CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03956/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 32/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36701/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 2. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – di fiducia avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; letta la memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo esame; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alla richiesta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della parte civile Comune di Andria, che ha concluso associandosi alla richiesta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3956/2026 Roma, lì, 30/01/2026 udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; udito il difensore dell’imputata [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alle note difensive scritte e chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 aprile 2025, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa in data 12 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lei ascritti di estorsione aggravata, tentata estorsione aggravata e usura aggravata mediante l'uso del metodo mafioso perché il fatto non costituisce reato, revocando nei suoi confronti l'interdizione dai pubblici uffici e le statuizioni civili; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava l’inammissibilità dei motivi di ricorso dei quali era intervenuta la rinuncia e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., rideterminava la pena e confermava nel resto la sentenza del giudice di primo grado. Dalla sentenza impugnata emerge che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nel mese di aprile 2023, aveva chiesto una somma di denaro in prestito, pari ad euro 23.000,00, a due soggetti, identificati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti inseriti all'interno del gruppo criminale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] a capo dell’omonimo clan (ovvero clan [OSCURATO:PERSONA]-Pistillo la cui esistenza è accertata da sentenze irrevocabili), ossia i soggetti che, di fatto, avevano fornito la somma di denaro al richiedente. Alla scadenza del prestito, mediante l'uso di violenza e minacce, costoro avrebbero preteso la corresponsione della restituzione del denaro oggetto del prestito, nonché di interessi aventi natura usuraria, per complessivi euro 40.000,00. Attraverso pressioni, minacce e aggressioni avrebbero dato vita ad una "vera e propria escalation criminosa" che culminava con le violenze inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (zii della vittima), nonostante [OSCURATO:PERSONA] (madre della vittima), al fine di adempiere agli impegni assunti, avesse alienato un immobile di sua proprietà, devolvendo parte del ricavato ai fratelli [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, avendo ricevuto la somma pretesa (euro 40.000,00) con un ritardo di venti giorni (il 20 giugno anziché il 31 maggio come convenuto nello studio della [OSCURATO:PERSONA]), gli imputati avrebbero avanzato una pretesa aggiuntiva di ulteriori euro 20.000,00. Per quanto riguarda la posizione della [OSCURATO:PERSONA], dagli atti era emerso che [OSCURATO:PERSONA] si rivolse alla predetta, in qualità di avvocato, per ottenere un incontro con i fratelli [OSCURATO:PERSONA], al fine di invocare una dilazione dei termini di pagamento e la cessazione delle condotte minacciose e violente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], a seguito delle richieste della [OSCURATO:PERSONA], preoccupata per la situazione debitoria del figlio della [OSCURATO:PERSONA] e delle condotte intimidatorie da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe contattato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invitandoli presso il proprio studio, dove organizzava un incontro, anche con la [OSCURATO:PERSONA], per poter interloquire con i [OSCURATO:PERSONA] e richiedere il differimento del termine di consegna del denaro e la fine delle minacce e delle aggressioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza di primo grado, si assume che la [OSCURATO:PERSONA] assunse un ruolo da protagonista nella vicenda, attuando una condotta attiva, individuando una "soluzione" alla vicenda drammatica che affliggeva la famiglia di [OSCURATO:PERSONA], rivolgendosi ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], soggetti di rilevante calibro della criminalità mafiosa andriese, senza ricorrere all'ausilio delle istituzioni. La stessa avrebbe fornito un importante contributo causale anche attraverso l'accelerazione della vendita dell'immobile, avvenuta il 21 luglio 2023, contribuendo così a concludere un'operazione decisamente svantaggiosa per [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (come risultava dalle valutazioni fornite dal consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero). Il giudice di primo grado aveva ritenuto che non fosse emerso alcun sentimento solidaristico o umanitario dalla condotta della [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'unico suo interesse sarebbe stato quello di contribuire a far conseguire ai soggetti agenti l'illecito profitto derivante dalle condotte illecite ed estorsive. La Corte di appello, non condividendo la decisione del giudice di primo grado, affermava che la [OSCURATO:PERSONA], tradendo il suo ruolo di avvocato, in termini deontologici, e di cittadino, in termini etici, ritenne di «aiutare» l'amica intermediando, l'8 maggio 2023, con i [OSCURATO:PERSONA], la cui caratura criminale era nota sia a lei che alla [OSCURATO:PERSONA], per ottenere una dilazione del pagamento e la garanzia che a [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato “torto un capello”, anche perché, in qualità di legale, si stava interessando dei debiti della [OSCURATO:PERSONA] e della cessione di un immobile di quest'ultima; ciò fece anche perché legata da uno stretto rapporto di amicizia con la [OSCURATO:PERSONA], desumibile da tutti i dialoghi tra le due donne, in cui si manifestavano reciprocamente affetto e preoccupazione. Secondo la Corte di appello, le azioni della [OSCURATO:PERSONA], pur censurabili eticamente e deontologicamente, ricadevano nella figura dell'intermediario non concorrente nel reato, di colui, cioè che «abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e il cui contributo sia stato dettato da motivi di solidarietà umana». Ne conseguiva l'assoluzione della [OSCURATO:PERSONA] per carenza dell'elemento psicologico del reato, con conseguente revoca nei suoi confronti dell'interdizione dai pubblici uffici e delle statuizioni civili ad essa riferibili. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1. Vizio di manifesta illogicità della motivazione derivante da errore percettivo dei fatti processuali avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto rinunciati anche i motivi di ricorso inerenti al riconoscimento delle circostanze aggravanti, mentre la rinuncia depositata il giorno dell'udienza specificava che tali motivi non erano stati rinunciati e, erroneamente, il verbale di udienza non riportava in termini corretti l'oggetto dei motivi rinunciati. 2.2. Vizio di violazione di legge con riferimento agli articoli 122 e 589 cod. proc. pen. deducendo che la procura speciale rilasciata ai difensori non comprendeva la facoltà di rinuncia ai motivi di gravame ritenuti rinunciati dalla Corte di appello. 3. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza anche il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, deducendo con riferimento all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lei ascritti perché il fatto non costituisce reato: 3.1. Vizio di violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al concorso di persone nel reato di estorsione. 3.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico dei reati di estorsione e usura contestati a [OSCURATO:PERSONA] al capo 2 di imputazione. Nella trattazione congiunta dei motivi si deduce l'erroneità della decisione assunta dalla Corte di appello che era pervenuta a giudizio di assoluzione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] da entrambi i reati a lei contestati applicando erroneamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla configurabilità del concorso nel reato di estorsione da parte dell'intermediario tra gli estorsori e la vittima; in particolare, la Corte di appello ha assolto la [OSCURATO:PERSONA] in quanto avrebbe erroneamente ritenuto che la stessa avesse agito esclusivamente con finalità di ausilio alla vittima e che la sua azione fosse dettata da motivi di solidarietà umana. Si assume, in particolare, che, la Corte di appello, senza confrontarsi adeguatamente con le valutazioni del giudice di primo grado e senza operarne una confutazione, avrebbe operato un travisamento del fatto, ricavandone un fatto diverso da quello accertato dal giudice di primo grado, e non avrebbe quindi adeguatamente considerato: - che [OSCURATO:PERSONA] conosceva i [OSCURATO:PERSONA] (anche se uno dei due forse non personalmente) già prima dell'incontro presso il suo studio dell'8 maggio 2023; - che tale incontro costituì il primo contatto tra gli estorsori e le vittime; - che la [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato i [OSCURATO:PERSONA] come coloro da cui proveniva l’estorsione in corso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di sua madre [OSCURATO:PERSONA], prima che lo facessero le due persone offese, e non sulla base delle indicazioni di costoro; - che la [OSCURATO:PERSONA] aveva l'«autorevolezza» per convocare i due «capi-mafia» davanti a sé per assumere il ruolo di intermediario nella vicenda; - che la [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato la sua attiva ed essenziale collaborazione affinché le illecite pretese andassero a buon fine, nella piena consapevolezza della loro assoluta illiceità, ma soprattutto nella consapevolezza di cagionare un grave danno patrimoniale alle vittime, agevolando l'operazione di vendita della casa ad un prezzo molto più basso del suo valore; - che la [OSCURATO:PERSONA] sicuramente non aveva agito con l'esclusivo fine di aiutare le due vittime di usura ed estorsione per mera solidarietà umana con la [OSCURATO:PERSONA] ma anche al fine di contribuire al buon esito dell'affare delittuoso degli usurai/estorsori e di dimostrare la sua «affidabilità» nelle attività criminose; - che l'apporto della [OSCURATO:PERSONA] all'illecita trattativa (curando la vendita della casa della [OSCURATO:PERSONA], convincendo quest'ultima che non vi erano altre strade possibili per liberarsi del ricatto e dalla paura di subire danni gravi alle persone; inducendo le persone offese a pagare l’enorme interesse usurario richiesto) si era rivelato indispensabile alla conclusione dell'affare per i [OSCURATO:PERSONA] e i loro accoliti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi fondati. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato con due motivi che possono essere trattati congiuntamente in quanto implicanti il richiamo ai medesimi principi di diritto, è fondato per le ragioni qui illustrate. 2.1. In tema di rinuncia alla impugnazione da parte dell'imputato, essa deve essere fatta personalmente dalla parte privata, oppure a mezzo del difensore munito di procura speciale, che, ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., deve, tra l'altro, contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce (Sez. 5, n. 6948 del 18/05/2000, Sclavini, Rv. 216368-01). La rinuncia all'impugnazione cd. parziale, che riguardi cioè quelle parti dell'impugnazione con cui si contesti e si chieda la riforma o l'annullamento di uno o più capi o punti del provvedimento impugnato, non è solo espressione di una attività concernente l'aspetto strettamente tecnico del diritto di difesa, e come tale rientrante nella discrezionalità professionale del difensore, ma costituisce atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella totale; ne consegue che essa non può essere effettuata dal difensore, di fiducia o di ufficio, privo di procura speciale, in quanto non ricompresa nella discrezionalità tecnica del difensore, a differenza della mera rinuncia ad una o più argomentazioni o motivazioni su cui si fondano le diverse parti dell'impugnazione relative ai diversi capi impugnati; inoltre, il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266245-01). 2.2. Nella fattispecie, risulta dalla procura speciale rilasciata ai due difensori di fiducia che il ricorrente non ha rinunciato ai motivi di ricorso inerenti alla contestazione delle circostanze aggravanti ed al trattamento sanzionatorio («insisto nelle censure afferenti alle circostanze dei reati contestatimi, nonché in quelle che concernono il trattamento sanzionatorio») e che, dunque, erroneamente la Corte di appello ha ritenuto rinunciato tale motivo facendo riferimento a quanto verbalizzato in udienza. Deve, invero, ritenersi che i difensori erano sforniti di procura speciale ai fini della rinuncia parziale ai motivi di ricorso afferenti alle circostanze dei reati e del trattamento sanzionatorio, in quanto non oggetto di rinuncia da parte dell’imputato. Il riferimento a quanto verbalizzato in udienza non sarebbe, comunque, sufficiente ai fini della rinuncia ai motivi di ricorso, esulando dai limiti della procura speciale rilasciata ai difensori ed essendo il [OSCURATO:PERSONA] assente all’udienza del 28 aprile 2025, alla quale è stato trattato e definito con sentenza il giudizio di appello, perché non può essere equiparata ad una rinuncia all'impugnazione la mera assenza dell’imputato per rinuncia a presenziare all'udienza. 2.3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che tenga conto che l’imputato non ha rinunciato ai motivi di ricorso inerenti alla contestazione delle circostanze aggravanti ed al trattamento sanzionatorio. 3. Anche il ricorso presentato dal Procuratore generale della Corte di appello di Bari è fondato. 3.1. Va in primo luogo ricordato che questa Corte ha costantemente ribadito la necessità che la sentenza di appello, anche in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di primo grado, si esprima con una motivazione c.d. "rafforzata" che tenga conto non solo degli argomenti esposti nell'atto di impugnazione, ma anche di quelli contenuti nella sentenza di primo grado. La decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. La diversa spiegazione di un fatto non può semplicemente basarsi sulla mera possibile alternativa, disancorata dalla realtà processuale, ma deve fondarsi su specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un "iter" logico cui si pervenga senza affermazioni apodittiche ma nelle forme corrette del ragionamento (Sez. 4, n. 7630 del 29/11/2004, Marchiorello, Rv. 231136-01; Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, dep. 2003, Contrada, Rv. 225564-01). In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna pronunciata in primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, deve, sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, metterne in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l'integrale riforma (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327-01). In una situazione del genere, il giudice di appello non può limitarsi a prospettare notazioni critiche di dissenso alla pronuncia impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, Hamdi, Rv. 257332-01). A tale costante orientamento hanno dato continuità anche le Sezione Unite che hanno affermato che, in caso di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, anche se il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado, tuttavia è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430- 01). 3.2. Poiché con il ricorso si censura la sentenza della Corte di appello deducendo un vizio di violazione di legge e di motivazione nell'assoluzione della [OSCURATO:PERSONA] da entrambi i reati a lei contestati sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla configurabilità del concorso nel delitto di estorsione e di usura nella condotta dell'intermediario tra gli estorsori ed usurai e la vittima, occorre richiamare i principi affermati da questa Corte su tali temi. 3.3. Va, al riguardo, evidenziato come la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario e sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore che risulti comunque idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso ovvero - ed è questo il profilo che qui interessa - l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (tra le tante: Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, dep. 2015, Pappalardo, Rv. 262492-01; Sez. 6, n. 1986 del 6/12/2016, Salamone, Rv. 268972-01). 3.3.1. Per quanto riguarda, in particolare, il delitto di estorsione, è stato affermato che colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest'ultima, non risponde di concorso nel reato solo se agisce nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana, altrimenti la sua opera contribuisce alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti della vittima e quindi conferisce un suo apporto causativo all'evento (Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv. 254298-01; Sez. 2, n. 26837 del 19/06/2008, Alfiero, Rv. 240701-01; Sez. 2, n. 5845 del 16/02/1995, Martino, Rv. 201334-01). E’ stato inoltre chiarito che, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 6824 del 18/1/2017, Bonapitacola, Rv. 269117-01; Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, Petruolo, Rv. 253714-01). Tale principio è stato ribadito anche nel caso di intermediario nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, che risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723- 01). 3.3.2. I medesimi principi sono stati ribaditi ed applicati anche al concorrente nel reato di usura, affermando che chi mette in contatto l'usuraio con l'usurato, benché su richiesta di quest'ultimo, che gli abbia rappresentato la propria necessità di ottenere un prestito, risponde del reato di usura qualora conosca le condizioni alle quali la pattuizione dovrà essere conclusa; sul versante oggettivo, infatti, la condotta si pone quale causa efficiente della conclusione dell'accordo usurario e, sul versante soggettivo, l'intervento non è fondato su uno slancio solidaristico della persona offesa realizzato nell'interesse esclusivo di questa, dal momento che l'agente - quand'anche stimolato dalla richiesta di aiuto della persona offesa - crea consapevolmente le condizioni per la soggezione della vittima all'obbligo di pagare interessi del tutto contra legem (Sez. 5, n. 2425 del 31/10/2024, dep. 2025, Barbato, Rv. 287496-01). 3.3.3. Non ostano i princìpi di diritto sopra richiamati all’affermazione secondo la quale chi mette in contatto l'usuraio con l'usurato, benché su richiesta di quest'ultimo, anche nel caso in cui il prestito sia stato già ottenuto, risponde del reato di usura qualora conosca le condizioni alle quali la pattuizione è stata conclusa; anche in questo caso, infatti, può dirsi che la condotta si pone quale causa efficiente della esecuzione dell'accordo usurario già concluso e che, sul versante soggettivo, l'intervento non è fondato su uno slancio solidaristico della persona offesa realizzato nell'interesse esclusivo di questa, dal momento che l'agente - quand'anche stimolato dalla richiesta di aiuto della persona offesa - crea consapevolmente le condizioni per la soggezione della vittima all'obbligo di pagare interessi del tutto contra legem. 3.4. Tenuto conto dei princìpi affermati da questa Corte, si tratta quindi di verificare se la condotta dell’intermediario, invece di realizzare un interesse delle persone offese, risulti finalizzato a dare corso alla vicenda estorsiva, consentendo agli autori della minaccia di ricevere l'ingiusto profitto usurario; se si sia trattato non di mero ausilio nell’interesse esclusivo della vittima, ma di assecondamento nell'esecuzione dell'iter criminis; se la condotta dell’intermediario, lungi dal risolversi in un comportamento di semplice e disinteressato ausilio per la persona offesa, si sia in concreto tradotta in un indispensabile collegamento tra la medesima persona offesa e gli usurai/estorsori, affinché questa soddisfacesse le illegittime pretese di questi, in ciò realizzando appieno, attraverso la propria condotta "atipica", la figura del concorrente nel delitto di estorsione e di usura materialmente ascritto ai correi. 3.4.1. Nella fattispecie, pur avendo la Corte di appello ritenuto dimostrato che l’apporto della [OSCURATO:PERSONA] all'illecita trattativa si era rivelato indispensabile alla conclusione dell'affare per i [OSCURATO:PERSONA] e i loro accoliti, ovvero per fare ottenere la somma di 40.000,00 euro a fronte di un prestito di 23.000,00, con interessi pari a 17.000,00 euro, affermando che, in tal modo, sostanzialmente consentì agli usurai/estorsori di raggiungere il proprio scopo, ha escluso il concorso della [OSCURATO:PERSONA] nei reati di estorsione ed usura per carenza dell’elemento soggettivo in quanto la stessa avrebbe ottenuto per la [OSCURATO:PERSONA] “condizioni di favore”, quali l’esclusione di ulteriori minacce in danno di [OSCURATO:PERSONA] e l’esclusione di ulteriori interessi usurari, che solitamente si aggiungono in caso di ritardo nel pagamento (circostanza, quest’ultima, peraltro inesatta posto che la stessa Corte di appello dà atto di come, [OSCURATO:PERSONA], per il ritardo di venti giorni nel versamento della somma di 40.000,00 euro, pretendeva ulteriori 20.000,00 euro). 3.4.2. In tal modo, la Corte di appello non si è adeguatamente confrontata con tutti gli elementi sui quali si era fondato il ragionamento del giudice di primo grado ed ha apoditticamente ritenuto che la condotta della [OSCURATO:PERSONA], pur avendo consentito agli usurai/estorsori di raggiungere il proprio scopo, fosse censurabile unicamente dal punto di vista deontologico, omettendo di confutare sulla base di specifici dati fattuali, che rendano verosimile la conclusione del percorso logico cui è pervenuta, le argomentazioni spese in proposito nella sentenza di primo grado, di spiegare per quali motivi le stesse fossero incomplete o non corrette ovvero incoerenti, con rigorosa e penetrante analisi critica, seguita da completa e convincente motivazione. 4. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per un nuovo giudizio, alla luce dei principi fissati e dei rilievi svolti da questa Corte. 5. Le parti civili si sono costituite anche nel giudizio di cassazione ed hanno chiesto la condanna alle spese di questo grado. In ragione dell'esito del giudizio, che è di annullamento con rinvio, esse non possono ottenerle, potendo le stesse far valere la relativa pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico degli imputati, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base all'ordinario criterio della soccombenza (Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987-04; Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014, Greco, Rv. 262561-01; Sez. 2, n. 32440 del 10/07/2003, Larnè, Rv. 226260-01). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Riserva al definitivo il provvedimento di liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]