CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 35360/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna che ha dichiarato il ricorrente responsabile del reato di tentativo furto aggravato. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato, essendosi i fatti svolti sotto la vigilanza degli addetti del supermercato, circostanza determinante la assoluta inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La motivazione della Corte territoriale, avverso la quale il ricorrente reitera le stesse doglianze già respinte in appello, fa corretta applicazione dei consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, osservando che il fatto che l'imputato avesse agito mentre gli addetti alla vigilanza si erano accorti del suo fare sospetto, tenendolo in osservazione, non gli avrebbe certamente impedito, in astratto, di guadagnare una via di fuga, impossessandosi dei beni sottratti. In tema di reato impossibile, l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma - deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, Rv. 278085 - 01; Sez. 5, n. 26876 del 28/04/2004, Rv. 229872 - 01). 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 30 settembre 2025 Il/Consigliere estensore Il Greguien0 7da [OSCURATO:PERSONA] LBLe1ihrin DEp1/4..