CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1968
Cassazione n. 48186/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1968 avverso la sentenza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D/RITTO 1. Con ordinanza del 06/06/2023, il Tribunale di Venezia in composizione monocratica ha corretto l'indicazione contenuta nella sentenza del 22/05/2023, a mezzo della quale - nel dichiarare la propria incompetenza per territorio - aveva ordinato la trasmissione degli atti "al Pubblico ministero presso il Tribunale di Vicenza", piuttosto che, come poi correttamente disposto, "al Tribunale di Vicenza". 2. Avverso la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dolendosi della erronea applicazione delle norme processuali regolative della competenza e, consequenzialmente, chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che - come sopra detto - il Tribunale ha provveduto a operare la correzione del dispositivo di sentenza, emendando, nel senso indicato dalla difesa il precedente errore 4. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1 e 606, comma 3, cod. proc. pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per soprawenta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 26 ottobre