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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12615/2026

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del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Guccione unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Veneton.408/2024 depositata il 07/05/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, che nulla va statuito sulle spese, stante la mancatacostituzione dell’ente impositoreNumero registro generale 26945/2024Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 12615/2026Data pubblicazione 05/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 03/05/2026Il Consigliere delegato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Guccione unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Veneton.408/2024 depositata il 07/05/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, che nulla va statuito sulle spese, stante la mancatacostituzione dell’ente impositoreNumero registro generale 26945/2024Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 12615/2026Data pubblicazione 05/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 03/05/2026Il Consigliere delegato
Sentenza Cassazione n. 12615/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris