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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 27652/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui 'all'art. 612 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamentano carenze motivazionali circa l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente nonc:hé circa l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di minaccia, non è deducibile in sede di legittimità in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del provvedimento impugnato (si vedano pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato); le dichiarazioni della parte offesa, infatti, oltre a risultare credibili e coerenti, sono perfettamente in linea con gli accertamenti di PG in merito ai contatti telefonici tra quest'ultimo e l'odierno ricorrente; inoltre, l'elemento costitutivo del reato di minaccia appare configurato semplicemente prendendo atto del - incontestato in dibattimento - tenore letterale delle prospettazioni rivolte dal Taibi alla p.o.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché il mancato contenimento nel minimo della pena, non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza di appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui 'all'art. 612 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamentano carenze motivazionali circa l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente nonc:hé circa l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di minaccia, non è deducibile in sede di legittimità in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del provvedimento impugnato (si vedano pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato); le dichiarazioni della parte offesa, infatti, oltre a risultare credibili e coerenti, sono perfettamente in linea con gli accertamenti di PG in merito ai contatti telefonici tra quest'ultimo e l'odierno ricorrente; inoltre, l'elemento costitutivo del reato di minaccia appare configurato semplicemente prendendo atto del - incontestato in dibattimento - tenore letterale delle prospettazioni rivolte dal Taibi alla p.o.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché il mancato contenimento nel minimo della pena, non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza di appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27652/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris