ma non contiene deduzioni nel merito della contestazione dei reati fine stessi.

La stessa intestazione del terzo motivo è "per avere il tribunale ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'ipotesi di cui all'art. 416bis per l'arco temporale 2015 - 20189 sulla scorta di elementi relativi ai reati fine di riciclaggio e reimpiego - mancata valutazione di elementi indiziari autonomi relativi al metodo mafioso" e l'articolazione del motivo era congruente con questo titolo, come si è visto sopra.

In definitiva, con il motivo nuovo è stato impugnato un capo diverso da quello attinto nel ricorso principale (Sez. 1, Sentenza n. 40932 del 26/05/2011„ Califano, Rv. 251482: In tema di ricorso per cassazione, Ti motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen..

Fattispecie in cui nel ricorso per cassazione si deduceva la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, mentre il nuovo motivo si sostanziava nella lamentata carenza di dolo in ordine al reato oggetto dell'imputazione; conforme Sez. 6, Sentenza n. 27325 del 20/05/2008, D'Antino, Rv. 240367) e pertanto esso è inammissibile.

6. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. t Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli in relazione, per ciò che qui rileva, ai reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso dal 1995 al 2019. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto per il periodo tra il 1995 ed il 28 novembre 2000 vi sarebbe ne bis in idem con precedente pronuncia che precluderebbe l'ulteriore esercizio dell'azione penale, in quanto il ricorrente sarebbe già stato condannato per la medesima fattispecie dalla Corte di assise di Napoli con sentenza del 28 novembre 2000 in un procedimento in cui la contestazione era formulata in modo aperto; inoltre per il periodo dal 28 novembre 2000 al 15 aprile 2015, in cui il ricorrente si trovava detenuto in carcere, vi sarebbe violazione di legge perché la motivazione sulla partecipazione all'associazione sarebbe ricavata da mere congetture. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto non sarebbe stato tenuto conto delle dichiarazioni liberatorie dei collaboratori di giustizia Zaccaro e [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero riferito quanto FgeSto loro dallo stesso ricorrente in carcere, ovvero che con la malavita aveva chiuso, nonché delle intercettazioni con esito favorevole tra cui quelle da cui risulta che il ricorrente voleva effettuare investimenti economici in altre regioni per creare un futuro migliore per la propria famiglia. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto per il periodo dal 2015 al 2019 l'ordinanza si limita a ricavare i gravi indizi del reato associativo dalle condotte contestate come reati- fine di riciclaggio e reimpiego. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto la ordinanza avrebbe utilizzato un elemento di prova risalente al 1990 (un asserito ruolo nella realizzazione di un omicidio riferito al ricorrente dal collaboratore di giustizia Missi) quindi in un periodo fuori contestazione. Con motivo nuovo depositato il 17 ottobre 2022 il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame anche per aver confermato la gravità indiziaria con riferimento al delitto di autoriciclaggio fondandola soltanto sull'esistenza di una contabilità occulta collegata ad investimenti riservati negli appalti di RFI, indizio non univoco e quindi privo di capacità dimostrativa. 3. E' stata chiesta la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. In esso si contesta il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi inglizi di v t 3 Io; iv colpevolezza, in quanto per il periodo tra il 1995 ed il 28 novembre 2000rCon precedente condanna della Corte di assise di Napoli pronunciata con sentenza del 28 novembre 2000 in un procedimento in cui la contestazione era formulata in modo aperto; inoltre per il periodo dal 28 novembre 2000 al 15 aprile 2015, in cui il ricorrente si trovava detenuto in carcere, vi sarebbe violazione di legge perché la motivazione sulla partecipazione del ricorrente all'associazione sarebbe ricavata da mere congetture e smentita da numerose sentenze passate in giudicato. Il primo argomento contenuto nel ricorso sul periodo 1995 - 28 novembre 2000 è corretto in diritto, ma non è idoneo ad incidere sulla motivazione del Tribunale in punto di gravi indizi di colpevolezza. In questo procedimento [OSCURATO:PERSONA], infatti, è raggiunto dalla contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa per un periodo di ben 24 anni, che vanno dal 1995 al 2019. La difesa osserva correttamente che Moccia è già stato condannato per lo stesso reato - uguale anche in fatto perché si tratta della partecipazione, in ipotesi accusatoria senza soluzione di continuità, al medesimo clan camorristico - con sentenza emessa dalla Corte d'assise di Napoli il 28 novembre 2000 in un giudizio in cui la contestazione era formulata nel seguente modo: "reato accertato fino all'agosto 1994, con condotte tuttora perduranti". In base agli indirizzi della giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Sez. 2, Sentenza n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, D'Alessandro, Rv. 277788: in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi. In motivazione la Corte ha ribadito che la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo non presuppone soltanto che il sodalizio oggetto dei diversi procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato e la perdurante operatività dell'organizzazione)l'accertamento di responsabilità ha coperto pertanto tutte le condotte commesse sino alla data della sentenza di primo grado. Ne consegue che, per il periodo 1995 - 28 novembre 2000, la censura del ricorrente è corretta. Non è, invece, corretto il secondo argomento contenuto nel motivo di ricorso, secondo cui anche il periodo dal 29 novembre 2000 al 15 aprile 2015 dovrebbe essere sottratto alla valutazione dei gravi indizi, perché in quel periodo di detenzione sarebbe cessata la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA], condotta che è stata ricavata da mere congetture, e che, al contrario, sarebbe smentita da sentenze passate in giudicato. O c_co liti_ Gi-94-194C-Matta anzitutto di. osservare che, in realtà, le sentenze irrevocabili indicate alle pagine 10 e 11 del ricorso, che nella prospettazione difensiva introdurrebbero la prova della cessazione dei legami tra Moccia ed il clan, ad una prima lettura non sembrano supportare questo argomento difensivo, perché nessuna di esse afferma che il clan Moccia è stato smantellato o che esso abbia subito dei seri contraccolpi dovuti alla dissociazione di uno dei figli del fondatore, limitandosi invece ad effettuare osservazioni sulla personalità di Moccia e sulla bontà o meno della propria conversione interiore. La stessa pronuncia della Corte di assise di Cassino che, a leggere lo stralcio riportato nel ricorso sembrerebbe sostenere l'argomento difensivo, poi invece ise si legge per intero, negli allegati al ricorso, la pagina da cui la difesa ha estrapolato la citazionet sostiene, in realtà, che la collaborazione di Moccia non ha sortito alcun effetto sostanziale di smantellamento o disarticolazione dell'organizzazione criminale. Eliminato dunque il riferimento alla prova ex art. 238-bis cod. proc. pen, perché, come detto, un accertamento giurisdizionale sulla disarticolazione del clan in quegli anni per effetto della dissociazione di Moccia, in realtà, non esiste, va constatata la tenuta logica di una motivazione quale quella del Tribunale del riesame che ha evidenziato come Moccia si sia limitato a confessare delitti attribuibili a se stesso, ma non ha effettuato alcuna chiamata di correità se non di associati che nel frattempo erano divenuti collaboratori oppure erano deceduti, e che pertanto la sua è, in realtà, soltanto una confessione, ma non una dissociazione. Questa considerazione, unita alla ulteriore e successiva considerazione pure riportata nell'ordinanza del Tribunale del riesame, della continuativa operatività del clan Moccia, attestata anche da successive sentenze passate in giudicato come quella del Tribunale di Napoli del 14 luglio 2011, citata a pag. 9 del provvedimento impugnato, o del Tribunale di Napoli del 26 febbraio 2016, citata sempre a pag. 9, unita alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riportate a pag. 35 e 36 della ordinanza in cui riferisce che la confessione era determinata dalla volontà di accollarsi tutti i reati evitando l'ergastolo e garantendo la libertà ai fratelli che così avrebbero continuato a gestire il clan, ed unite al comportamento di Angelo che, una volta uscito dal carcere, immediatamente riprende in mano la gestione degli affari finanziari della famiglia, attestata dalle conversazioni intercettate, rendono la deduzione del Tribunale del riesame sul perdurare della partecipazione all'associazione anche nel periodo della detenzione non una congettura, ma un ragionamento logico supportato dagli elementi probatori a disposizione del Tribunale/14~ . 2. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso. In esso si deduce il travisamento per omissione delle dichiarazioni dei collaboratori Zaccaro e [OSCURATO:PERSONA] nonché di alcuni colloqui con i familiari intercettati in carcere, da cui sarebbe desumibile in modo chiaro l'intendimento di [OSCURATO:PERSONA] di rompere i propri rapporti con il mondo criminale. Il motivo è infondato, perché in realtà, se si legge il provvedimento del Tribunale del riesame, si può notare come esso non abbia omesso la valutazione degli elementi di prova che la difesa sostiene essere stati pretermessi, ma li ha valutati ritenendoli subvalenti, o dando loro comunque una spiegazione non illogica. Infatti, alle dichiarazioni del collaboratore Zaccaro è dedicata pag. 34 della ordinanza impugnata, in cui il Tribunale del riesame riporta sia le dichiarazioni da cui è stata tratta la prova dei gravi indizi di partecipazione all'associazione(anche nel periodo della detenzione "diceva che in giro ancora 100 persone libere a lui fedeli), sia quelle in cui lo stesso riferiva di aver chiuso con la malavita, che il Tribunale ha riportato ma ha valutato essere funzionali ad uno scopo preciso di mantenere il basso profilo nei rapporti con il clan. La stessa cosa per le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riportate alla pagina successiva in modo più sintetico, ma su cui eagguackue-il Tribunale formula, comunque, questo giudizio di funzionalità ad una strategia.Le stesse conversazioni con i familiari intercettate durante i colloqui in carcere sono state valutate dal Tribunale del riesame che a pag. 36 evidenzb che solo chi aveva conservato un ruolo apicale poteva imporsi in maniera così perentoria nelle 'decisioni di affari stimati in milioni di euro. In definitiva, il motivo non riesce a dedurre un travisamento per omissione, ma si limita ad una rilettura di emergenze probatorié_che il Tribunale ha preso in considerazione attribuendo loro un rilievo subvalente. 3. Il terzo motivo è infondato. In esso la difesa deduce che "il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma che può avere le più diverse manifestazioni, ma occorre pur sempre che si traduca in atti specifici suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione anche in uno con altri elementi che li corroborano dell'esistenza della prova di condotte causali strumentalmente orientate verso gli obiettivi dell'associazione, ciò indipendentemente dal compimento dei singoli reati fine", per poi aggiungere "la scelta del tribunale di segmentare l'analisi dei materiali procedimentali ha comportato l'errore di confondere gli indizi di ritardo di singoli reati fine con l'addebito associativo elevato al corrente". Nei termini in cui è stato formulato, che sono quelli che si è riportato per esteso, il motivo è inammissibile per difetto di specificità estrinseca (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non prende posizione sull'articolato contenuto della ordinanza cautelare. In sé, infatti, dedurre la esistenza della partecipazione all'associazione dal compimento dei reati fine è operazione logicamente sostenibile ed avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376: in tema di associazione per delinquere, nella specie, di stampo mafioso, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima; per una riproposizione recente v. Sez. 3, Sentenza n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505). Poi nel caso in esame il Tribunale del riesame ha motivato specificamente sulla rilevanza di questi reati fine di riciclaggio e reimpiego le cui emergenze sono riportate in atti e su come essi ridondino sulla partecipazione all'associazione. In particolare, a pag. 32 il Tribunale ha evidenziato che "tali condotte oltre ad integrare i reati contestati sono oltremodo indicativi della contestazione associativa", e poi "in tali investimenti gli imprenditori non solo partecipavano ad incontri riservati, ma contribuivano anche al riciclaggio delle somme investite dal clan, a cui rientravano a seguito dei pagamenti dei vari Sal e acconsentivano, anche in determinati casi, all'affidamento dei lavori con forme di subappalto in nero", ed ancora "gli imprenditori erano consapevoli che con le loro condotte veniva agevolato il clan grazie all'incredibile aumento della forza economica e finanziaria che veniva assicurato", ed ancora si legge nell'ordinanza "tale consapevolezza la si può dedurre non solo dalla certa conoscenza della contiguità al clan Moccia, circostanza che si desume dalla riservatezza degli incontri e dall'accortezza sempre tenuta per qualsivoglia comunicazione o dazione, ma anche dall'incredibile esborso di denaro non tracciabile che veniva di volta in volta conferito"; infine il Tribunale conclude "a ciò può aggiungersi che la zona sono stati effettuati i lavori notoriamente alla roccaforte del clan Moccia. Il collegio, inoltre, rileva che un'attività che viene svolta con soci occulti e con una contabilità separata, notata su dei pizzini, è di per sé illecita, tanto più se esercitata da soggetti partecipi a concorrenti in clan camorristici coinvolti da decenni in affari illeciti". Il Tribunale, quindi, non si è limitato a trarre la prova della partecipazione all'associazione per il periodo successivo alla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] dai reati fine, ma ha motivato specificamenteVulla rilevanza di tali reati fine nel contesto degli affari del clan, talchè la contestazione mossa in ricorso in termini del tutto generali ed astratti ed a prescindere dalle considerazioni effettuate dal Tribunale, deve ritenersi inammissibile. 4. Il quarto motivo, in cui si sostiene che il tribunale avrebbe usato come indizio della esistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione anche nel periodo di detenzione anche una dichiarazione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che riferiva dell'intenzione dei fratello Moccia di voler uccidere l'ultimo responsabile dell'omicidio del loro padre ancora in vita, e che si tratterebbe di fatto risalente al 1990, si osserva che al di là del problema dell'autosufficienza del ricorso, perché nel motivo non vi è una allegazione del verbale del collaboratore sul punto perché il giudice dell'impugnazione possa apprezzare se la circostanza dell'erronea indicazione della data è vera oppure no, va rilevato che in ogni caso nel percorso logico del Tribunale si tratta di elemento che, anche cadesse, sarebbe inidoneo a disarticolare l'impianto della ordinanza impugnata. 5. Il motivo nuovo, invece, è inammissibile in quanto non afferente ad alcuno dei motivi di ricorso principale. Esso è dedicato, infatti, ai gravi indizi del delitto di riciclaggio, ma nessuno dei quattro motivi di ricorso era dedicato ad esso.Anche il terzo motivo di ricorso, che è l'unico in cui si parla dei reati fine dell'associazione deduce la non possibilità di ricavare l'associazione dai reati fine, ma non contiene deduzioni nel merito della contestazione dei reati fine stessi. La stessa intestazione del terzo motivo è "per avere il tribunale ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'ipotesi di cui all'art. 416bis per l'arco temporale 2015 - 20189 sulla scorta di elementi relativi ai reati fine di riciclaggio e reimpiego - mancata valutazione di elementi indiziari autonomi relativi al metodo mafioso" e l'articolazione del motivo era congruente con questo titolo, come si è visto sopra. In definitiva, con il motivo nuovo è stato impugnato un capo diverso da quello attinto nel ricorso principale (Sez. 1, Sentenza n. 40932 del 26/05/2011„ Califano, Rv. 251482: In tema di ricorso per cassazione, Ti motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.. Fattispecie in cui nel ricorso per cassazione si deduceva la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, mentre il nuovo motivo si sostanziava nella lamentata carenza di dolo in ordine al reato oggetto dell'imputazione; conforme Sez. 6, Sentenza n. 27325 del 20/05/2008, D'Antino, Rv. 240367) e pertanto esso è inammissibile. 6. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i
Sentenza Cassazione n. 49297/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris